Cassazione Civile, Ordinanza n. 23604/2021 del 31/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dalla riforma, divenuta irrevocabile, di una precedente sentenza che aveva condannato la società datrice al pagamento in favore del lavoratore di differenze retributive. In esecuzione della decisione poi riformata, il lavoratore aveva percepito una somma complessiva; il datore, ritenendo di aver pagato indebitamente anche gli importi corrispondenti alle ritenute fiscali versate all'Erario quale sostituto d'imposta, aveva chiesto la restituzione dell'intero importo lordo mediante decreto ingiuntivo. Il lavoratore aveva proposto opposizione e i giudici di merito avevano accolto la tesi per cui la ripetizione è dovuta solo nei limiti di quanto effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del dipendente. In cassazione la società deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 336 c.p.c., sostenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta agli effetti restitutori della riforma della sentenza e quindi alla reintegrazione integrale della diminuzione patrimoniale, comprensiva del lordo; con il secondo motivo contestava l'applicazione dell'art. 38, comma 1, d.P.R. 602/1973 anziché dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. 917/1986, e chiedeva anche il rinvio alle Sezioni Unite e la rimessione alla Corte costituzionale per la disciplina del rimborso fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in caso di riforma della sentenza che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di somme al dipendente, la ripetizione può avere ad oggetto soltanto quanto effettivamente percepito dal lavoratore, non anche le somme trattenute e versate all'Erario a titolo di ritenuta fiscale, poiché queste non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Ha inoltre chiarito che il versamento effettuato dal datore quale sostituto d'imposta, pur essendo originariamente dovuto, diviene privo di titolo ex tunc per effetto della riforma della sentenza, e ricade nel meccanismo di rimborso fiscale previsto dall'art. 38 d.P.R. 602/1973; l'art. 336 c.p.c. non è violato perché resta fermo il diritto alla restitutio in integrum, ma secondo il corretto canale restitutorio. La modifica dell'art. 10 d.P.R. 917/1986 ad opera del d.l. 34/2020 è stata ritenuta inapplicabile ratione temporis e comunque confermativa dell'orientamento prevalente. La questione di legittimità costituzionale è stata reputata priva di rilevanza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la ripetizione dell'indebito, ma la Corte ribadisce che la fattispecie va letta alla luce della disciplina degli effetti restitutori conseguenti alla riforma della sentenza e non come ripetizione del lordo mai percepito dal lavoratore.
art. 336 c.p.c.
La riforma o cassazione si estende agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, ma ciò non implica che il datore possa recuperare dal lavoratore somme non entrate nel suo patrimonio; rileva solo la corretta procedura restitutoria.
art. 38, comma 1, d.P.R. 602/1973
Il diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spetta al soggetto che ha eseguito il versamento anche nei casi in cui, per effetto della riforma della sentenza, venga meno ex tunc l'obbligo fiscale che aveva giustificato il pagamento.
art. 10, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. 917/1986
Richiamato dalla ricorrente come disciplina fiscale alternativa, ma ritenuto non decisivo ai fini della ripetizione verso il lavoratore e, comunque, non dirimente rispetto al principio per cui la restituzione tra le parti del rapporto di lavoro avviene al netto di quanto effettivamente percepito.
art. 380 bis c.p.c.
Norma sul procedimento camerale utilizzata per la trattazione del ricorso e per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 374 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per la possibile rimessione alle Sezioni Unite, ma la Corte non ha ravvisato la necessità di tale assegnazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
d.l. 34/2020, art. 150, comma 1
Ha modificato l'art. 10 d.P.R. 917/1986 aggiungendo il comma 2-bis; la Corte lo menziona come disposizione confermativa dell'orientamento giurisprudenziale e comunque non applicabile alla fattispecie ratione temporis.
L. 77/2020
Norma di conversione del d.l. 34/2020 richiamata incidentalmente in relazione alla modifica dell'art. 10 d.P.R. 917/1986.
Massime di principio
- Quando una sentenza che ha condannato il datore di lavoro al pagamento di somme al dipendente viene riformata o cassata, il datore può ripetere solo quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito; le ritenute fiscali versate all'Erario non sono ripetibili nei confronti del lavoratore perché non hanno mai incrementato il suo patrimonio.
- La riforma della sentenza fa venir meno ex tunc il titolo del versamento eseguito dal datore quale sostituto d'imposta: il rimborso delle somme versate al fisco segue quindi la disciplina speciale dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, anche quando il pagamento non sia stato originato da errore materiale ma da un titolo giudiziale poi caducato.
- L'art. 336 c.p.c. garantisce la restitutio in integrum degli effetti dipendenti dalla sentenza riformata, ma non legittima la pretesa di recuperare dal lavoratore importi che sono stati corrisposti all'Erario e non sono mai confluiti nella sua sfera patrimoniale.
- Le pronunce che affrontano la decorrenza degli interessi nelle azioni di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata non sono decisive per risolvere la diversa questione relativa all'ammontare della somma ripetibile.
- Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la soluzione della controversia dipende da un diverso e assorbente criterio interpretativo che esclude l'applicazione del parametro censurato.
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