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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/946

Regolamento delegato (UE) 2019/946 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese per lo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

Normativa europea32019R0946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce la ripartizione di una parte della dotazione di 791 milioni di euro prevista dal regolamento (UE) n. 515/2014 per coprire le spese di sviluppo dell’ETIAS. In particolare, assegna complessivamente 209,904 milioni di euro a eu-LISA, Frontex e agli Stati membri, specificando gli importi per ciascun beneficiario e la ripartizione in quote uguali tra gli Stati membri. L’atto integra così il quadro finanziario necessario all’attuazione pratica dell’ETIAS previsto dal regolamento (UE) 2018/1240.

Ripartizione dei finanziamenti UE destinati allo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nell’ambito del regolamento (UE) n. 515/2014.

Ambito di applicazione

Si applica alla ripartizione, a valere sul bilancio generale dell’Unione, delle risorse destinate allo sviluppo dei sistemi informatici connessi all’ETIAS ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240. Riguarda in particolare eu-LISA, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e gli Stati membri che attuano l’ETIAS; la quota destinata agli Stati membri è ripartita in parti uguali tra gli Stati partecipanti. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è parte dell’acquis di Schengen, con le consuete posizioni differenziate di Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein indicate nei considerando.

Ripartizione dei finanziamenti per lo sviluppo dell’ETIAS

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per definire la quota di finanziamenti del bilancio generale dell’Unione destinata a coprire le spese di sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). L’atto si colloca nel quadro della progressiva attuazione del regolamento (UE) 2018/1240 e mira a rendere concretamente disponibile la copertura finanziaria necessaria allo sviluppo tecnico e operativo del sistema.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione agisce in forza dell’articolo 15, secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014, che la abilita a stabilire con atto delegato la ripartizione dell’importo destinato allo sviluppo di sistemi informatici quando tale ripartizione non sia già fissata nei pertinenti atti legislativi dell’Unione. I considerando spiegano che il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito l’ETIAS, ma non ha definito né l’importo complessivo da mobilitare né la ripartizione tra i beneficiari; per questo interviene il presente regolamento delegato.

Importo complessivo stanziato

L’articolo 1 stabilisce che 209.904.000 EUR sono stanziati a carico del bilancio generale dell’Unione per coprire le spese di cui all’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240. Tale importo è prelevato dalla dotazione complessiva di 791.000.000 EUR prevista dall’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per lo sviluppo dei sistemi informatici.

Ripartizione tra eu-LISA, Frontex e Stati membri

L’articolo 2 individua tre categorie di beneficiari:

  • 100.873.000 EUR a eu-LISA per le spese di sviluppo del sistema d’informazione ETIAS;
  • 12.531.000 EUR a Frontex per le spese connesse allo sviluppo dell’unità centrale ETIAS;
  • 96.500.000 EUR agli Stati membri per le attività nazionali di attuazione.

I considerando dettagliano le spese che tali fondi devono coprire: per eu-LISA, lo sviluppo del sistema centrale, dell’interfaccia uniforme nazionale in ciascuno Stato membro, dell’infrastruttura di comunicazione sicura, del sito web pubblico, dell’applicazione mobile, del servizio di posta elettronica, dell’account sicuro, del portale per i vettori, del servizio web e del software per la gestione delle domande da parte dell’unità centrale e delle unità nazionali ETIAS; per Frontex, l’istituzione dell’unità centrale ETIAS, inclusi uffici, attrezzature informatiche e personale; per gli Stati membri, l’integrazione delle infrastrutture di frontiera esistenti, la connessione all’interfaccia uniforme nazionale, l’ospitalità dell’interfaccia e l’istituzione delle unità nazionali ETIAS, compresi mezzi informatici, assunzione e formazione del personale.

Ripartizione della quota destinata agli Stati membri

L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che i 96.500.000 EUR destinati agli Stati membri siano ripartiti in quote uguali tra gli Stati membri partecipanti all’ETIAS. I considerando giustificano questa scelta sottolineando che le spese nazionali previste per tali attività sono sostanzialmente simili tra gli Stati, a prescindere da dimensioni territoriali, estensione delle frontiere esterne o volume dei transiti.

Rapporti con l’acquis di Schengen e applicazione territoriale

Il regolamento è qualificato come sviluppo dell’acquis di Schengen. I considerando precisano che la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno ed è quindi vincolata anche dal presente atto in virtù del diritto internazionale. Regno Unito e Irlanda non partecipano all’atto né ne sono vincolati o soggetti. Per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen nell’ambito dei rispettivi accordi di associazione.

Entrata in vigore

L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I considerando evidenziano l’esigenza di un’applicazione tempestiva, collegata all’obiettivo di rendere l’ETIAS pienamente operativo tre anni dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1240, come programmato.

Disposizioni principali

Stanziamento complessivo per l’ETIAS

L’articolo 1, paragrafo 1, stanzia 209.904.000 EUR a carico del bilancio generale dell’Unione per coprire le spese di cui all’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240. L’articolo 1, paragrafo 2, precisa che tale importo è prelevato dalla dotazione di 791.000.000 EUR destinata allo sviluppo dei sistemi informatici di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014.

Ripartizione dei fondi tra i beneficiari

L’articolo 2, paragrafo 1, assegna 100.873.000 EUR a eu-LISA per lo sviluppo del sistema d’informazione ETIAS; 12.531.000 EUR a Frontex per lo sviluppo dell’unità centrale ETIAS; e 96.500.000 EUR agli Stati membri per l’integrazione delle infrastrutture nazionali di frontiera, la connessione all’interfaccia uniforme nazionale, l’ospitalità dell’interfaccia e l’istituzione delle unità nazionali ETIAS. Il paragrafo 2 dispone che la quota destinata agli Stati membri sia ripartita in parti uguali.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, che consente alla Commissione di adottare un atto delegato per stabilire la ripartizione delle risorse per lo sviluppo di sistemi informatici quando tale ripartizione non sia già prevista in altri atti legislativi dell’Unione. I considerando evidenziano che il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito l’ETIAS, ma non ha determinato né l’importo totale da mobilitare né la sua ripartizione per tipo di spesa e beneficiario, rendendo necessario il presente atto.

Come è indicizzato

Materiebilancio uefrontiere e vistisistemi informaticiacquis di schengenmigrazione e sicurezza

Testo integrale

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