Cassazione Penale, Ordinanza n. 01492/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda tre ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 16 febbraio 2024. I ricorrenti contestavano: 1) l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, assumendo la mancanza di adeguata motivazione del decreto autorizzativo e dei decreti di proroga; 2) con riguardo a uno degli imputati, l'affermazione di responsabilità per il reato di cessione; 3) il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che le censure erano, in larga parte, meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito. Quanto al primo motivo dei ricorsi di due imputati, lo dichiara inammissibile perché generico e manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva dato conto della completezza della motivazione del decreto autorizzativo, della sussistenza di gravi indizi di reato, della necessità di individuare altri soggetti coinvolti e del coinvolgimento del padre, effettivamente emerso. Quanto al ricorso dell'altro imputato, la Corte ritiene inammissibile il primo motivo perché fondato su una lettura riduttiva delle risultanze probatorie, mentre la motivazione di merito aveva valorizzato la pluralità di occasioni in cui l'imputato aveva accompagnato un coimputato presso l'impianto e i colloqui intercettati, elementi ritenuti dimostrativi del suo coinvolgimento e della collaborazione nell'attività di cessione. Infine, la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è ritenuta incensurabile, essendo basata sulla gravità dei fatti e su un precedente specifico.
Norme richiamate
art. 268 c.p.p.
Richiamato indirettamente con riferimento alla questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni e alla motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga; la Corte ritiene infondate le censure perché la motivazione del provvedimento era completa.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il diniego sia sorretto da motivazione fondata sulla gravità dei fatti e su un precedente specifico.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitino a reiterare censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze sull'inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza di motivazione dei decreti autorizzativi o di proroga sono inammissibili se non evidenziano specifici vizi della motivazione e se la decisione di merito ha dato conto della completezza del provvedimento e della sussistenza dei presupposti autorizzativi.
- La valutazione della prova di merito non è censurabile in cassazione quando il ricorso si traduca in una mera lettura alternativa o riduttiva delle risultanze probatorie, a fronte di una motivazione coerente e non illogica che valorizzi elementi convergenti, anche intercettativi e comportamentali.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo motivi in modo non manifestamente illogico valorizzando la gravità del fatto e l'esistenza di precedenti specifici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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