Cassazione Penale, Sentenza n. 7414/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, rideterminando la pena. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (A) censura della qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale anziché semplice per omessa contabilizzazione di operazioni (cessione ramo d'azienda, cessioni quote, mancata registrazione di un saldo di cassa di Euro 175.493,00); (B) contestazione della qualificazione come bancarotta patrimoniale per il pagamento di debiti aziendali pregressi in ragione di una donazione con clausola di accollo; (C) censura della valutazione della non opponibilità al fallimento di un accordo inserito nella proposta concordataria (trust) come prova di distrazione patrimoniale; (D) contestazione del diniego della particolare tenuità del danno e delle attenuanti generiche e della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (capo A) e ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale: è stato ritenuto provato il dolo generico per l'omessa annotazione di operazioni che impedivano la ricostruzione del patrimonio (es. cessione ramo d'azienda, mancata registrazione del saldo di cassa). I motivi II e III (capo B e capo C) sono stati ritenuti fondati: la sentenza non ha adeguatamente motivato sulla necessaria prova che il ricorrente avesse rinunciato all'azione di regresso contro la donante (art. 2560 c.c.) prima di considerare il pagamento dei debiti come distrazione patrimoniale; analogamente, la sentenza ha dato valutazioni apodittiche circa l'inopponibilità al fallimento dell'accordo fra trust e creditori, senza evidenziare esistenza di revoca o inadempimento del concordato. Pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente ai capi B e C e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo esame su quei punti; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e il quarto motivo assorbito.
Norme richiamate
art. 216 L.F. (bancarotta fraudolenta documentale)
La Corte richiama che la seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, L.F. punisce l'omessa annotazione di informazioni che rendono impossibile o difficoltosa la ricostruzione del patrimonio; per tale fattispecie è richiesto il dolo generico (consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità ostacola la ricostruzione patrimoniale).
art. 217 L.F. (bancarotta semplice documentale)
La bancarotta semplice documentale può essere commessa con dolo o colpa (negligenza): si distingue dalla fraudolenta per il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo.
art. 223 L.F.
Norma richiamata nel quadro delle fattispecie di bancarotta patrimoniale e distrazione di beni; la Corte ha ritenuto necessario valutare in concreto se sussistesse prova della distrazione di risorse societarie.
art. 236 L.F.
Richiamata nella normativa fallimentare relativa alle fattispecie sanzionate; utilizzata nel contesto degli articoli sul delitto di bancarotta.
art. 2560 cod. civ.
Stabilisce che dei debiti inerenti all'azienda antecedenti al trasferimento continua a rispondere l'alienante, salvo diversa volontà dei creditori; l'acquirente risponde altresì se i debiti risultano dai libri obbligatori. La Corte ha ritenuto che il semplice inciso di accollo in atto di donazione non prova automaticamente la distrazione: va verificato se l'acquirente ha rinunciato al regresso verso l'alienante.
art. 219 L.F.
Norma della legge fallimentare richiamata nel contesto della valutazione delle circostanze che attengono alla responsabilità e alla tipologia di bancarotta.
art. 42 cod. pen.
Riferimento generale alla responsabilità penale (concorso di persone o responsabilità soggettiva) impiegato nella ricostruzione degli elementi di responsabilità dell'imputato.
art. 49 cod. pen.
Richiamato come norma sul dolo e sulla colpa nella responsabilità penale; il tema è rilevante per distinguere bancarotta semplice e fraudolenta.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiami formali alle modalità di impugnazione e motivazione nella sentenza di merito; utilizzato nelle censure di vizio di motivazione.
art. 24 Cost.
Tutela del diritto di difesa invocato dal ricorrente negli argomenti processuali (richiesta di trattazione orale e corretto esame delle censure).
art. 27 Cost.
Principi generali sulla responsabilità penale e sulla necessità di motivazione; richiamato nei motivi relativi alla determinazione della pena e alle attenuanti.
art. 62-bis cod. pen.
Riferimento alle circostanze attenuanti (tenuità del fatto) e al loro possibile riconoscimento; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito e privo di rilievo rispetto alle questioni annullate.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena; richiamata in relazione alle censure sulla quantificazione della sanzione e al diniego delle attenuanti.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 L.F.) richiede il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che l'irregolare tenuta delle scritture renda impossibile o difficoltosa la ricostruzione del patrimonio.
- La distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta documentale si fonda sull'elemento psicologico: la semplice negligenza può integrare la bancarotta semplice, mentre la fraudolenta documentale richiede la coscienza e volontà dell'irregolarità contabile.
- Il pagamento di debiti aziendali anteriori al trasferimento non costituisce automaticamente distrazione patrimoniale: occorre valutare la posizione legale delle parti (art. 2560 c.c.) e se l'acquirente abbia rinunciato al regresso verso l'alienante o se i debiti risultino dai libri obbligatori.
- La mera presenza di un accordo o di una pattuizione (es. trust inserito in una proposta concordataria) non può essere assunta apoditticamente come inopponibile o come prova di distrazione: è necessaria adeguata motivazione e verifica di eventuale revoca o inadempimento del concordato.
- L'omessa o confusa tenuta delle scritture contabili può essere provata anche ricorrendo a documentazione esterna, e la ricostruzione patrimoniale può fondarsi su elementi processuali che dimostrino l'assenza di registrazioni rilevanti.
- In presenza di censure su questioni di fatto rilevanti (es. esistenza di rinuncia al regresso, opponibilità di patti del concordato), il giudice di merito deve offrire motivazione puntuale; la mancanza comporta annullamento con rinvio per nuovo esame.
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