Cassazione Penale, Sentenza n. 409/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ivan Pastore per il reato di diffamazione (fatto estinto per prescrizione) in relazione a espressioni offensive inserite in una "chat" del Movimento "Cinque Stelle Rossano" il 2 aprile 2014. Il ricorrente contestava la qualificazione del fatto come diffamazione, sostenendo invece che la persona offesa fosse presente alla conversazione in tempo reale (o quasi immediatamente) e che quindi la fattispecie dovesse essere ricondotta ad ingiuria, con conseguente annullamento senza rinvio per evitare la responsabilità civile e la rifusione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui la chat consentiva interventi non in tempo reale e che, secondo le stampe delle conversazioni e le dichiarazioni testimoniali, la persona offesa non era collegata al momento della pubblicazione delle frasi offensive (replicò oltre venti minuti dopo). Ne consegue che i messaggi costituiscono diffamazione (offesa a persona assente comunicata ad almeno due persone). Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sentenza Cass. Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Rv. 283541
"integra il delitto di diffamazione, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, l'invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una \"chat\" condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell'immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito"
Giurisprudenza consolidata secondo la quale la comunicazione di offese in una chat condivisa configura diffamazione se la vittima non percepisce immediatamente il contenuto (ossia non è collegata al momento del recapito), perché l'offesa è comunicata ad altri in sua assenza
Principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento n. 44662 del 26/10/2021
La Corte di appello doveva verificare se la chat consentisse interventi non in tempo reale e, in base a tale accertamento di fatto, qualificare correttamente la condotta come diffamazione o ingiuria; la Cassazione aveva quindi rinviato per un riesame della qualificazione in luce delle caratteristiche tecniche della chat
Massime di principio
- Per distinguere diffamazione da ingiuria in contesto telematico è cruciale stabilire se la persona offesa fosse effettivamente collegata e abbia percepito l'offesa nell'immediatezza: assenza o mancata percezione immediata orientano verso la diffamazione.
- Le caratteristiche tecniche della piattaforma (chat sincrona vs chat che permette interventi in differita) e le prove indirette (stampe conversazioni, timestamp, ritardi nelle repliche, dichiarazioni testimoniali) sono determinanti per la qualificazione giuridica.
- La semplice successiva partecipazione della persona offesa (replica dopo alcuni secondi/minuti) non è automaticamente indicativa di percezione immediata: bisogna valutare i tempi concreti e gli accertamenti probatori.
- La riconsiderazione in Cassazione di questioni di fatto è limitata: è difficile che una diversa lettura dei fatti adottata dalla Corte di merito venga accolta se fondata su valutazioni probatorie ritenute congrue.
- L'estinzione del reato per prescrizione incide sul procedimento penale ma non elimina l'interesse a ottenere una pronuncia qualificatoria (per esempio per conseguenze civili); tuttavia la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso e condannare alle spese se ritiene la doglianza infondata.
- In procedimenti relativi a comunicazioni online è fondamentale conservare e documentalizzare timestamp, screenshot e testimonianze utili a dimostrare sincronizzazione o differimento della percezione dell'offesa.
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