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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-265/16

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2017. — VCAST Limited contro R.T.I. SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Specifico mezzo tecnico – Fornitura di un servizio di videoregistrazione su nuvola informatica (cloud computing) di copie di opere protette dal diritto d’autore, senza l’accordo dell’autore interessato – Intervento attivo del prestatore del servizio in detta registrazione. — Causa C-265/16

Giurisprudenza europea62016CJ0265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che un servizio commerciale di registrazione remota su cloud possa beneficiare dell’eccezione per copia privata quando il prestatore svolge un ruolo attivo nel reperimento e nella registrazione delle trasmissioni televisive. Ha inoltre chiarito che la disciplina della direttiva 2000/31 non è rilevante, poiché le restrizioni collegate al diritto d’autore sono escluse dall’ambito del suo articolo 3, paragrafo 2. Il servizio in questione integra una comunicazione al pubblico distinta dalla trasmissione originaria e, senza autorizzazione dei titolari, non può essere consentito dal diritto nazionale.

Servizio di videoregistrazione da remoto su cloud e applicabilità dell’eccezione per copia privata: la direttiva 2001/29 osta alla sua autorizzazione senza consenso del titolare quando il prestatore interviene attivamente nella registrazione.

La questione giuridica

Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE, eventualmente in combinato con la direttiva 2000/31/CE e con il TFUE, osti a una disciplina nazionale che consenta a un’impresa commerciale di offrire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud di copie private di opere protette, quando il prestatore svolga un intervento attivo nella registrazione e manchi il consenso del titolare dei diritti; in particolare, se tale servizio possa rientrare nell’eccezione per copia privata anche se fornito da un terzo e accompagnato da un compenso forfettario assimilabile a licenza obbligatoria.

Principio di diritto

L’eccezione per copia privata di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non copre un servizio commerciale di videoregistrazione da remoto su cloud che, oltre a consentire la copia, implica un intervento attivo del prestatore nell’accesso e nella registrazione delle opere: tale servizio realizza anche un atto di comunicazione/messa a disposizione al pubblico, che richiede il consenso del titolare dei diritti. Di conseguenza, una normativa nazionale che lo autorizzi in assenza di tale consenso è incompatibile con la direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 3, paragrafo 3, direttiva 2000/31/CE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 2, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 5, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 6, direttiva 2001/29/CE

Servizio di videoregistrazione da remoto su cloud e copia privata

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Torino in una controversia tra VCAST Limited e RTI SpA. Il nodo è la liceità, alla luce del diritto dell’Unione, di un servizio commerciale di videoregistrazione da remoto su cloud di programmi televisivi protetti da diritto d’autore.

Fatti e procedimento principale

VCAST offriva ai propri clienti, tramite Internet, un sistema che consentiva di selezionare un’emissione televisiva o una fascia oraria; il sistema captava poi il segnale televisivo mediante antenne proprie e registrava il programma in uno spazio di memorizzazione su cloud scelto dall’utente. RTI, titolare dei diritti sulle trasmissioni interessate, ha contestato la liceità dell’attività e ha ottenuto in via cautelare un provvedimento inibitorio parziale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se sia compatibile con il diritto UE una normativa nazionale che:

  • vieti all’imprenditore commerciale di fornire un servizio di videoregistrazione da remoto in cloud di copie private senza consenso del titolare;
  • oppure lo consenta, anche con intervento attivo del prestatore nella registrazione, mediante un compenso forfettario sostanzialmente assimilabile a una licenza obbligatoria.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2001/29/CE, specialmente l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 5, paragrafo 5;
  • la direttiva 2000/31/CE, in particolare l’articolo 3, paragrafi 2 e 3;
  • l’articolo 267 TFUE.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2000/31 non è applicabile al caso, perché l’articolo 3, paragrafo 3, esclude dall’ambito del divieto di restrizioni i settori coperti dalla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi.

Quanto al TFUE, la Corte ricorda che, in presenza di un’armonizzazione completa o sostanziale a livello UE, la normativa nazionale va valutata rispetto alla misura di armonizzazione e non direttamente alla luce del Trattato.

Nel merito, la Corte interpreta restrittivamente l’eccezione per copia privata. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui:

  • una copia effettuata da una persona fisica per uso privato può arrecare pregiudizio al titolare dei diritti;
  • il fatto che la copia privata possa essere realizzata anche tramite un terzo non significa che qualunque servizio di supporto sia automaticamente coperto dall’eccezione;
  • l’eccezione non impone al titolare di tollerare violazioni ulteriori dei propri diritti, diverse dalla sola riproduzione privata nei limiti dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

La Corte qualifica il servizio VCAST come avente una doppia funzionalità: da un lato consente la riproduzione, dall’altro mette a disposizione del pubblico le emissioni televisive tramite Internet. Il prestatore non si limita quindi a offrire uno strumento neutro di registrazione, ma fornisce anche l’accesso alle trasmissioni da registrare.

In tale prospettiva, la Corte richiama l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e la nozione di comunicazione al pubblico, che comprende ogni trasmissione o ritrasmissione di opere a un pubblico mediante uno specifico mezzo tecnico. Le trasmissioni originarie dell’emittente e quelle del prestatore del servizio sono tecnicamente distinte e destinate a pubblici diversi; perciò costituiscono comunicazioni al pubblico autonome, ciascuna soggetta ad autorizzazione.

Di conseguenza, in assenza di consenso dei titolari dei diritti, un servizio del genere non può rientrare nell’eccezione per copia privata, poiché comporta anche un atto autonomo di comunicazione/messa a disposizione del pubblico e rischia di pregiudicare i diritti del titolare.

Decisione

La Corte dichiara che la direttiva 2001/29, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), osta a una normativa nazionale che consenta a un’impresa commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud di copie private relative a opere protette, mediante un intervento attivo nella registrazione, in assenza del consenso del titolare del diritto.

Principio affermato

Un servizio commerciale di registrazione remota su cloud, quando il prestatore interviene attivamente nell’accesso e nella registrazione delle opere, non può essere giustificato dall’eccezione per copia privata; esso richiede l’autorizzazione del titolare perché integra anche una comunicazione al pubblico distinta dalla mera riproduzione privata.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autorecopia privatacomunicazione al pubblicoservizi digitalicloud computing

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