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Ordinanza

Ordinanza n. 1139/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 18 novembre, n. 0079912 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Piccolo Maria Angela nata il 28/09/1976 a Capasenna (CE) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2024, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 18532 del 09/05/2024, come citata in premessa, è rigettata”. - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202600062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un titolo formativo estero per l'insegnamento di sostegno, unitamente al parere ministeriale negativo e al preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione di rigetto espressa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione all'istanza di riconoscimento di un attestato formativo conseguito in Spagna, denominato corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo. Sono stati altresì impugnati il parere negativo reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca e gli atti connessi, compreso il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il testo dell'ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riferire l'oggetto dell'impugnazione e a decidere sulla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente, allo stato, il periculum in mora, poiché la ricorrente non ha provato di essere titolare di un contratto di insegnamento e, pertanto, non è stato dimostrato un pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile derivante dal diniego di riconoscimento del titolo estero. In assenza del periculum, il giudice ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate. La controversia di merito non è stata definita.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241

    La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non esamina la sua concreta applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è fondato sulla mancanza del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nella valutazione di una domanda cautelare proposta contro il diniego di riconoscimento di un titolo conseguito all'estero, il ricorrente deve dimostrare un pericolo imminente di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancata prova di essere titolare di un contratto di insegnamento può escludere, allo stato, il periculum in mora.
  • Quando il periculum in mora risulta insussistente, il giudice può respingere l'istanza cautelare senza esaminare il fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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