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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2546/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 26/07/2023 che, in sede di riesame, aveva escluso la gravità indiziaria rispetto al capo 1 (associazione mafiosa) e confermato la gravità indiziaria rispetto al capo 7 (traffico e smaltimento illecito di materiale legnoso misto a rifiuti), sostituendo la misura cautelare con gli arresti domiciliari. Ferrazzo ha articolato quattro motivi: 1) violazione del vincolo di rinvio e carenza di motivazione per mancata considerazione della memoria difensiva e di una ricerca universitaria sulla biomassa; 2) vizio di motivazione e violazione delle norme in materia di rifiuti e insufficiente individualizzazione delle condotte (art. 183 d.lgs. n.152/2006), critica circa la qualificazione del materiale come "rifiuto" e mancanza di indicazione di quantità e profitto illecito; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 416-bis.1 (aggravante di agevolazione mafiosa), lamentando che l'ordinanza avrebbe fondato l'aggravante su mera parentela senza prova del dolo specifico; 4) illegittimità della valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che il decorso del tempo e il sequestro delle imprese avrebbero fatto venir meno il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili nella parte in cui chiedevano rivalutazioni di merito non fondate su violazioni di legge o manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame circa la qualificazione del materiale come rifiuto, valorizzando elementi indiziari (intercettazioni, osservazioni, operazioni di miscelazione e presenza di rifiuti visibili) e l'organizzazione sistematica del traffico. Il terzo motivo (sull'aggravante di agevolazione mafiosa) è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto non illogica la ricostruzione che vedeva il ricorrente operare nell'interesse famigliare rispetto a capo-cosca, con consapevolezza e finalità agevolativa. Il quarto motivo (esigenze cautelari) è stato respinto: la Corte ha ricordato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati del genere (art. 275, comma 3 c.p.p.) e ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'attualità del pericolo di reiterazione alla luce del ruolo e delle condotte del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 185 d.lgs. n.152/2016

    art. 185, comma 1, lett. f

    La Corte ricorda che l'eccezione prevista per "sfalci e potature" opera solo se seguite procedure che non danneggino l'ambiente; in assenza di tali presupposti il materiale è qualificabile come rifiuto. La presenza di falsificazioni documentali conforta la qualificazione come rifiuto.

  • art. 183 d.lgs. n.152/2006

    Richiamata dalla difesa come norma che definisce i confini tra prodotto e rifiuto; la Corte osserva che la qualificazione non può fondarsi solo sulla composizione chimica ma sulla funzione e ricercabilità del residuo, tuttavia ritiene che gli elementi indiziari raccolti giustifichino la qualificazione come rifiuto nel caso concreto.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante richiede dolo specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa. La Corte condivide la valutazione del Tribunale secondo cui la prassi familiare e il ruolo ricoperto dal ricorrente, unitamente alle intercettazioni e alla struttura del traffico, consentono di ritenere sussistente la consapevolezza e la finalità agevolativa.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    La Corte ribadisce la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati gravi (tra cui quelli connessi alla criminalità organizzata), che non è vinta dal mero decorso del tempo e prevale sulla norma generale (art. 274).

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai criteri generali per l'applicazione della misura cautelare; la Corte segnala che non è possibile desumere l'assenza di pericolo solo dalla cessazione astratta delle condotte o dal tempo trascorso quando rilevano elementi concreti di pericolosità.

  • art. 273 c.p.p.

    Evocato in relazione all'onere motivazionale; la Corte verifica che il Tribunale abbia dato adeguata motivazione, compresa la valutazione delle fonti di prova (intercettazioni, osservazioni, dichiarazioni), e non ravvisa violazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa a seguito di inammissibilità del ricorso.

  • disp. att. art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare l'oggetto del ricorso e i limiti dei motivi deducibili in cassazione in tema di riesame.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non rivede il merito: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili se non si indicano violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • In materia di gestione di biomassa e scarti vegetali, la deroga normativa per "sfalci e potature" è strettamente interpretata: la qualificazione come prodotto o rifiuto dipende da procedure, finalità d'uso e concrete modalità di gestione; l'esistenza di falsificazioni documentali è elemento indiziario rilevante per la qualificazione come rifiuto.
  • L'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) richiede dolo specifico, ma tale dolo può risultare da una combinazione di elementi (ruolo familiare nell'organizzazione, modalità operative, contenuti delle intercettazioni) e non necessariamente da una dichiarazione esplicita di finalità mafiosa.
  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati connessi alla criminalità organizzata (art. 275, comma 3 c.p.p.) non viene superata dal solo decorso del tempo; occorrono elementi concreti e probanti per dimostrare l'assenza di pericolo di reiterazione.
  • Per contestare efficacemente la motivazione cautelare in cassazione è necessario puntare a vizi di legge o a profili di manifesta illogicità nella ricostruzione probatoria e non solo a una diversa lettura degli atti di merito.

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