Regolamento (UE) 2019/821
Regolamento delegato (UE) 2019/821 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere lo Stato indipendente di Samoa nell'allegato I
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 per includere lo Stato indipendente di Samoa tra i paesi ai quali si applicano i regimi di accesso al mercato previsti dagli accordi di partenariato economico. La modifica si rende necessaria in seguito all’adesione di Samoa all’accordo di partenariato economico interinale tra l’Unione e gli Stati del Pacifico e alla sua applicazione provvisoria dal 31 dicembre 2018. Il testo contiene una modifica puntuale dell’allegato e stabilisce l’entrata in vigore ordinaria al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 per includere lo Stato indipendente di Samoa tra i paesi beneficiari dei regimi di accesso al mercato.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici e alle merci originarie dei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1076, cioè ai paesi ACP interessati dai regimi di accesso al mercato previsti dagli accordi di partenariato economico. L’intervento riguarda specificamente l’inserimento dello Stato indipendente di Samoa nell’elenco dei paesi beneficiari, con effetto nell’ambito dell’accordo di partenariato economico interinale UE-Stati del Pacifico applicato in via provvisoria tra Unione e Samoa dal 31 dicembre 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) 2016/1076 per includere Samoa
Il regolamento delegato (UE) 2019/821 della Commissione interviene in modo puntuale sul regolamento (UE) 2016/1076, che disciplina l’applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati ACP previsti negli accordi di partenariato economico. La finalità è aggiornare l’elenco dei paesi beneficiari dell’allegato I, a seguito dell’adesione dello Stato indipendente di Samoa all’accordo di partenariato economico interinale tra l’Unione e gli Stati del Pacifico.
Contesto e presupposti
I considerando precisano che l’allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 elenca i paesi cui si applicano i regimi di accesso al mercato. Il 6 dicembre 2018 il Consiglio ha approvato, a nome dell’Unione, l’adesione di Samoa all’accordo interinale; in seguito al deposito dell’atto di adesione, l’accordo è stato applicato in via provvisoria tra Unione e Samoa dal 31 dicembre 2018. Su tale base, Samoa deve essere inserita tra i paesi elencati nell’allegato.
Modifica normativa
L’unica modifica sostanziale è contenuta nell’articolo 1: nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1076, dopo la voce «SAINT VINCENT E GRENADINE», va inserita la voce «STATO INDIPENDENTE DI SAMOA». La conseguenza pratica è l’estensione a Samoa dei regimi di accesso al mercato disciplinati dal regolamento di base.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la formula standard di efficacia: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inclusione di Samoa nell’allegato I
L’articolo 1 dispone che, nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1076, dopo le parole «SAINT VINCENT E GRENADINE» siano inserite le parole «STATO INDIPENDENTE DI SAMOA». Ciò comporta l’estensione a Samoa dei regimi di accesso al mercato previsti dal regolamento di base.
Presupposto internazionale della modifica
Dai considerando emerge che il Consiglio ha approvato il 6 dicembre 2018, a nome dell’Unione, l’adesione di Samoa all’accordo di partenariato economico interinale tra l’Unione e gli Stati del Pacifico; l’accordo è poi applicato in via provvisoria tra Unione e Samoa dal 31 dicembre 2018. La modifica dell’allegato serve quindi ad allineare il regolamento UE alla nuova situazione convenzionale.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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