Regolamento (UE) 2019/840
Regolamento delegato (UE) 2019/840 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l'importazione di vini originari del Canada e che esenta i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del settore vitivinicolo previsto dal regolamento delegato (UE) 2018/273. Da un lato estende ai vini originari del Canada la procedura semplificata di certificazione prevista per alcuni paesi terzi, in attuazione dell’accordo UE-Canada sul commercio di vini e bevande spiritose. Dall’altro ripristina l’esenzione dei rivenditori al minuto dall’obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite, con applicazione retroattiva dal 3 marzo 2018 per ragioni di certezza del diritto.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per consentire la certificazione semplificata dei vini originari del Canada e per esentare i rivenditori al minuto dall’obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite nel settore vitivinicolo.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore vitivinicolo nell’Unione, con effetti specifici: da un lato ai vini originari del Canada importati nell’UE secondo la procedura semplificata di certificazione; dall’altro ai rivenditori al minuto, che vengono esentati dall’obbligo di tenuta del registro delle entrate e delle uscite. La modifica incide sul regolamento delegato (UE) 2018/273 e si applica in tutti gli Stati membri. L’articolo 1, paragrafo 1, ha effetto retroattivo dal 3 marzo 2018; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/273 in materia vitivinicola
Il regolamento delegato (UE) 2019/840 interviene sul quadro applicativo del settore vitivinicolo già disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2018/273. Le finalità sono due: attuare l’accordo UE-Canada sul commercio di vini e bevande spiritose, estendendo ai vini canadesi la procedura semplificata di certificazione, e ripristinare l’esenzione dei rivenditori al minuto dall’obbligo di tenuta del registro delle entrate e delle uscite. Le premesse richiamano inoltre l’esigenza di evitare oneri amministrativi sproporzionati e di garantire certezza del diritto mediante applicazione retroattiva dell’esenzione.
Ambito di applicazione
Il regolamento opera nel settore vitivinicolo e riguarda gli operatori che importano vini nell’Unione, nonché i rivenditori al minuto che detengono o commercializzano prodotti vitivinicoli. Sul piano territoriale si applica in tutti gli Stati membri. La modifica relativa ai rivenditori al minuto ha efficacia retroattiva dal 3 marzo 2018, mentre il regolamento nel suo complesso entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Importazione di vini originari del Canada
Il regolamento modifica l’allegato VII, parte IV, sezione B, del regolamento delegato (UE) 2018/273, inserendo il Canada nell’elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 26. In base alla logica dell’articolo 23 dell’accordo UE-Canada, i vini originari del Canada, prodotti sotto la supervisione e il controllo di uno degli organismi competenti elencati nell’allegato VI dell’accordo, possono beneficiare delle disposizioni di certificazione semplificate previste dal diritto dell’Unione. La modifica consente quindi l’uso della procedura semplificata prevista dall’articolo 26 del regolamento delegato per l’importazione di tali vini.
Esenzione dei rivenditori al minuto dal registro delle entrate e delle uscite
Il regolamento integra l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273 aggiungendo i rivenditori al minuto tra i soggetti esentati dall’obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite. Le premesse chiariscono che tale obbligo costituiva un onere amministrativo significativo per questi operatori e che il ripristino dell’esenzione non compromette un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli. Viene inoltre evidenziato che la precedente disciplina del regolamento (CE) n. 436/2009 già esonerava i rivenditori al minuto da tale adempimento.
Decorrenza e certezza del diritto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per evitare che i rivenditori al minuto siano considerati soggetti all’obbligo nel periodo intermedio tra il regolamento delegato (UE) 2018/273 e il presente atto, l’articolo 1, paragrafo 1, si applica retroattivamente dal 3 marzo 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Certificazione semplificata per i vini canadesi
Modifica l’allegato VII, parte IV, sezione B del regolamento delegato (UE) 2018/273 includendo il Canada nell’elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 26. In tal modo i vini originari del Canada, prodotti sotto la supervisione e il controllo degli organismi competenti previsti dall’accordo UE-Canada, possono essere importati nell’Unione mediante la procedura semplificata di certificazione.
Esenzione per i rivenditori al minuto dal registro delle entrate e delle uscite
Integra l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273 aggiungendo i rivenditori al minuto tra i soggetti esentati dall’obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite nel settore vitivinicolo.
Decorrenza e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafo 1, relativo all’esenzione per i rivenditori al minuto, si applica tuttavia a decorrere dal 3 marzo 2018.
Ratio della modifica
Le considerazioni evidenziano che l’esenzione per i rivenditori al minuto riduce un onere amministrativo ritenuto significativo senza pregiudicare un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli, e che la retroattività evita che tali operatori restino soggetti all’obbligo nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/273 e quella del presente regolamento.
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