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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/897

Regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012 per allinearla al regolamento (UE) 2018/1139 e rafforzare un modello di verifica della conformità fondato sul rischio. Vengono ridefiniti il contenuto delle domande di certificazione, il livello di partecipazione dell’Agenzia, i requisiti di approvazione per modifiche e riparazioni e le regole per i certificati di aeronavigabilità, acustici ed ETSO. Sono inoltre introdotte/precisate le premesse di omologazione relative ai dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, compresi rumore, emissioni e CO2.

Modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 sulla certificazione aeronautica introducendo un approccio alla verifica della conformità basato sul rischio e adeguando i requisiti di protezione ambientale, i voli di controllo post-manutenzione, le modifiche di progetto, i certificati supplementari, le riparazioni e le autorizzazioni ETSO per APU.

Ambito di applicazione

Si applica ai procedimenti di certificazione, approvazione e sorveglianza disciplinati dalla parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012, riguardanti aeromobili, motori, eliche, parti, pertinenze, riparazioni, certificati di aeronavigabilità, certificati acustici, approvazioni delle imprese di progettazione (DOA), imprese di produzione e autorizzazioni ETSO, con particolare riferimento ai procedimenti gestiti dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Agenzia/EASA) e dalle autorità competenti degli Stati membri. Ha portata diretta in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica, in via generale, dal nono mese successivo alla sua entrata in vigore, con alcune disposizioni applicabili dalla data di entrata in vigore.

Regolamento delegato (UE) 2019/897: modifica del regolamento (UE) n. 748/2012

Il regolamento interviene sulla parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012 per adeguarla al nuovo quadro del regolamento (UE) 2018/1139 e per introdurre un modello di certificazione più selettivo e basato sul rischio. L’obiettivo è rendere il processo di certificazione più efficace, trasparente e prevedibile, mantenendo elevati livelli di sicurezza aerea e di protezione ambientale. Il testo dà attuazione anche ai pareri dell’EASA richiamati nei considerando, in particolare su livello di partecipazione, voli di controllo post-manutenzione e misure ambientali.

Ambito e architettura della modifica

La modifica riguarda sia la sezione A della parte 21, che disciplina requisiti per richiedenti e titolari di certificati, sia la sezione B, che disciplina le procedure dell’autorità competente e dell’Agenzia. Il regolamento chiarisce la ripartizione tra requisiti applicabili ai soggetti privati e requisiti applicabili alle autorità, e riscrive numerosi punti relativi a certificati di omologazione, modifiche di progetto, certificati supplementari, riparazioni, produzioni, certificati di aeronavigabilità, certificati acustici, approvazione DOA, autorizzazioni ETSO e permessi di volo.

Dati di idoneità operativa e requisiti ambientali

Tra le novità centrali vi è l’inserimento della definizione di dati di idoneità operativa (OSD), che comprendono elementi quali programmi minimi di formazione per l’abilitazione al tipo, dati di simulatore, qualifiche del personale di manutenzione autorizzato, dati per l’equipaggio di cabina e lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento. Il regolamento rafforza inoltre l’integrazione tra certificazione di aeronavigabilità e requisiti ambientali, recependo quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 e richiamando l’allegato 16 della convenzione di Chicago per rumore, emissioni di motori, fuel venting e CO2.

Programma di certificazione e verifica della conformità basata sul rischio

Il cuore della riforma è la sostituzione del modello di verifica esaustiva con un sistema fondato sul rischio. Il richiedente deve presentare un programma di certificazione che descriva il prodotto, il suo uso previsto, la configurazione, le basi di omologazione proposte, la scomposizione delle attività e dei dati di conformità in gruppi significativi, nonché una valutazione dei rischi di non conformità non rilevata. Su tale base il richiedente propone anche il livello di partecipazione dell’Agenzia alla verifica.

L’Agenzia non è più chiamata a controllare tutto in modo uniforme, ma stabilisce il proprio livello di partecipazione considerando almeno:

  • novità o inusualità del progetto, anche sotto il profilo operativo e organizzativo;
  • complessità della progettazione o della dimostrazione di conformità;
  • criticità della tecnologia e rischi per la sicurezza e l’ambiente;
  • prestazioni ed esperienza dell’impresa di progettazione.

Il richiedente deve inoltre verificare materiali, processi, parti e strumentazione prima delle prove, rilasciare una dichiarazione di conformità e consentire all’Agenzia di assistere o svolgere verifiche e prove. La riforma mira espressamente a ridurre il rischio residuo derivante da indagini selettive, senza abbassare il livello di sicurezza.

Rilascio dei certificati di omologazione e validità delle domande

Per il rilascio dei certificati di omologazione o ristretti, il richiedente deve dimostrare la propria idoneità operativa, completare la dimostrazione di conformità al programma approvato e provare che motore ed elica, se installati, siano correttamente omologati o conformi alle premesse applicabili. Il regolamento consente, su richiesta, il rilascio anticipato del certificato di aeronavigabilità rispetto ai dati di idoneità operativa, purché questi ultimi siano dimostrati prima del loro effettivo utilizzo.

Le domande di certificazione sono soggette a un termine di validità:

  • 5 anni per aeromobili o aerogiri di grandi dimensioni;
  • 3 anni per gli altri prodotti.

Se il certificato non viene rilasciato entro tale termine, il richiedente può presentare una nuova domanda oppure chiedere una proroga, con conseguente aggiornamento delle basi di certificazione alle specifiche allora vigenti.

Modifiche di progetto: minori e maggiori

Il regolamento riscrive la disciplina delle modifiche ai certificati di omologazione. Una modifica è di minore entità se non incide in modo significativo su massa, bilanciamento, resistenza strutturale, affidabilità, caratteristiche operative, dati di idoneità operativa o altre caratteristiche rilevanti per aeronavigabilità e ambiente; in tutti gli altri casi è di maggiore entità.

La domanda di modifica deve contenere una descrizione della modifica, l’individuazione degli aspetti del certificato interessati e, per le modifiche maggiori, un programma di certificazione analogo a quello richiesto per il certificato iniziale. Anche qui valgono termini di validità della domanda:

  • 5 anni per aeromobili o aerogiri di grandi dimensioni;
  • 3 anni per gli altri casi.

Per le modifiche maggiori, l’Agenzia definisce le premesse di omologazione applicabili, con regole articolate sull’uso delle specifiche di certificazione in vigore alla data della domanda, degli emendamenti successivi, delle condizioni speciali e di eventuali specifiche alternative, purché garantiscano un livello di sicurezza equivalente o adeguato.

Certificati di omologazione supplementare (STC)

La disciplina degli STC viene coordinata con quella delle modifiche maggiori. Possono richiederli persone fisiche o giuridiche che dimostrino l’idoneità tramite DOA; per alcuni prodotti è sufficiente l’approvazione del programma di certificazione. La domanda deve indicare se i dati di certificazione sono stati preparati dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.

Il rilascio dello STC presuppone:

  • conformità del richiedente alla disciplina applicabile;
  • conformità della modifica e degli aspetti interessati alle premesse di omologazione e ai requisiti ambientali;
  • per i dati di idoneità operativa, conformità delle relative modifiche alle premesse specifiche;
  • in caso di accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione, assenza di obiezioni tecniche e impegno a cooperare per il mantenimento dell’aeronavigabilità.

Lo STC è limitato alla configurazione o alle configurazioni interessate dalla modifica.

Produzione, approvazione delle imprese di produzione e dichiarazione di conformità

Il regolamento aggiorna le regole della produzione senza approvazione dell’impresa di produzione e dell’approvazione delle imprese di produzione. La dichiarazione di conformità deve includere, per ciascun prodotto, la conformità al progetto approvato e l’idoneità al funzionamento in sicurezza; per gli aeromobili, la verifica a terra e in volo; per motori ed eliche a passo variabile, il test funzionale finale; inoltre, per i profili ambientali, la conformità ai limiti emissivi applicabili, compresi quelli di CO2 per l’aeromobile alla data del primo certificato di aeronavigabilità.

Per le imprese di produzione si precisano i requisiti su:

  • gestione dei dati di aeronavigabilità e ambiente;
  • procedure di aggiornamento e disponibilità delle informazioni;
  • nomina del dirigente responsabile e dei responsabili funzionali;
  • poteri interni e coordinamento tra funzioni;
  • approvazione preventiva delle modifiche rilevanti, in particolare del sistema qualità.

Certificati di aeronavigabilità per aeromobili nuovi e usati

La disciplina dei certificati di aeronavigabilità viene riscritta distinguendo aeromobili nuovi e usati. Per i nuovi, è richiesta la documentazione di conformità al progetto approvato, la verifica di sicurezza e il controllo dei requisiti CO2 al momento del primo certificato. Per gli aeromobili usati, oltre alla documentazione storica e ai documenti di revisione dell’aeronavigabilità, è richiesta la prova di conformità al progetto approvato, al rispetto delle direttive di aeronavigabilità e ai requisiti CO2 al momento del primo certificato.

DOA: privilegi, non conformità e obblighi

La parte J viene aggiornata per chiarire il ruolo delle DOA e i loro privilegi. Il titolare DOA può, entro i limiti dei termini di approvazione:

  • classificare modifiche e riparazioni come maggiori o minori;
  • approvare modifiche minori e riparazioni minori;
  • approvare determinati progetti di riparazione maggiori;
  • approvare condizioni di volo per il rilascio dei permessi di volo in casi determinati;
  • rilasciare, in certe condizioni, permessi di volo;
  • approvare determinate modifiche maggiori e rilasciare determinati certificati supplementari.

Le non conformità sono classificate in livelli 1, 2 e 3. Per il livello 1 è richiesto un intervento correttivo entro 21 giorni lavorativi dalla conferma scritta; per il livello 2 il termine iniziale non può superare 3 mesi, salvo proroga; il livello 3 non richiede intervento immediato. Le non conformità di livello 1 o 2 possono comportare sospensione o revoca parziale o totale dell’approvazione.

Riparazioni

Il capitolo M distingue espressamente la riparazione dalla manutenzione: la sostituzione di parti o pertinenze senza attività di progettazione è manutenzione e non richiede approvazione ai sensi della parte 21. Per le riparazioni maggiori, il richiedente deve disporre di una DOA oppure, per alcuni prodotti, dell’approvazione del programma di certificazione. La domanda deve contenere un programma di certificazione con descrizione del danno, identificazione degli aspetti del progetto e dei manuali interessati, eventuali emendamenti delle premesse di omologazione e una valutazione del rischio con proposta di partecipazione dell’Agenzia.

L’approvazione di un progetto di riparazione richiede la dimostrazione di conformità alle premesse applicabili e, se vi è accordo sui dati di certificazione con il titolare del certificato di omologazione, l’assenza di obiezioni tecniche e la collaborazione per il mantenimento dell’aeronavigabilità. Anche qui è prevista la distinzione tra riparazioni maggiori e minori e la possibilità di approvazione da parte dell’Agenzia o, nei limiti del privilegio, della DOA.

Autorizzazioni ETSO per APU

Per le APU il regolamento introduce una disciplina speciale: si applicano, con adattamenti, le regole sulla domanda, sulla dimostrazione di conformità, sui privilegi e sugli obblighi del titolare. Il richiedente deve presentare programma di certificazione, dichiarazione di conformità, Declaration of Design and Performance, dati tecnici, manuali pertinenti e, per le APU, il manuale di progettazione. L’Agenzia rilascia l’autorizzazione ETSO solo se il richiedente ha dimostrato idoneità, conformità all’ETSO applicabile e assenza di caratteristiche che compromettano la sicurezza.

Permesso di volo e voli post-manutenzione

Tra i voli per i quali è richiesto un permesso di volo vengono espressamente inclusi i voli di aeromobili finalizzati alla risoluzione di problemi o alla verifica del funzionamento di uno o più sistemi, parti o pertinenze dopo la manutenzione. La modifica recepisce così la necessità di sottoporre tali voli a un regime autorizzatorio più rigoroso rispetto al normale certificato di aeronavigabilità.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica, in linea generale, dal nono mese successivo alla sua entrata in vigore; alcune disposizioni puntuali dell’articolo 1 e dell’allegato si applicano invece dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione dei dati di idoneità operativa (OSD)

Inserisce nell’articolo 1 una definizione di OSD comprendente, per gli aeromobili, il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo dei piloti, i dati di convalida del velivolo/simulatore, la formazione del personale di manutenzione autorizzato, le determinazioni per l’equipaggio di cabina e la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento.

Deroghe ai requisiti di protezione ambientale

Introduce all’articolo 9, paragrafo 4, la possibilità per l’impresa di produzione di chiedere all’autorità competente deroghe ai requisiti ambientali di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.

Programma di certificazione e dimostrazione della conformità basata sul rischio

Riformula i punti 21.A.14, 21.A.15, 21.A.20 e 21.A.33: il richiedente deve presentare un programma di certificazione con descrizione del progetto, uso previsto, configurazioni, proposta di basi di omologazione, scomposizione in gruppi significativi delle attività e dei dati, valutazione del rischio e proposta sul livello di partecipazione dell’Agenzia. L’Agenzia può verificare solo una parte delle dimostrazioni in funzione del rischio. Prima delle prove il richiedente deve verificare materiali, parti, processi e strumentazione, rilasciare una dichiarazione di conformità e consentire all’Agenzia verifiche e prove.

Termini di validità delle domande e nuova presentazione

Per le domande di certificato di omologazione o ristretto: validità di 5 anni per aeromobili o aerogiri di grandi dimensioni e di 3 anni per gli altri prodotti, con possibilità di proroga o di nuova domanda se il certificato non viene rilasciato nei termini. Regola analoga per le domande di modifica di certificato di omologazione.

Requisiti per il rilascio dei certificati di omologazione

Il certificato può essere rilasciato solo se il richiedente ha dimostrato la conformità operativa, ha completato la dimostrazione di conformità al programma approvato, e per aeromobili dotati di motore/elica questi sono omologati o conformi alle premesse di omologazione applicabili. È possibile anticipare il rilascio rispetto ai dati di idoneità operativa, purché la conformità a tali dati sia dimostrata prima del loro effettivo utilizzo.

Classificazione e approvazione delle modifiche di progetto

Ridefinisce la distinzione tra modifiche di minore e di maggiore entità, i contenuti della domanda, i requisiti di approvazione e la base normativa applicabile. Per le modifiche maggiori disciplina in modo dettagliato la scelta delle specifiche di certificazione applicabili, l’uso di emendamenti successivi, le condizioni speciali e le alternative equivalenti in termini di sicurezza.

Certificati di omologazione supplementare (STC)

Aggiorna la procedura per gli STC, richiedendo idoneità del richiedente tramite DOA o, per alcuni prodotti, tramite approvazione del programma di certificazione. Lo STC può essere rilasciato solo se la modifica e gli aspetti interessati rispettano le premesse di omologazione e i requisiti ambientali, con regole specifiche per dati di idoneità operativa e rapporti con il titolare dei dati del certificato di omologazione.

Produzione e dichiarazioni di conformità

Modifica gli obblighi del fabbricante: la dichiarazione di conformità deve coprire prodotto, funzionalità, prove a terra e in volo, test funzionali finali e conformità ai requisiti ambientali, inclusi limiti emissivi dei motori e CO2 dell’aeromobile.

Imprese di produzione: sistema qualità, organizzazione e modifiche

Rafforza i requisiti dell’impresa di produzione in materia di dati aeronautici e ambientali, struttura organizzativa, dirigente responsabile, autorità interne e approvazione delle modifiche organizzative rilevanti da parte dell’autorità competente prima della loro attuazione.

Certificati di aeronavigabilità

Riformula i requisiti per il rilascio dei certificati di aeronavigabilità per aeromobili nuovi e usati, richiedendo la documentazione prevista, la verifica della conformità al progetto approvato, l’aeronavigabilità in sicurezza, il rispetto delle direttive di aeronavigabilità e la conformità ai requisiti CO2 alla data del primo certificato.

DOA: ambito, privilegi e gestione delle non conformità

Chiarisce il campo di applicazione della parte J, i termini di approvazione e i privilegi dei titolari DOA, inclusa la classificazione e approvazione di modifiche e riparazioni, l’approvazione di condizioni di volo e il rilascio di permessi di volo in casi determinati. Introduce una disciplina delle non conformità di livello 1, 2 e 3, con termini di azione correttiva (21 giorni lavorativi per livello 1, fino a 3 mesi iniziali per livello 2) e possibile sospensione o revoca dell’approvazione.

Riparazioni

Riformula il capitolo M distinguendo la riparazione dalla manutenzione, richiedendo per i progetti di riparazione maggiori un programma di certificazione, la dimostrazione della conformità alle premesse di omologazione, la dichiarazione di conformità e, se del caso, il coordinamento con il titolare dei dati del certificato di omologazione. Le riparazioni possono essere approvate dall’Agenzia o, entro i limiti del privilegio, da una DOA.

Autorizzazioni ETSO per APU

Introduce una disciplina specifica per le APU: si applicano, con adattamenti, le regole su certificazione, dimostrazione di conformità, approvazione delle modifiche e riparazioni; il rilascio richiede programma di certificazione, dichiarazione di conformità, DDP, dati tecnici e manuali pertinenti.

Permesso di volo

Aggiunge tra i voli per cui è richiesto il permesso di volo i voli di aeromobili per la risoluzione di problemi o la verifica del funzionamento di sistemi, parti o pertinenze dopo manutenzione.

Specifiche di certificazione, condizioni speciali e premesse di omologazione

La sezione B affida all’Agenzia la pubblicazione di specifiche di certificazione e la definizione di condizioni speciali quando le specifiche ordinarie non sono adeguate. Le premesse di omologazione includono specifiche di aeronavigabilità, eventuali condizioni speciali e i requisiti ambientali su rumore, fuel venting, emissioni dei motori e CO2, con richiamo esplicito all’allegato 16 della convenzione di Chicago.

Livello di partecipazione dell’Agenzia

L’Agenzia determina il proprio livello di partecipazione alla verifica delle attività e dei dati sulla base di una valutazione del rischio che considera novità del progetto, complessità, criticità tecnologica e prestazioni/esercienza del richiedente. Il livello è comunicato al richiedente e può essere aggiornato se mutano i fattori di rischio.

Rilascio di approvazioni e certificati da parte dell’Agenzia

Per certificati di omologazione, modifiche, STC, riparazioni e autorizzazioni ETSO, l’Agenzia rilascia l’approvazione solo se il richiedente ha rispettato i requisiti procedurali e sostanziali, la verifica non evidenzia non conformità e non emergono caratteristiche che pregiudichino la sicurezza. Sono previste deroghe temporali per i dati di idoneità operativa, purché la conformità sia raggiunta prima del loro utilizzo.

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