Corte di giustizia, Sentenza C-514/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 novembre 2017. — Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade e Fausto da Silva Rodrigues de Andrade contro José Manuel Proença Salvador e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Incidente avvenuto presso un’azienda agricola – Incidente che coinvolge un trattore agricolo fermo ma con il motore acceso al fine di azionare una pompa per lo spargimento di erbicida. — Causa C-514/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito i limiti della nozione autonoma di "circolazione dei veicoli" nella disciplina UE sull’assicurazione obbligatoria RC auto. Ha escluso che vi rientri un incidente occorso a un trattore agricolo fermo, con motore acceso, usato non come mezzo di trasporto ma come macchina da lavoro per azionare un polverizzatore. La terza questione pregiudiziale è stata dichiarata irricevibile perché riferita a una norma nazionale non applicabile ratione temporis al caso.
Assicurazione obbligatoria RC auto: la nozione di "circolazione dei veicoli" non include l’uso di un trattore agricolo fermo come macchina da lavoro per azionare un polverizzatore d’erbicida.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di "circolazione dei veicoli" l’uso di un trattore agricolo fermo ma con motore acceso, impiegato su un fondo agricolo per azionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida, e, in caso affermativo, se tale interpretazione osti a una norma nazionale che esclude l’obbligo assicurativo per i veicoli utilizzati per scopi meramente agricoli o industriali.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di "circolazione dei veicoli" l’uso di un trattore agricolo quando, al momento dell’incidente, la sua funzione principale non era quella di mezzo di trasporto ma di macchina da lavoro, destinata a generare la forza motrice necessaria ad azionare una pompa di polverizzazione d’erbicida. La Corte dichiara inoltre irricevibile, perché manifestamente ipotetica, la questione relativa alla compatibilità di una normativa nazionale successiva ai fatti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 72/166/CEE
- Articolo 1, punto 1, direttiva 72/166/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 72/166/CEE
- Articolo 4, direttiva 72/166/CEE
- Direttiva 2009/103/CE
Assicurazione obbligatoria e uso di trattori agricoli come macchine da lavoro
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunal da Relação de Guimarães e riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. Il caso nasce da un incidente mortale avvenuto in un’azienda agricola portoghese, nel quale è rimasta coinvolta un lavoratrice colpita da un trattore fermo ma con motore acceso, utilizzato per azionare un impianto di irrorazione di erbicida.
Fatti e procedimento principale
I coniugi Rodrigues de Andrade gestivano un’azienda agricola; la sig.ra Alves, lavoratrice agricola a tempo parziale, stava irrorando erbicida in un vigneto quando il trattore, fermo su una pista sterrata e con il motore acceso, si è mosso a seguito di uno smottamento del terreno, ribaltandosi e causando il suo decesso. Nel procedimento civile promosso dal vedovo, il giudice di primo grado aveva escluso la copertura assicurativa obbligatoria, ritenendo che il sinistro non fosse avvenuto in occasione dell’uso del trattore come mezzo di circolazione. In appello, il giudice del rinvio ha chiesto se la nozione di "circolazione dei veicoli" comprenda anche l’uso di un veicolo fermo come macchina generatrice di forza motrice.
Normativa rilevante
La Corte ricorda che, ai fatti di causa, era ancora applicabile la direttiva 72/166/CEE, poi abrogata dalla direttiva 2009/103/CE. Sono richiamati in particolare:
- l’articolo 1, punto 1, che definisce "veicolo" come qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e azionato da forza meccanica;
- l’articolo 3, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli;
- l’articolo 4, che consente talune deroghe per determinati veicoli.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "circolazione dei veicoli"
La Corte ribadisce che la nozione di "circolazione dei veicoli" è autonoma nel diritto dell’Unione e non può essere definita liberamente dagli Stati membri. Essa va interpretata alla luce della finalità di tutela delle vittime degli incidenti causati da veicoli, obiettivo costantemente perseguito e rafforzato dalle direttive in materia.
Richiamando la sentenza Vnuk, la Corte conferma che la nozione non si limita alla circolazione stradale su pubblica via, ma comprende qualsiasi uso di un veicolo conforme alla sua funzione abituale come mezzo di trasporto. Tuttavia, per i veicoli "misti" che possono essere impiegati anche come macchine da lavoro, occorre stabilire se, al momento del sinistro, il veicolo fosse usato principalmente come mezzo di trasporto oppure come macchina operativa.
Nel caso di specie, il trattore era utilizzato per generare la forza motrice necessaria a far funzionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida. Tale uso è stato qualificato come principalmente collegato alla funzione del trattore quale macchina da lavoro, e non come mezzo di trasporto. Perciò l’incidente non rientra nella nozione di "circolazione dei veicoli" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva.
Motivi di irricevibilità della terza questione
La terza questione verteva sulla compatibilità con il diritto UE di una norma portoghese successiva ai fatti che esclude l’obbligo di assicurazione per i veicoli impiegati per scopi meramente agricoli o industriali. La Corte osserva che l’incidente era avvenuto nel 2006, mentre il decreto-legge richiamato era del 2007; inoltre non risultava che tale norma avesse efficacia retroattiva o fosse applicabile ratione temporis al procedimento. La questione è stata quindi dichiarata manifestamente ipotetica e, come tale, irricevibile.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE non si applica a una situazione in cui un trattore agricolo è coinvolto in un incidente mentre la sua funzione principale è quella di generare, come macchina da lavoro, la forza motrice necessaria ad azionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida. La terza questione è respinta come irricevibile.
Principio ricavabile
Ai fini dell’assicurazione obbligatoria RC auto, rileva l’uso del veicolo come mezzo di trasporto: se, al momento del sinistro, un trattore agricolo è impiegato principalmente come macchina da lavoro e non per il trasporto, l’evento non rientra nella "circolazione dei veicoli" coperta dalla direttiva.
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