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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30683/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di omesso versamento IVA (art. 10‑ter d.lgs. 74/2000) relativi agli anni 2007 e 2008, ma aveva confermato la confisca per equivalente fino alla concorrenza dell'imposta evasa. Il ricorrente articolava due motivi: (1) richiesta di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" in quanto la cooperativa era in crisi di liquidità, il ricorrente aveva destinato risorse al pagamento degli stipendi e aveva ridotto i propri emolumenti; ciò, secondo la difesa, dimostrerebbe l'assenza del dolo richiesto; (2) impugnazione della conferma della confisca per equivalente: contestazione della possibile applicazione retroattiva della normativa che consente il mantenimento della confisca in caso di estinzione per prescrizione (art. 578‑bis c.p.p.), dedotta inapplicabilità alla annualità 2007, contestazione della natura di "profitto" dell'omesso versamento (sarebbe invece un risparmio d'imposta) e richiesta di revoca della misura ablativa in caso di estinzione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza: la richiesta di assoluzione con formula piena richiede che l'assenza del fatto o la sua non rilevanza penale emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosa che non sussisteva (la consulenza di parte e le condotte pregresse richiedono accertamento). Ha invece accolto il secondo motivo: la confisca per equivalente (art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 e art. 1, comma 143, L. 244/2007) ha natura sanzionatoria/afflittiva e può essere mantenuta solo con sentenza di condanna o applicazione di pena; la novella che ha introdotto l'art. 578‑bis c.p.p. (che permette il mantenimento della confisca in caso di proscioglimento per prescrizione) è entrata in vigore nel 2018 e non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi nel 2008/2009. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della parte della sentenza di merito che aveva confermato la confisca; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'annullamento è stato pronunciato senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), poiché non occorrevano accertamenti di fatto.

Norme richiamate

  • art. 10‑ter d.lgs. 74/2000

    Tipizza l'omesso versamento dell'IVA con dolo generico; la Corte osserva che difficoltà di liquidità non escludono automaticamente il dolo: occorre prova che siano state adottate tutte le iniziative idonee per pagare il tributo o che l'omesso versamento dipenda da mancati incassi per altrui inadempimento con relativa indicazione dei motivi

  • art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 (e art. 1 comma 143 L. 24.12.2007 n.244)

    La confisca per equivalente prevista per i reati tributari ha carattere afflittivo/sanzionatorio e, pertanto, può essere disposta solo con sentenza di condanna o con applicazione della pena su richiesta; non può essere mantenuta quando il reato è estinto e non sussiste una norma che consenta espressamente il mantenimento

  • art. 578‑bis c.p.p.

    Introdotto dal d.lgs. 1.3.2018 n.21, prevede in deroga la possibilità di mantenere la confisca anche in caso di proscioglimento per prescrizione quando è accertata la responsabilità dell'imputato; la Corte ha stabilito che tale disposizione non è applicabile a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (principio di irretroattività delle norme sanzionatorie afflittive)

  • art. 129, comma secondo, c.p.p.

    Consente l'assoluzione con formula piena quando le circostanze che escludono il fatto o la rilevanza penale emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; la Corte ricorda che tale caso è eccezionale e non si applica quando la difesa produce elementi che richiedono accertamento

  • art. 200 c.p.

    Richiamato per distinzione: la regola di salvaguardia prevista per le misure di sicurezza (deroghe di applicazione) non può essere estesa alla confisca per equivalente, data la natura afflittiva di quest'ultima

  • art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando non sono necessari accertamenti di fatto o valutazioni probatorie; applicato per eliminare la conferma della confisca senza rimandare il giudizio al merito

Massime di principio

  • La mera crisi di liquidità della società non esclude automaticamente il dolo richiesto per l'omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare che ha adottato tutte le iniziative possibili per adempiere o che l'omesso versamento dipende da inadempimenti di terzi, con prove documentali chiare
  • La confisca per equivalente è una sanzione afflittiva: può essere mantenuta solo a fronte di una condanna o di una specifica norma che disponga diversamente; se il reato si estingue (es. per prescrizione) e non esiste una norma retroattivamente applicabile che consenta il mantenimento, la confisca va revocata
  • Le novità normative che aggravano o estendono gli effetti sanzionatori (es. art. 578‑bis c.p.p.) non sono applicabili retroattivamente ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore
  • L'assoluzione con formula piena per non costituire reato è possibile solo quando l'assenza del fatto o la sua non rilevanza penale è manifesta e incontestabile negli atti; elementi difensivi che richiedono approfondimenti o accertamenti non sono sufficienti
  • In cassazione, quando la questione riguarda solo profili di diritto o la rimozione di effetti giuridici derivanti da norme sopravvenute, la Corte può annullare senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto

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