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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1012

Regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2019/1012 integra il regolamento (UE) 2017/625 introducendo deroghe mirate alla disciplina dei posti di controllo frontalieri. In particolare, disciplina la nuova designazione dopo revoca parziale, la possibilità di collocare alcuni posti di controllo non nelle immediate vicinanze del punto di entrata in presenza di specifici vincoli geografici e alcune esenzioni per i posti di controllo relativi a tronchi non trattati e legno segato e tagliato. Le deroghe sono circoscritte da condizioni procedurali e sostanziali, con un ruolo di verifica attribuito alla Commissione entro termini definiti.

Deroghe e condizioni particolari per la nuova designazione e la collocazione dei posti di controllo frontalieri, nonché per specifici posti di controllo relativi alle importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri e riguarda i posti di controllo frontalieri e, nei casi previsti, i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri designati ai sensi del regolamento (UE) 2017/625. Incide sulla nuova designazione dopo revoca parziale, sulla possibilità di ubicare alcuni posti di controllo a distanza diversa dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell’Unione per specifici vincoli geografici e sulla designazione di posti di controllo per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato. Si applica dal 14 dicembre 2019; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2019/1012: deroghe sulla designazione dei posti di controllo frontalieri

Il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione integra il regolamento (UE) 2017/625, che disciplina i controlli ufficiali sulle importazioni di animali e merci da paesi terzi, introducendo deroghe specifiche in materia di designazione e collocazione dei posti di controllo frontalieri. La finalità è rendere più flessibile il sistema dei controlli senza pregiudicare la tutela della salute pubblica, animale e vegetale, del benessere animale e, per OGM e prodotti fitosanitari, dell’ambiente.

Ambito e ratio dell’intervento

Il regolamento nasce dall’esigenza di disciplinare in modo puntuale tre fattispecie collegate: la nuova designazione dopo revoca parziale, la localizzazione di taluni posti di controllo in luoghi diversi dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell’Unione per ragioni geografiche, e alcune esenzioni per posti di controllo dedicati a tronchi non trattati e legno segato e tagliato. La Commissione richiama la necessità di un atto unico per assicurare un’applicazione coerente e contemporanea delle deroghe previste dagli articoli 62, paragrafo 3, e 64, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2017/625.

Nuova designazione dopo revoca parziale

L’articolo 2 disciplina il caso in cui uno Stato membro abbia revocato parzialmente la designazione di un posto di controllo frontaliero o di un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero, per determinate categorie di animali o merci, a causa della non conformità ai requisiti minimi dell’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 o alle norme dettagliate del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.

In tale ipotesi lo Stato membro può procedere a una nuova designazione in deroga alla procedura ordinaria, ma solo seguendo una sequenza precisa:

  • deve notificare preventivamente alla Commissione le misure adottate per rimediare alla non conformità;
  • la Commissione dispone di un mese dalla ricezione della notifica per valutare se le misure siano sufficienti;
  • lo Stato membro può procedere soltanto se ha ricevuto dalla Commissione un riscontro positivo;
  • la nuova designazione deve intervenire entro due anni dalla revoca parziale.

Decorso il termine biennale, la nuova designazione è possibile solo secondo la procedura ordinaria dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2017/625. La norma si applica anche ai punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

Posti di controllo frontalieri lontani dal punto di entrata

L’articolo 3 consente, in deroga all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, che un posto di controllo frontaliero sia situato a distanza diversa dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell’Unione, purché ricorrano specifici vincoli geografici e siano rispettate ulteriori condizioni.

I vincoli geografici devono impedire o limitare l’efficiente esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Il regolamento indica in via esemplificativa:

  • configurazioni geografiche che impongono notevoli limitazioni al sistema di trasporto;
  • punti di entrata soggetti a inondazioni ricorrenti in alcuni periodi dell’anno;
  • banchine marittime circondate da scogliere;
  • strade frontaliere che attraversano un passo ad altitudine elevata;
  • esigenze connesse al trasporto ferroviario di animali e merci che impongano di collocare il posto di controllo alla prima stazione designata;
  • assenza di terreno idoneo nelle immediate vicinanze del punto di entrata.

La deroga è ammessa solo se:

  • la distanza dal punto di entrata è limitata a quanto strettamente necessario per superare il vincolo geografico;
  • il posto di controllo frontaliero e il punto di entrata rientrano nella competenza della stessa autorità doganale, così da consentire il trasferimento delle partite senza movimentazione e senza assoggettamento a una procedura doganale.

È inoltre richiesto che il posto di controllo sia sufficientemente distante da stabilimenti o luoghi in cui siano tenuti animali o coltivati vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti esposti al contagio da agenti patogeni o organismi nocivi.

Esenzioni per tronchi non trattati e legno segato e tagliato

L’articolo 4 introduce una disciplina speciale per i posti di controllo frontalieri che, a causa della lunghezza delle coste o delle frontiere dello Stato membro interessato, operano solo al momento dell’esecuzione dei controlli sulle partite di tronchi non trattati e legno segato e tagliato.

Per tali posti di controllo gli Stati membri possono prevedere l’esenzione da alcuni obblighi dell’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, in particolare dalle lettere a), c) e f), purché siano soddisfatte condizioni rigorose. Devono essere in vigore misure atte a impedire in ogni momento l’ingresso non rilevato nell’Unione di tali partite. Inoltre il posto deve poter disporre di personale sufficiente e qualificato tramite un’unità mobile di controllo ufficiale, capace di raggiungere il sito prima dell’arrivo delle partite per eseguire i controlli ufficiali.

L’unità mobile deve inoltre avere accesso immediato o poter fornire:

  • le attrezzature, i locali e le altre strutture richieste dall’articolo 64, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625;
  • la tecnologia e le attrezzature informatiche richieste dall’articolo 64, paragrafo 3, lettera f), del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto del regolamento

Stabilisce regole sulla nuova designazione di un posto di controllo frontaliero o di un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero dopo revoca parziale della designazione, sui posti di controllo frontalieri situati a distanza diversa dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell’Unione per specifici vincoli geografici e sulla designazione di posti di controllo per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato.

Nuova designazione dopo revoca parziale

In deroga all’articolo 59, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625, lo Stato membro può designare nuovamente il posto di controllo frontaliero o il punto di controllo per le categorie di animali o merci interessate dalla revoca parziale se la non conformità riguarda i requisiti minimi dell’articolo 64, paragrafo 3, o il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014. Prima della nuova designazione lo Stato membro notifica alla Commissione le misure adottate; la Commissione valuta entro un mese e lo Stato membro procede solo se informato dell’adeguatezza delle misure. La nuova designazione in deroga è possibile solo entro due anni dalla revoca parziale; oltre tale termine si applica nuovamente l’articolo 59 del regolamento (UE) 2017/625.

Posti di controllo frontalieri a distanza diversa dal punto di entrata

In deroga all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, i posti di controllo frontalieri possono essere situati lontano dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell’Unione quando ciò sia necessario per specifici vincoli geografici e siano rispettate condizioni aggiuntive. I vincoli devono impedire o limitare l’efficiente esecuzione dei controlli ufficiali e possono consistere, tra l’altro, in configurazioni geografiche con forti limitazioni al trasporto, inondazioni ricorrenti, banchine circondate da scogliere, passi ad alta quota, esigenze del trasporto ferroviario o assenza di terreno idoneo vicino al punto di entrata. La distanza deve essere solo quella strettamente necessaria e il posto di controllo e il punto di entrata devono ricadere sotto la stessa autorità doganale. Inoltre il posto di controllo deve essere sufficientemente distante da stabilimenti o luoghi esposti al contagio.

Esenzioni per tronchi non trattati e legno segato e tagliato

Per i posti di controllo frontalieri che operano solo al momento dei controlli sulle partite di tronchi non trattati e legno segato e tagliato, a causa della lunghezza delle coste o delle frontiere dello Stato membro interessato, gli Stati membri possono prevedere una designazione con esenzione dagli obblighi di cui all’articolo 64, paragrafo 3, lettere a), c) e f), del regolamento (UE) 2017/625. Restano necessari dispositivi per impedire l’ingresso non rilevato nell’Unione, la disponibilità di personale qualificato tramite unità mobile di controllo ufficiale in grado di raggiungere il posto prima dell’arrivo delle partite e l’accesso immediato o la disponibilità di attrezzature, locali, strutture e tecnologia informatica richieste.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisanità vegetalesanità animaledoganeambiente

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