Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34441/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La creditrice, ammessa al passivo in prededuzione e con privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., ha impugnato il progetto di riparto approvato dal tribunale perché il suo credito non veniva soddisfatto sull'intero ricavato della procedura, ma veniva escluso dalla distribuzione del ricavato della massa immobiliare e soddisfatto solo in minima parte con il ricavato della massa mobiliare. In cassazione ha dedotto che il giudice di merito avrebbe violato l'ordine legale di distribuzione di cui all'art. 111 l. fall., sostenendo che i crediti prededucibili debbano essere soddisfatti con preferenza sull'intero ricavato della procedura, prima di ogni altro credito di rango inferiore.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il contrasto tra art. 111, art. 111-bis e art. 111-ter l. fall. va risolto nel senso che i crediti prededucibili non gravano sulla parte del ricavato destinata ai creditori garantiti da pegno o ipoteca, parte che va individuata al netto dei costi specifici di conservazione, amministrazione e liquidazione del bene gravato e della quota proporzionale delle spese generali della procedura. Poiché il motivo di ricorso pretendeva una distribuzione sull'intero ricavato, la doglianza è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. Le spese non sono state regolate per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 l. fall.

    Regola l'ordine di distribuzione delle somme nella procedura concorsuale, ma non consente di affermare che i crediti prededucibili gravino anche sulla parte del ricavato riservata ai creditori garantiti.

  • art. 111-bis, comma 2, l. fall.

    «per la parte destinata ai creditori garantiti»

    Esclude i crediti prededucibili dalla porzione del ricavato riservata ai creditori muniti di prelazione speciale, non dall'intero ricavato della procedura.

  • art. 111-ter, comma 3, l. fall.

    Non ha natura meramente contabile, ma disciplina il concorso tra crediti prededucibili e crediti garantiti, imponendo l'imputazione al ricavato della vendita dei singoli beni delle spese specifiche e di una quota delle spese generali.

  • art. 360-bis, comma 1, c.p.c.

    È stato utilizzato come base dell'inammissibilità del motivo, ritenuto contrario a principi già consolidati.

  • art. 111 Cost.

    Consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale sul reclamo contro il piano di riparto, in quanto incidente definitivamente sui diritti del creditore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel riparto concorsuale, la prededuzione non opera sulla porzione di attivo riservata ai creditori garantiti da pegno o ipoteca; essa si colloca solo sulla massa distribuibile ai creditori concorrenti, dopo l'individuazione del netto spettante ai titolari di prelazione speciale.
  • La parte del ricavato destinata ai creditori garantiti va determinata sottraendo dal prezzo di liquidazione del bene gravato i costi specifici della sua conservazione, amministrazione e liquidazione, oltre alla quota proporzionale delle spese generali della procedura.
  • L'art. 111-ter l. fall. è norma sostanziale di coordinamento del concorso, non una mera regola contabile: serve a ripartire correttamente oneri e ricavi tra massa generale e masse separate.
  • È inammissibile il motivo che pretenda una distribuzione dei crediti prededucibili sull'intero ricavato della procedura, quando la disciplina del fallimento impone di riservare ai creditori garantiti la parte netta del ricavato dei beni oggetto di prelazione speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.