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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2309/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione e erronea applicazione dell'art. 337 c.p.p. e vizio di motivazione sulla validità della querela, sostenendo che la querela era stata presentata da Matteo Quidacciolu quale delegato del procuratore speciale senza produzione della procura e quindi senza verifica dei poteri a querelare; 2) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condizione di procedibilità, deducendo che Quidacciolu non fosse capo reparto ma Capo Area e pertanto privo di detenzione qualificata e potere autonomo sulla merce; 3) inosservanza di norme processuali a pena di inutilizzabilità per avere la Corte di Appello utilizzato il contenuto della querela come elemento probatorio a carico dell'imputato, mentre la querela era stata acquisita solo per verificare la condizione di procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati primo e secondo motivo, confermando che la querela presentata dal 'capo reparto' costituisce valida condizione di procedibilità quando provenga da soggetto titolare di una detenzione qualificata della merce (giurisprudenza delle Sezioni Unite e vari precedenti). La valutazione sulla qualifica di Quidacciolu è questione di fatto non sindacabile in Cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: benché vi sia un riferimento improprio al contenuto della querela nella parte finale della sentenza di merito, la decisione di condanna è sorretta da atti pienamente utilizzabili (testimonianza di polizia giudiziaria sul comportamento spontaneo dell'imputato e riconoscimento della merce da parte del legale rappresentante), per cui non sussiste vizio. In precedenza la Corte d'Appello aveva dichiarato estinto per prescrizione l'illecito amministrativo ex art. 76, comma 3, D.lgs. 159/2011 e aveva confermato la condanna per il reato di furto (artt. 99, 110 e 624 c.p.) relativo a sottrazione di merce per valore di circa 75 euro. A seguito della inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 159/2011, art. 76 comma 3

    Citato perché la Corte d'Appello ha dichiarato estinto per prescrizione il relativo illecito/contravvenzione contestato all'imputato.

  • Codice penale, artt. 99, 110 e 624

    Art. 624 c.p. (furto) in concorso (art. 110) e altro riferimento (art. 99 riportato negli atti): tali disposizioni sono state applicate per la condanna dell'imputato per il furto di merce dal supermercato.

  • Codice di procedura penale, art. 337

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla validità della querela; la Corte ha ritenuto infondato il vizio invocato e ha confermato che la querela del responsabile con detenzione qualificata è valida come condizione di procedibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e precedenti indicati in motivazione)

    Sez. U. n. 40354 del 18/7/2013; Sez. 5 n. 3736 del 4/12/2018; Sez. 5 n. 55025 del 26/9/2016; Sez. 5 n. 11968 del 30/1/2018; Sez. 4 n. 37932 del 28/09/2010; Sez. 2 n. 30271 del 11/05/2017

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che individua nel bene giuridico protetto dal furto anche la detenzione qualificata: pertanto responsabili di esercizi, capi reparto, responsabili della sicurezza o custodi, pur in assenza di poteri di rappresentanza formale, sono legittimati a proporre querela perché titolari di una relazione di fatto sulla merce.

Massime di principio

  • La querela presentata da chi ha una detenzione qualificata della merce (capo reparto, responsabile sicurezza, custode) è valida condizione di procedibilità anche se manca formale procura del proprietario; conta la relazione di fatto con il bene, non solo la rappresentanza formale.
  • Le contestazioni sulla qualifica professionale o sulla posizione interna del querelante sono valutazioni di fatto e, se risolte in sede di merito, difficilmente sindacabili in Cassazione salvo profili di diritto o vizio motivazionale grave.
  • Il contenuto della querela in linea di principio deve essere acquisito per la sola verifica della condizione di procedibilità; però, se la sentenza di merito fonda la condanna su elementi di prova pienamente utilizzabili (testimonianze, atti di PG, riconoscimenti), il riferimento improprio alla querela non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova complessiva.
  • Per impugnare efficacemente vizi relativi alla legittimazione a querelare o alla utilizzabilità della querela è necessario dimostrare un concreto pregiudizio probatorio o l'assenza di qualsiasi altro elemento probatorio a sostegno della condanna.
  • La Cassazione controlla primariamente questioni di diritto e vizio motivazionale; questioni prettamente probatorie o di fatto richiedono di essere affrontate e documentate nei gradi di merito.

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