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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/945

Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio

Normativa europea32019R0945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato per i requisiti di progettazione e fabbricazione degli UAS, con particolare attenzione ai prodotti destinati alla categoria "aperta", per i quali introduce classi di prodotto, marcatura CE, etichettatura e obblighi di tracciabilità. Definisce inoltre procedure di valutazione della conformità, regole per gli organismi notificati e misure di vigilanza del mercato, includendo i casi di non conformità formale e sostanziale. Per gli UAS di rischio più elevato e per alcune operazioni nella categoria "specifica", prevede la certificazione della progettazione, produzione e manutenzione. Si applica anche agli operatori di paesi terzi che operano nello spazio aereo dell'Unione.

Regole UE per progettazione, fabbricazione, immissione sul mercato e certificazione dei sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS), inclusi i componenti di identificazione remota e gli operatori di paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica agli UAS destinati alle operazioni disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, con una distinzione tra categoria "aperta" (capo II), categorie "specifica" e "certificata" (capo III) e operatori di UAS stabiliti, residenti o con sede principale in un paese terzo quando operano nello spazio aereo del cielo unico europeo (capo IV). Il capo II riguarda gli UAS della categoria "aperta" muniti di etichetta di identificazione di classe C0-C4 e i componenti aggiuntivi di identificazione remota; non si applica agli UAS costruiti da privati né agli UAS destinati esclusivamente a locali chiusi. Il regolamento disciplina sia la messa a disposizione sul mercato dell'Unione sia la libera circolazione dei prodotti, nonché gli obblighi lungo la catena di fornitura (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori).

Regolamento delegato (UE) 2019/945 sui sistemi aeromobili senza equipaggio

Il regolamento istituisce un quadro tecnico-giuridico armonizzato per gli UAS destinati alle operazioni disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, con particolare attenzione alla categoria "aperta" e ai profili di sicurezza di prodotto, tracciabilità e commercializzazione. La disciplina si fonda sull'esigenza, espressa nei considerando, di conciliare innovazione, mercato interno, sicurezza del volo, tutela della riservatezza, protezione dei dati personali, security, ambiente e corretta vigilanza del mercato.

Ambito, definizioni e rapporto con altri atti dell'Unione

Il regolamento si applica agli UAS, ai componenti aggiuntivi di identificazione remota e agli operatori di paesi terzi che operano nello spazio aereo del cielo unico europeo. Il capo II riguarda gli UAS della categoria "aperta" muniti di etichetta di classe C0-C4 e i componenti di identificazione remota; il capo III si applica agli UAS impiegati nelle categorie "specifica" e "certificata"; il capo IV agli operatori stabiliti o residenti in paesi terzi. Sono esclusi gli UAS destinati esclusivamente a locali chiusi e, per il capo II, gli UAS costruiti da privati.

L'articolo 3 chiarisce nozioni centrali per l'applicazione della disciplina: UA, UAS, operatore UAS, fabbricante, importatore, distributore, rappresentante autorizzato, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, marcatura CE, accreditamento, valutazione della conformità, norme armonizzate, specifiche tecniche, MTOM, identificazione remota diretta, geo-consapevolezza e assembramenti di persone. Nel preambolo il regolamento coordina espressamente la propria applicazione con la direttiva 2009/48/CE sui giocattoli, la direttiva 2006/42/CE sulle macchine, le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE su compatibilità elettromagnetica e apparecchiature radio, il regolamento (CE) n. 765/2008 su accreditamento e vigilanza del mercato, il regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 sull'esercizio degli UAS.

Categoria aperta: requisiti di prodotto e commercializzazione

L'articolo 4 impone che gli UAS e i componenti di identificazione remota di cui all'articolo 2, paragrafo 1, rispettino i requisiti tecnici stabiliti nelle parti da 1 a 6 dell'allegato. Per gli UAS non giocattolo resta inoltre applicabile, nei limiti indicati, la direttiva 2006/42/CE per i rischi diversi da quelli direttamente connessi alla sicurezza di volo. L'aggiornamento del software dei prodotti già commercializzati è ammesso solo se non compromette la conformità.

L'articolo 5 consente la messa a disposizione sul mercato soltanto dei prodotti conformi e non pericolosi; gli Stati membri non possono vietare o limitare la libera circolazione dei prodotti conformi per gli aspetti disciplinati dal capo II.

Obblighi degli operatori economici

Il fabbricante è il soggetto centrale del sistema di conformità. Ai sensi dell'articolo 6 deve assicurare che il prodotto sia progettato e fabbricato conformemente ai requisiti applicabili, predisporre la documentazione tecnica, eseguire o far eseguire la valutazione della conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE, apporre la marcatura CE e conservare documentazione e dichiarazione per 10 anni dall'immissione sul mercato. Deve inoltre garantire la conformità della produzione in serie, gestire eventuali reclami, prodotti non conformi e richiami, e adottare misure correttive immediate qualora abbia motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme o presenti rischi.

Sempre il fabbricante deve apporre sul prodotto il proprio nome o marchio, l'indirizzo Internet e l'indirizzo postale di contatto, fornire manuale di istruzioni e nota informativa nella lingua richiesta dallo Stato membro interessato e accompagnare il prodotto con la dichiarazione UE di conformità, o con la dichiarazione semplificata contenente l'indirizzo Internet della versione integrale. Per gli UAS e i componenti di identificazione remota è richiesta anche l'apposizione di un numero di tipo e di un numero di serie unico, riportato pure nella dichiarazione UE di conformità.

L'articolo 7 consente al fabbricante di nominare un rappresentante autorizzato, ma esclude dal mandato gli obblighi sostanziali di progettazione, fabbricazione e redazione della documentazione tecnica. Il rappresentante può tuttavia tenere a disposizione documentazione e dichiarazioni, fornire informazioni alle autorità e cooperare nelle azioni di eliminazione dei rischi.

Gli importatori, ai sensi dell'articolo 8, possono immettere sul mercato solo prodotti conformi e devono verificare che il fabbricante abbia effettuato la procedura di valutazione della conformità, predisposto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e, se del caso, l'etichetta di classe e l'indicazione del livello di potenza sonora. Devono inoltre apporre i propri dati identificativi sul prodotto o sull'imballaggio, garantire che immagazzinamento e trasporto non compromettano la conformità, conservare la dichiarazione UE di conformità per 10 anni e cooperare con le autorità.

I distributori, ai sensi dell'articolo 9, devono verificare la presenza della marcatura CE, degli elementi identificativi e della documentazione richiesta, nonché il rispetto degli obblighi del fabbricante e dell'importatore. Se ritengono che il prodotto non sia conforme, non possono metterlo a disposizione sul mercato finché la non conformità non sia sanata; se il prodotto presenta rischi, devono informare fabbricante/importatore e autorità di vigilanza. L'articolo 10 prevede che importatori o distributori siano considerati fabbricanti se commercializzano il prodotto con il proprio nome o marchio oppure lo modificano in modo tale da incidere sulla conformità.

L'articolo 11 impone agli operatori economici l'obbligo di identificare i soggetti da cui hanno ricevuto e a cui hanno fornito il prodotto, per un periodo di 10 anni, ai fini della tracciabilità lungo la catena di fornitura.

Presunzione di conformità, procedure e dichiarazioni

L'articolo 12 introduce la presunzione di conformità per i prodotti conformi a norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 13 prevede tre modelli di valutazione della conformità: controllo interno della produzione (parte 7 dell'allegato) per determinate classi e a condizione che siano applicate le norme armonizzate pertinenti; esame UE del tipo seguito da conformità al tipo basata sul controllo interno (parte 8); conformità basata sulla piena garanzia di qualità (parte 9), esclusa per i prodotti considerati giocattoli. La scelta del modulo dipende dalla classe e dal livello di rischio del prodotto.

L'articolo 14 disciplina la dichiarazione di conformità UE, che deve attestare la conformità ai requisiti dell'allegato e, per gli UAS, identificarne la classe. La dichiarazione deve seguire il modello della parte 11 dell'allegato, essere aggiornata e tradotta nella lingua richiesta dallo Stato membro interessato. Se più atti UE richiedono una dichiarazione, può essere redatta un'unica dichiarazione UE. È prevista anche una dichiarazione semplificata, con rinvio al testo completo online.

Marcatura CE, etichetta di classe e documentazione tecnica

L'articolo 15 richiama i principi generali della marcatura CE di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. L'articolo 16 stabilisce le modalità di apposizione della marcatura CE, del numero dell'organismo notificato, dell'etichetta di identificazione della classe e dell'indicazione del livello di potenza sonora: tutto deve essere visibile, leggibile e indelebile, con apposizione prima dell'immissione sul mercato. L'etichetta di classe deve essere apposta sull'UA e sull'imballaggio, con altezza minima di 5 mm, e non possono essere presenti segni fuorvianti.

L'articolo 17 richiede una documentazione tecnica completa e aggiornata, da predisporre prima della commercializzazione, contenente almeno gli elementi dell'allegato. Se tale documentazione non è conforme, l'autorità di vigilanza del mercato può chiedere prove supplementari a spese del fabbricante o importatore.

Organismi di valutazione della conformità e notifica

Gli articoli 18-34 disciplinano l'intero sistema di notifica degli organismi di valutazione della conformità. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a operare come terzi. Devono designare un'autorità di notifica indipendente, imparziale e dotata di personale competente; possono far svolgere valutazioni e controlli a un organismo nazionale di accreditamento.

Gli organismi notificati devono essere giuridicamente costituiti nello Stato membro, indipendenti dall'organizzazione valutata, privi di conflitti di interesse, competenti, assicurati per la responsabilità civile e tenuti al segreto professionale. Devono disporre di personale, procedure, mezzi tecnici e capacità di operare per le procedure di cui alle parti 8 e 9 dell'allegato. Sono previsti requisiti specifici per subappaltatori e affiliate, che devono rispettare gli stessi standard e possono operare solo con il consenso del cliente.

La domanda di notifica deve essere corredata di descrizione delle attività, moduli di valutazione e certificato di accreditamento. La notifica elettronica avviene tramite lo strumento della Commissione; in mancanza di obiezioni entro due settimane, l'organismo può operare come notificato. La Commissione attribuisce un numero di identificazione e pubblica l'elenco aggiornato degli organismi notificati. Sono previste la limitazione, sospensione o revoca della notifica in caso di perdita dei requisiti, il controllo della competenza da parte della Commissione, il diritto di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati e uno scambio di esperienze e coordinamento settoriale a livello UE.

Vigilanza del mercato, prodotti rischiosi e non conformità formale

L'articolo 35 rinvia alla disciplina generale del regolamento (CE) n. 765/2008 per la vigilanza del mercato e i controlli sui prodotti provenienti da paesi terzi. Gli Stati membri devono coordinare le autorità di vigilanza del mercato e quelle di controllo delle frontiere con le autorità competenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, utilizzando anche i sistemi di segnalazione degli eventi dell'aviazione civile.

L'articolo 36 disciplina la procedura nazionale per i prodotti che presentano un rischio: l'autorità valuta il prodotto, coinvolge l'operatore economico, richiede misure correttive, ritiro o richiamo entro un termine ragionevole e informa la Commissione e gli altri Stati membri se la non conformità non è limitata al territorio nazionale. Se entro tre mesi non vi sono obiezioni, la misura nazionale si ritiene giustificata.

L'articolo 37 prevede la procedura di salvaguardia dell'Unione: la Commissione valuta le obiezioni e decide se la misura nazionale sia giustificata o meno; se lo è, tutti gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per ritirare o richiamare il prodotto, e se la non conformità deriva da carenze di norme armonizzate si applica la procedura del regolamento (UE) n. 1025/2012.

L'articolo 38 riguarda il prodotto formalmente conforme ma comunque rischioso: lo Stato membro può chiedere misure correttive, ritiro o richiamo, informa la Commissione e gli altri Stati membri, e la Commissione valuta la giustificazione della misura nazionale. L'articolo 39 elenca le ipotesi di non conformità formale, tra cui marcatura CE irregolare, assenza di etichetta di classe, mancanza del numero di serie, della documentazione tecnica, del manuale, della dichiarazione UE o dei dati identificativi del fabbricante/importatore; se la non conformità persiste, il prodotto può essere limitato, vietato, ritirato o richiamato.

UAS della categoria specifica e certificata

L'articolo 40 stabilisce che progettazione, produzione e manutenzione devono essere certificate quando l'UAS: ha dimensione caratteristica pari o superiore a 3 m ed è destinato a operare sopra assembramenti di persone; è progettato per il trasporto di persone; è progettato per il trasporto di merci pericolose con elevata robustezza; oppure è impiegato nella categoria "specifica" quando l'autorizzazione operativa, all'esito della valutazione del rischio ex regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, richieda una certificazione. Gli UAS soggetti a certificazione devono rispettare i regolamenti UE settoriali richiamati; gli altri UAS della categoria "specifica" devono presentare le caratteristiche tecniche previste dall'autorizzazione operativa, dallo scenario standard o dal LUC.

Operatori di UAS di paesi terzi

L'articolo 41 prevede che gli operatori di UAS stabiliti o residenti in paesi terzi siano soggetti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per operazioni nello spazio aereo del cielo unico europeo. L'autorità competente è quella del primo Stato membro in cui intendono operare. In via eccezionale, l'autorità competente può riconoscere certificati o documenti equivalenti di qualificazione del pilota remoto o dell'operatore UAS, a condizione che il paese terzo lo richieda, il documento sia valido nello Stato di rilascio e la Commissione, previa consultazione EASA, abbia verificato un livello di sicurezza equivalente.

Allegato: classi di UAS, requisiti tecnici e compliance

L'allegato è il cuore tecnico del regolamento. Le classi C0-C4 individuano differenti livelli di rischio e di prestazione, con requisiti crescenti in termini di massa massima al decollo, velocità, altezza massima, robustezza, controllabilità, limitazione del rumore, alimentazione elettrica, numerazione seriale, identificazione remota diretta, geo-consapevolezza, gestione del datalink, luci, manuali e note informative EASA.

  • Classe C0: MTOM inferiore a 250 g; velocità massima in volo livellato 19 m/s; altezza massima 120 m; requisiti di sicurezza di base, con specifiche esenzioni per i giocattoli.
  • Classe C1: MTOM inferiore a 900 g o, in alternativa, energia trasmessa alla testa inferiore a 80 J; velocità massima 19 m/s; limiti di quota; requisiti di robustezza, recupero del datalink, limiti di rumore e identificazione remota diretta.
  • Classe C2: MTOM inferiore a 4 kg; limitazioni di quota; requisiti di sicurezza più severi, modalità a velocità ridotta per i multirotori, protezione del datalink, identificazione remota diretta, geo-consapevolezza e luci.
  • Classe C3: MTOM inferiore a 25 kg e dimensione caratteristica massima inferiore a 3 m; limiti di quota; requisiti di sicurezza, rumore, identificazione remota diretta, geo-consapevolezza e protezione del datalink per gli UA non vincolati.
  • Classe C4: MTOM inferiore a 25 kg; nessuna modalità di controllo automatico salvo stabilizzazione e assistenza in caso di perdita del collegamento; manuale di istruzioni e nota EASA.
  • Componenti aggiuntivi di identificazione remota diretta: devono consentire il caricamento del numero di registrazione dell'operatore, riportare un numero di serie conforme ad ANSI/CTA-2063, diffondere in tempo reale i dati identificativi richiesti e includere istruzioni di installazione e utilizzo.

La parte 7 dell'allegato disciplina il modulo A di controllo interno della produzione, con responsabilità esclusiva del fabbricante, documentazione tecnica, marcatura CE e dichiarazione UE. La parte 8 disciplina i moduli B e C, richiedendo l'esame UE del tipo da parte di un organismo notificato e la conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione. La parte 9 disciplina il modulo H di piena garanzia qualità, con sistema qualità approvato, audit iniziali e periodici, visite senza preavviso e marcatura CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

La parte 10 dettaglia il contenuto minimo della documentazione tecnica: descrizione completa del prodotto, software/firmware rilevanti, disegni e schemi, spiegazioni funzionali, norme armonizzate applicate o soluzioni alternative, copia della dichiarazione UE, eventuale certificato di esame UE del tipo, risultati di calcoli e prove, documentazione di supporto e indirizzi dei luoghi di fabbricazione e immagazzinamento.

Le parti 11 e 12 contengono rispettivamente il modello della dichiarazione di conformità UE e della dichiarazione semplificata, con indicazione della classe, della normativa applicabile, delle norme armonizzate o specifiche tecniche utilizzate e, se del caso, dell'intervento dell'organismo notificato.

Le parti 13, 14 e 15 disciplinano il rumore: la misurazione si basa sulla EN ISO 3744:2010 con supplementi specifici, il livello di potenza sonora garantito va indicato con una particolare etichettatura, e sono previsti limiti massimi di rumore per classe e per periodi di transizione, almeno per le classi C1 e C2 secondo la tabella dell'allegato.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e struttura del regolamento

L'articolo 1 stabilisce i requisiti di progettazione e fabbricazione degli UAS destinati alle norme del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, dei componenti aggiuntivi di identificazione remota e i tipi di UAS soggetti a certificazione. Stabilisce inoltre le regole per la messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione degli UAS della categoria "aperta" e per gli operatori di UAS di paesi terzi che svolgono operazioni nello spazio aereo del cielo unico europeo.

Ambito di applicazione e definizioni

L'articolo 2 delimita l'applicazione del capo II agli UAS della categoria "aperta" con etichetta di classe e ai componenti di identificazione remota, del capo III agli UAS della categoria "specifica" e "certificata", e del capo IV agli operatori di paesi terzi; esclude gli UAS destinati esclusivamente a locali chiusi. L'articolo 3 contiene le definizioni chiave, tra cui UA, UAS, operatore UAS, classe aperta/specifica/certificata, fabbricante, importatore, distributore, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, marcatura CE, MTOM, identificazione remota diretta, geo-consapevolezza e assembramenti di persone.

Requisiti del prodotto per la categoria aperta

L'articolo 4 rinvia ai requisiti contenuti nelle parti da 1 a 6 dell'allegato e richiede che gli UAS non giocattolo rispettino anche i pertinenti requisiti della direttiva 2006/42/CE, nei limiti in cui applicabile e non sovrapposta alla sicurezza di volo. Gli aggiornamenti software dei prodotti già immessi sul mercato sono ammessi solo se non pregiudicano la conformità.

Messa a disposizione sul mercato e libera circolazione

L'articolo 5 consente la messa a disposizione sul mercato solo ai prodotti conformi al capo II e sicuri per persone, animali e beni. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire, per gli aspetti disciplinati dal capo II, la commercializzazione di prodotti conformi.

Obblighi degli operatori economici

Gli articoli 6-11 distribuiscono gli obblighi lungo la catena di fornitura. Il fabbricante deve progettare e fabbricare conformemente ai requisiti, predisporre la documentazione tecnica, eseguire la valutazione della conformità, redigere la dichiarazione UE, apporre la marcatura CE e conservare documenti per 10 anni. Importatori e distributori devono verificare conformità, identificazione del prodotto, presenza di documenti e istruzioni, non immettere o mettere a disposizione prodotti non conformi e cooperare con le autorità. Sono previsti obblighi di identificazione del fabbricante/importatore, tracciabilità degli operatori economici per 10 anni e regola per cui chi immette il prodotto con il proprio nome o lo modifica in modo da incidere sulla conformità è considerato fabbricante.

Presunzione di conformità, valutazione della conformità e dichiarazioni

Gli articoli 12-14 prevedono la presunzione di conformità per i prodotti conformi a norme armonizzate pubblicate in GUUE. Le procedure di valutazione della conformità sono tre: controllo interno della produzione, esame UE del tipo con conformità al tipo basata sul controllo interno, e piena garanzia di qualità; la procedura dipende dalla parte dell'allegato e dalla presenza di norme armonizzate applicate. La dichiarazione di conformità UE e la dichiarazione semplificata devono seguire i modelli dell'allegato, essere aggiornate e tradotte nella lingua richiesta dallo Stato membro di commercializzazione; se più atti UE sono applicabili, può essere usata un'unica dichiarazione.

Marcatura CE, etichetta di classe e documentazione tecnica

Gli articoli 15-17 disciplinano i principi della marcatura CE, le condizioni di apposizione della marcatura, del numero dell'organismo notificato, dell'etichetta di classe e dell'indicazione del livello di potenza sonora. La documentazione tecnica deve contenere almeno gli elementi indicati nell'allegato, essere predisposta prima dell'immissione sul mercato e mantenuta aggiornata; in caso di lacune, l'autorità di vigilanza può richiedere prove a spese del fabbricante o importatore.

Organismi di valutazione della conformità e notifica

Gli articoli 18-34 stabiliscono la notifica degli organismi, la designazione dell'autorità di notifica, i requisiti di indipendenza, competenza, imparzialità, assicurazione e riservatezza degli organismi notificati, la disciplina di subappalto e affiliate, la procedura di notifica elettronica, i numeri di identificazione, le modifiche o revoche delle notifiche, il diritto di ricorso contro le decisioni e il coordinamento tra organismi notificati.

Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia

Gli articoli 35-39 richiamano il regime di vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere del regolamento (CE) n. 765/2008 e prevedono cooperazione con le autorità competenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. Sono disciplinate le procedure per prodotti che presentano un rischio a livello nazionale, la procedura di salvaguardia dell'Unione, il trattamento dei prodotti conformi ma rischiosi e la non conformità formale (es. marcatura CE errata, assenza di etichetta di classe, documentazione tecnica incompleta, mancanza di dichiarazione o numeri identificativi).

UAS soggetti a certificazione e operazioni nella categoria specifica

L'articolo 40 prevede la certificazione della progettazione, produzione e manutenzione per UAS destinati al trasporto di persone, al trasporto di merci pericolose, per UAS di dimensione caratteristica pari o superiore a 3 m utilizzati sopra assembramenti di persone, e quando l'autorizzazione operativa per la categoria "specifica" lo richieda in base alla valutazione del rischio. Gli UAS certificati devono rispettare i regolamenti UE settoriali richiamati; gli altri UAS della categoria "specifica" devono conformarsi alle caratteristiche tecniche previste nell'autorizzazione operativa, nello scenario standard o nel LUC.

Operatori di paesi terzi

L'articolo 41 assoggetta gli operatori di UAS stabiliti o residenti in paesi terzi alle regole del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per operazioni nello spazio aereo del cielo unico europeo. L'autorità competente coincide con quella del primo Stato membro in cui l'operatore intende operare; la Commissione può riconoscere, a determinate condizioni, certificati o documenti equivalenti di qualificazione del pilota remoto o dell'operatore UAS.

Entrata in vigore

L'articolo 42 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza dei prodottivigilanza del mercatonormazione tecnicacommercio elettronico

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