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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-427/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 novembre 2017. — «CHEZ Elektro Bulgaria» AD contro Yordan Kotsev e «FrontEx International» EAD contro Emil Yanakiev. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Libera prestazione di servizi – Fissazione degli onorari minimi da parte di un’organizzazione di categoria di avvocati – Divieto per il giudice di disporre la rifusione di onorari inferiori a tali importi minimi – Normativa nazionale che considera l’imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa nel prezzo dei servizi resi nell’ambito dell’esercizio di una professione liberale». — Cause riunite C-427/16 e C-428/16

Giurisprudenza europea62016CJ0427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte esamina una disciplina bulgara sugli onorari minimi degli avvocati, adottata da un organo dell’ordine forense, e il suo impatto sul diritto della concorrenza UE. Ritiene che il sistema sia idoneo a restringere la concorrenza, ma lascia al giudice nazionale il controllo sulla legittimità degli obiettivi perseguiti e sulla proporzionalità delle restrizioni. Esclude, invece, che la regola sulle spese processuali per i consulenti giuridici interni violi il diritto UE. Infine, dichiara incompatibile con la direttiva IVA una disciplina che comporti una doppia imposizione sugli onorari professionali.

Concorrenza e IVA: compatibilità con il diritto UE di una normativa bulgara che impone onorari minimi forensi fissati dal Consiglio dell’ordine e che considera l’IVA parte integrante dell’onorario, con possibile doppia imposizione.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, osti a una normativa nazionale che: 1) vieta all’avvocato e al cliente di pattuire un onorario inferiore al minimo fissato da un regolamento adottato dal Consiglio superiore dell’ordine forense, sotto minaccia di sanzione disciplinare; 2) impedisce al giudice di liquidare spese di importo inferiore a tale minimo; 3) consente di attribuire ai consulenti giuridici interni la medesima rifusione prevista per gli avvocati; e 4) se la disciplina bulgara sull’IVA sugli onorari forensi sia compatibile con la direttiva 2006/112/CE, quando l’IVA viene trattata come componente dell’onorario determinando una doppia imposizione.

Principio di diritto

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, letto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, non osta a una normativa nazionale che renda obbligatori onorari minimi forensi fissati da un organismo professionale, purché il giudice nazionale verifichi se tale disciplina persegua obiettivi legittimi e se le restrizioni imposte siano proporzionate; inoltre, tale articolo non impedisce una disciplina che riconosca alle persone giuridiche e ai lavoratori autonomi del commercio la rifusione degli onorari di avvocato quando assistiti da un consulente giuridico. Viceversa, l’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE osta a una normativa nazionale che includa l’IVA come parte integrante degli onorari forensi registrati se ciò produce una doppia imposizione dell’imposta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 56, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 101, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Direttiva 77/249/CEE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 78, primo comma, lettera a), direttiva 2006/112/CE

Onorari minimi degli avvocati, spese processuali e IVA: compatibilità con il diritto UE

La Corte, su rinvio pregiudiziale del Sofiyski rayonen sad (Tribunale circondariale di Sofia), si pronuncia su una disciplina bulgara relativa agli onorari minimi forensi, alla rifusione delle spese legali e al trattamento IVA degli onorari degli avvocati. Le cause riunite C‑427/16 e C‑428/16 nascono da controversie interne in cui si discute della liquidazione delle spese di avvocato e della remunerazione di un consulente giuridico.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento C‑427/16 CHEZ Elektro Bulgaria AD chiedeva un’ingiunzione di pagamento per BGN 60 a titolo di onorari d’avvocato contro il sig. Kotsev; nel procedimento C‑428/16 FrontEx International EAD chiedeva BGN 200 contro il sig. Yanakiev, a titolo di remunerazione di un consulente giuridico dipendente. In entrambi i casi le somme richieste erano inferiori al minimo di BGN 300 previsto dal regolamento n. 1 sugli onorari minimi degli avvocati.

Il giudice bulgaro evidenziava che, ai sensi della normativa nazionale, gli avvocati non possono pattuire compensi inferiori al minimo regolamentare, pena una sanzione disciplinare, e che il giudice non può liquidare a titolo di spese un importo inferiore al minimo. Inoltre, per gli avvocati registrati ai fini IVA, l’IVA è considerata parte integrante dell’onorario, con possibile incremento della base imponibile e duplicazione dell’imposta.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE;
  • l’articolo 56, paragrafo 1, TFUE;
  • la direttiva 77/249/CEE, sulla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati;
  • la direttiva 2006/112/CE e, in particolare, l’articolo 78, primo comma, lettera a).

Sul piano nazionale sono rilevanti l’articolo 78 del GPK, l’articolo 36 della legge sull’ordine forense e il regolamento n. 1 sugli onorari minimi.

Ricevibilità delle questioni

La Corte dichiara ricevibili le questioni relative all’articolo 101 TFUE, mentre dichiara irricevibile la quarta questione sull’articolo 56 TFUE. Ciò perché le controversie principali appaiono puramente interne e il giudice del rinvio non indica alcun elemento concreto di collegamento con la libera prestazione dei servizi che renda necessaria l’interpretazione di tale disposizione.

Concorrenza e onorari minimi forensi

Quanto alle prime tre questioni, la Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere misure che svuotino di effetto utile le regole di concorrenza.

La Corte osserva che il Consiglio superiore dell’ordine forense è composto solo da avvocati eletti dai loro pari e che la normativa bulgara non contiene criteri sufficientemente precisi per garantire che gli importi minimi siano fissati nell’interesse generale. Inoltre, il controllo pubblico sui regolamenti è limitato a un sindacato di legittimità costituzionale e legale da parte della Corte suprema amministrativa, senza un vero potere decisionale finale dello Stato.

Da ciò deriva che tale organismo va considerato, nella fattispecie, come associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE. La fissazione obbligatoria di tariffe minime, vincolanti per tutti, impedisce agli altri prestatori di servizi giuridici di praticare prezzi inferiori e costituisce una restrizione della concorrenza nel mercato interno.

La Corte precisa tuttavia che spetta al giudice nazionale verificare, alla luce del contesto concreto, se la disciplina persegua obiettivi legittimi e se le restrizioni siano limitate a quanto necessario per raggiungerli. In altri termini, la compatibilità definitiva dipende dal controllo di proporzionalità demandato al giudice del rinvio.

Spese legali per consulenti giuridici interni

Quanto alle questioni quinta e sesta, la Corte esclude che la norma bulgara che consente alle persone giuridiche e ai lavoratori autonomi del commercio di ottenere la rifusione delle spese legali quando assistiti da un consulente giuridico violi l’articolo 101 TFUE o la direttiva 77/249/CEE. Tale disciplina, infatti, non impone né favorisce intese anticoncorrenziali né rafforza i loro effetti, e la direttiva 77/249 non disciplina la rifusione giudiziale degli onorari dei prestatori di servizi giuridici.

IVA sugli onorari degli avvocati

Sulla settima questione, la Corte richiama l’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il principio di neutralità fiscale, che osta a una doppia imposizione dell’IVA. Poiché il giudice del rinvio ha segnalato che la normativa nazionale ha l’effetto di assoggettare due volte a IVA gli onorari degli avvocati registrati, la Corte conclude che una disciplina del genere non è conforme alla direttiva IVA.

Dispositivo e portata pratica

La Corte decide dunque che:

  • la disciplina sugli onorari minimi forensi è idonea a restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, salvo verifica nazionale sulla necessità e sugli obiettivi legittimi;
  • la disciplina sulle spese legali in favore di chi sia assistito da consulente giuridico non è incompatibile con l’articolo 101 TFUE né con la direttiva 77/249;
  • l’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE osta a una normativa nazionale che trasformi l’IVA in componente dell’onorario in modo da produrre una doppia imposizione.

Per gli operatori, la pronuncia è rilevante sia in tema di tariffe minime professionali e controllo della concorrenza, sia per la corretta costruzione della base imponibile IVA nei servizi legali.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzalibera prestazione di serviziprofessioni legalispese processualiiva

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