Corte di giustizia, Sentenza C-381/16
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 novembre 2017. — Salvador Benjumea Bravo de Laguna contro Esteban Torras Ferrazzuolo. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell’Unione europea – Articolo 16 – Marchio in quanto oggetto di proprietà – Assimilazione del marchio dell’Unione europea al marchio nazionale – Articolo 18 – Trasferimento di un marchio registrato a nome dell’agente o del rappresentante del titolare del marchio – Disposizione nazionale che offre la possibilità di esercitare un’azione di rivendicazione della proprietà di un marchio nazionale registrato pregiudicando i diritti del titolare o violando un obbligo di legge o contrattuale – Compatibilità con il regolamento n. 207/2009. — Causa C-381/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la delimitazione tra la disciplina uniforme del marchio UE e il diritto nazionale in materia di rivendicazione della proprietà. L’articolo 18 del regolamento n. 207/2009 disciplina in modo esclusivo solo l’ipotesi della registrazione a nome dell’agente o rappresentante senza autorizzazione; per le altre ipotesi opera l’assimilazione del marchio UE a un marchio nazionale ex articolo 16. Di conseguenza, una norma spagnola che consente l’azione di rivendicazione anche in casi di frode o violazione di obblighi non è incompatibile con il diritto dell’Unione.
Marchio dell’Unione europea: compatibilità con il regolamento n. 207/2009 di un’azione nazionale di rivendicazione della proprietà del marchio in casi diversi dall’ipotesi dell’agente o rappresentante infedele.
La questione giuridica
Se gli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 207/2009 ostino a una normativa nazionale che consenta a una persona lesa dalla registrazione di un marchio, chiesta in violazione dei suoi diritti o di un obbligo legale o contrattuale, di rivendicarne la proprietà anche quando non ricorra il caso specifico della registrazione a nome dell’agente o rappresentante del titolare senza autorizzazione.
Principio di diritto
Gli articoli 16 e 18 del regolamento n. 207/2009 non impediscono l’applicazione, a un marchio dell’Unione europea, di una norma nazionale che consenta la rivendicazione della proprietà del marchio quando la registrazione sia stata chiesta in frode ai diritti di un terzo o in violazione di un obbligo legale o contrattuale, purché la situazione non rientri nel caso specifico disciplinato dall’articolo 18, relativo alla registrazione senza autorizzazione a nome dell’agente o rappresentante del titolare.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 16 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Considerando 15 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Ley 17/2001 de Marcas, articolo 2, paragrafo 2
Marchio dell’Unione europea e azione di rivendicazione della proprietà
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Tribunal Supremo spagnolo, riguarda l’articolazione tra la disciplina del marchio dell’Unione europea prevista dal regolamento (CE) n. 207/2009 e una norma nazionale spagnola che consente la rivendicazione della proprietà del marchio quando la registrazione sia stata ottenuta in frode ai diritti di terzi o in violazione di obblighi legali o contrattuali.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, il sig. Benjumea Bravo de Laguna aveva registrato all’EUIPO un marchio figurativo dell’Unione europea. Il sig. Torras Ferrazzuolo aveva agito dinanzi ai giudici spagnoli rivendicando la titolarità del marchio, invocando sia l’articolo 18 del regolamento n. 207/2009 sia l’articolo 2, paragrafo 2, della Ley 17/2001 de Marcas. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo applicabile solo il regime del regolamento UE; la Corte provinciale di Alicante, invece, aveva accolto la rivendicazione applicando la norma nazionale. Il Tribunal Supremo ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se tale soluzione fosse compatibile con il diritto dell’Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 15 del regolamento n. 207/2009, che sottolinea la necessità di tribunali nazionali competenti in materia di contraffazione e validità del marchio UE;
- l’articolo 16, che assimila il marchio UE, come oggetto di proprietà, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro determinato secondo i criteri ivi indicati;
- l’articolo 18, che attribuisce al titolare il diritto di chiedere il trasferimento della registrazione solo nel caso in cui il marchio sia stato registrato senza autorizzazione a nome dell’agente o rappresentante;
- l’articolo 95, paragrafo 1, e l’articolo 105, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
- l’articolo 2, paragrafo 2, della Ley 17/2001 de Marcas.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte convenuta. Osserva che l’articolo 95, paragrafo 1, non esclude la competenza dei giudici di cassazione nazionali a interpretare il regolamento; inoltre, spetta ai giudici nazionali valutare quando sollevare una questione pregiudiziale, e la Corte non verifica il rispetto delle regole interne sull’organizzazione giudiziaria. Richiamando la natura cooperativa del procedimento ex articolo 267 TFUE, la Corte conclude che il rinvio è ricevibile.
Ragionamento della Corte
Sul merito, la Corte compie una distinzione netta tra due ipotesi:
- ipotesi disciplinata dall’articolo 18: se il marchio UE è stato registrato a nome dell’agente o rappresentante del titolare senza autorizzazione, il regolamento prevede una regola uniforme ed esclusiva, che consente al titolare di chiedere il trasferimento della registrazione;
- ipotesi diverse: per tutte le altre situazioni non coperte dall’articolo 18, l’articolo 16 impone di trattare il marchio UE, come oggetto di proprietà, alla stregua di un marchio nazionale registrato nello Stato membro determinato secondo i criteri previsti.
Da ciò la Corte deduce che, al di fuori del caso specifico dell’articolo 18, le azioni di rivendicazione della proprietà di un marchio UE restano regolate dal diritto nazionale dello Stato membro individuato dall’articolo 16. La disciplina nazionale può quindi trovare applicazione quando consente la rivendicazione per registrazione lesiva dei diritti altrui o per violazione di obblighi di legge o contrattuali.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 16 e 18 del regolamento n. 207/2009 non ostano all’applicazione, nei confronti di un marchio dell’Unione europea, di una disposizione nazionale come quella spagnola di cui al procedimento principale, purché la situazione concreta non rientri nell’ambito dell’articolo 18 del regolamento.
Principio affermato
Il principio di diritto è che il regolamento sul marchio UE disciplina in modo uniforme solo l’ipotesi della registrazione a nome dell’agente o rappresentante senza autorizzazione; per le altre ipotesi di rivendicazione della proprietà del marchio, l’assimilazione al marchio nazionale consente l’applicazione della legge dello Stato membro competente.
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