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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/934

Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV

Normativa europea32019R0934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna e sostituisce la disciplina di dettaglio sulle pratiche enologiche ammesse nell’Unione, coordinandola con il regolamento (UE) n. 1308/2013 e con le schede OIV richiamate. Definisce le zone viticole in cui il vino può raggiungere un titolo alcolometrico totale massimo del 20 % vol, elenca pratiche e sostanze autorizzate, fissa limiti su solforosa e acidità volatile e disciplina dolcificazione, taglio, vini spumanti e liquorosi. Contiene inoltre regole sulla gestione dei sottoprodotti, sulle sperimentazioni nazionali e su numerose deroghe per vini tradizionali e DOP/IGP specifiche. Il regolamento abroga il precedente regolamento (CE) n. 606/2009 e prevede una disciplina transitoria per le scorte conformi alla normativa previgente.

Norme di dettaglio sulle pratiche enologiche, sui limiti di solfiti e acidità volatile, sulla dolcificazione, sui vini spumanti e liquorosi, sui sottoprodotti della vinificazione e sulle deroghe/limitazioni applicabili ai prodotti vitivinicoli nell’ambito dell’OCM unica.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti vitivinicoli rientranti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare alle categorie dell’allegato VII, parte II, e disciplina le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati, le restrizioni di produzione e conservazione, le zone viticole rilevanti per l’innalzamento del titolo alcolometrico totale fino al 20 % vol, i limiti di anidride solforosa e acidità volatile, la dolcificazione, i vini spumanti e liquorosi, nonché la gestione dei sottoprodotti della vinificazione. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 7 dicembre 2019. Sono previste deroghe territoriali e settoriali per specifiche DOP/IGP, per alcuni Stati membri o regioni (ad esempio Grecia, Spagna, Ungheria, Slovacchia, Cipro, Portogallo, ecc.) e per talune sperimentazioni autorizzate dagli Stati membri; è abrogato il regolamento (CE) n. 606/2009.

Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione

Il regolamento definisce in modo organico la disciplina tecnica di dettaglio applicabile alla vinificazione nell’Unione, nel quadro dell’OCM unica istituita dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La finalità è duplice: da un lato, sostituire il previgente regolamento (CE) n. 606/2009; dall’altro, rendere più coerente la disciplina con le schede e le raccomandazioni dell’OIV, con alcuni adattamenti specifici dell’Unione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti vitivinicoli ricompresi nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e tocca le pratiche enologiche, le restrizioni di produzione e conservazione, i limiti di alcuni componenti chimici, le deroghe territoriali e la disciplina dei sottoprodotti. Opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; tuttavia, molte disposizioni contengono eccezioni per specifiche zone viticole, DOP, IGP o tradizioni produttive nazionali.

Zone viticole in cui il titolo alcolometrico totale può raggiungere il 20 % vol

L’articolo 2 individua le superfici viticole cui si applica la deroga prevista dall’allegato VII, parte II, punto 1, secondo comma, lettera c), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Si tratta delle zone viticole C I, C II e C III, come definite nell’appendice 1 del medesimo allegato, nonché di talune superfici della zona B dove possono essere prodotti i vini bianchi IGP "Vin de pays de Franche-Comté" e "Vin de pays du Val de Loire".

Pratiche enologiche autorizzate e composti enologici

L’allegato I costituisce il cuore tecnico del regolamento. Esso distingue tra:

  • pratiche enologiche autorizzate, con le relative condizioni e limiti d’uso;
  • composti enologici autorizzati, con indicazione della denominazione internazionale, del numero E e/o CAS, della qualificazione come additivo o coadiuvante tecnologico, e delle categorie di prodotti vitivinicoli interessate.

Tra le pratiche autorizzate figurano, tra le altre, aerazione/ossigenazione, trattamenti termici, centrifugazione e filtrazione, atmosfera inerte, rimozione fisica di anidride solforosa, scambiatori di ioni, flottazione, elettrodialisi, uso di pezzi di legno di quercia, correzione del tenore alcolico, trattamento con membrane, riduzione di zuccheri mediante accoppiamento tra membrane e altre tecniche specifiche. Molte pratiche richiedono il rispetto di schede OIV puntualmente richiamate e/o di ulteriori requisiti del diritto UE, in particolare dei regolamenti (CE) n. 1935/2004, (UE) n. 10/2011 e (UE) n. 231/2012.

La tabella 2 elenca numerosi composti enologici, tra cui regolatori dell’acidità, conservanti e antiossidanti, sequestranti, attivatori della fermentazione, chiarificanti, stabilizzanti, enzimi, gas e agenti di fermentazione. Per ciascuno sono indicati i limiti di uso e le categorie di vino ammesse. Tra le sostanze più rilevanti vi sono il diossido di zolfo, l’acido L-ascorbico, il DMDC, il lisozima, i tannini, il chitosano, i poliaspartati e i diversi sali tartarici.

Limiti quantitativi: anidride solforosa, acidità volatile e dolcificazione

La parte B dell’allegato I fissa i limiti di anidride solforosa. Per i vini diversi da spumanti e liquorosi, il limite è di 150 mg/l per i rossi e 200 mg/l per bianchi e rosati, con innalzamenti fino a 200/250 mg/l per vini con zuccheri pari o superiori a 5 g/l e ulteriori deroghe fino a 300, 350 o 400 mg/l per specifiche categorie tradizionali e DOP/IGP elencate analiticamente. È inoltre prevista la facoltà degli Stati membri di autorizzare, in anni climaticamente eccezionali, un aumento non superiore a 50 mg/l per vini prodotti in talune zone, con obbligo di notifica alla Commissione entro un mese. Gli Stati membri possono anche introdurre limiti più restrittivi.

Per i vini liquorosi, il limite è di 150 mg/l se gli zuccheri sono sotto 5 g/l e di 200 mg/l se pari o superiori a 5 g/l. Per i vini spumanti i limiti sono, rispettivamente, 185 mg/l per i vini spumanti di qualità e 235 mg/l per gli altri, con possibile aumento fino a 40 mg/l per ragioni climatiche, senza spedizione fuori dallo Stato membro interessato.

La parte C dell’allegato I stabilisce i limiti di acidità volatile, fissandoli a 18 milliequivalenti/l per mosti di uve parzialmente fermentati, 18 mg/l per bianchi e rosati e 20 milliequivalenti/l per rossi, con applicazione anche ai prodotti di paesi terzi dopo l’ingresso nel territorio UE. Sono possibili deroghe nazionali per alcuni vini DOP/IGP invecchiati o prodotti con metodi particolari, e per vini con titolo alcolometrico totale pari o superiore a 13 % vol.

La parte D disciplina la dolcificazione, consentita solo mediante mosto di uve, mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, con aumento massimo del titolo alcolometrico totale di 4 % vol. La dolcificazione dei vini importati destinati al consumo umano diretto e recanti indicazione geografica è vietata nell’UE; per gli altri vini importati si applicano le stesse condizioni dei vini UE. La dolcificazione di vini DOP può avvenire solo nella regione di elaborazione o in zona immediatamente vicina e con mosti provenienti dalla stessa regione. Essa è consentita solo nella fase di produzione e del commercio all’ingrosso.

Sperimentazione di nuove pratiche enologiche

L’articolo 4 consente agli Stati membri di autorizzare, per fini sperimentali, pratiche enologiche non previste dal regolamento UE o dal regolamento stesso, per un massimo di cinque anni. Il limite quantitativo è di 50 000 hl all’anno per esperimento. La sperimentazione deve essere notificata all’inizio alla Commissione e agli altri Stati membri, deve essere menzionata nel documento di accompagnamento e nel registro, e deve essere oggetto di una comunicazione finale entro tre mesi dal termine. In base all’esito, lo Stato membro può chiedere la prosecuzione per un ulteriore periodo massimo di tre anni.

Vini spumanti

L’allegato II disciplina i vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico. Per i vini spumanti, definisce lo sciroppo zuccherino e lo sciroppo di dosaggio e ne limita la composizione. Vietato è qualsiasi arricchimento della partita (cuvée), salvo eccezione nazionale per alcune regioni e varietà, entro limiti differenziati per zona viticola. Sono fissati limiti puntuali sull’incremento alcolico derivante da sciroppo zuccherino e sciroppo di dosaggio, nonché il divieto di dolcificazione della cuvée e dei suoi componenti.

L’acidificazione/disacidificazione della cuvée è consentita entro limiti precisi e, in annate climaticamente eccezionali, il limite massimo di acidificazione può essere aumentato. L’anidride carbonica deve derivare dalla fermentazione alcolica della cuvée; l’uso di CO2 nel travaso per contropressione è ammesso solo entro condizioni controllate. Per i vini spumanti non DOP è richiesto un titolo alcolometrico effettivo minimo del 9,5 % vol.

Per i vini spumanti di qualità e quelli del tipo aromatico vi sono ulteriori regole su composizione della cuvée, possibilità di interventi complementari degli Stati membri, durate minime del processo di elaborazione, pressione minima e composizione delle uve ammesse. Per i vini spumanti di qualità DOP il titolo alcolometrico totale minimo della cuvée è di 9,5 % vol nella zona C III e 9 % vol nelle altre zone, con una deroga a 8,5 % vol per alcune DOP Prosecco. Il titolo alcolometrico effettivo minimo è di 10 % vol. Sono previste durate minime di elaborazione di 6 o 9 mesi, oppure 90 giorni di permanenza sulle fecce, con riduzione a 30 giorni in alcuni casi. Per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico DOP sono stabiliti titolo alcolometrico effettivo minimo di 6 % vol, totale minimo di 10 % vol, sovrappressione minima di 3 bar e durata minima di un mese; è vietato l’uso di sciroppo di dosaggio.

Vini liquorosi

L’allegato III disciplina sia i vini liquorosi in generale sia quelli DOP/IGP, con regole speciali per numerose denominazioni e tradizioni nazionali. In linea generale, i prodotti di base possono aver subito solo pratiche e trattamenti enologici previsti dal regolamento UE o dal regolamento delegato. L’aumento del titolo alcolometrico naturale può derivare soltanto dai prodotti indicati dal regolamento; la Spagna può autorizzare, in via derogatoria, l’uso di solfato di calcio per alcuni vini tradizionali "vino generoso" o "vino generoso de licor", entro un limite di solfato espresso in solfato di potassio non superiore a 2,5 g/l, con possibilità di acidificazione supplementare fino a 1,5 g/l.

Sono autorizzate la dolcificazione, soggetta a dichiarazione e registrazione, e l’aggiunta di alcole, distillato o acquavite per compensare perdite dovute all’evaporazione in invecchiamento; per "Madera" è consentito l’invecchiamento in recipienti a temperatura non superiore a 50 °C. Il titolo alcolometrico naturale dei prodotti di base non può essere inferiore a 12 % vol, salvo eccezioni elencate in apposite appendici per particolari vini tradizionali. Sono inoltre riservate o disciplinate menzioni tradizionali come "οίνος γλυκύς φυσικός", "vino dulce natural", "vino dolce naturale", "vinho doce natural", "vin doux naturel", "vino generoso", "vinho generoso" e "vino generoso de licor", con requisiti specifici su varietà, tenore zuccherino, tecniche di produzione, resa per ettaro, tempi di affinamento e composizione dell’alcole aggiunto.

Le appendici all’allegato III elencano i vini DOP per cui sono consentite specifiche basi di elaborazione o aggiunte, incluse numerose denominazioni di Grecia, Spagna, Italia, Francia, Cipro, Portogallo e altri Stati membri. Sono inoltre indicate le varietà che possono essere utilizzate per talune menzioni tradizionali relative ai vini dolci naturali.

Gestione dei sottoprodotti

Gli articoli 13 e 14 impongono agli Stati membri di fissare la percentuale minima di alcole che i sottoprodotti della vinificazione devono contenere rispetto al vino prodotto. Se la soglia non è raggiunta, l’operatore deve conferire una quantità di vino di propria produzione sufficiente a colmare la differenza. Il regolamento fornisce anche i valori di riferimento del titolo alcolometrico volumico naturale standard per zona viticola.

I produttori devono ritirare i sottoprodotti sotto supervisione delle autorità competenti, senza indugio e comunque entro la fine della campagna viticola. È prevista un’esenzione per i produttori che non superano 50 ettolitri per campagna nei propri impianti. I sottoprodotti possono essere eliminati mediante distillazione, con certificazione dell’autorità competente; gli Stati membri possono rendere obbligatoria la distillazione, in tutto o in parte, per tutti o parte dei produttori del loro territorio.

Disposizioni finali

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 606/2009 e introduce una disciplina transitoria per le scorte di prodotti ottenuti prima della sua entrata in vigore conformemente alla normativa previgente, che possono essere immessi in libera pratica per il consumo umano. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 7 dicembre 2019.

Disposizioni principali

Ambito e finalità

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni di produzione e conservazione, la percentuale minima di alcole nei sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede OIV.

Zone viticole con titolo alcolometrico totale fino al 20 % vol

L’articolo 2 identifica le superfici viticole delle zone C I, C II e C III di cui all’appendice 1 dell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, oltre alle superfici della zona B in cui possono essere prodotti i vini bianchi IGP "Vin de pays de Franche-Comté" e "Vin de pays du Val de Loire".

Pratiche enologiche autorizzate e allegati tecnici

L’articolo 3 rinvia all’allegato I per l’elenco delle pratiche enologiche autorizzate, delle sostanze enologiche autorizzate e dei relativi limiti e condizioni d’uso; richiama inoltre i limiti su anidride solforosa, acidità volatile e dolcificazione. La Commissione deve pubblicare in GUUE, serie C, le schede OIV richiamate.

Sperimentazioni di nuove pratiche

L’articolo 4 consente agli Stati membri di autorizzare, a fini sperimentali, pratiche o trattamenti non previsti dalla normativa UE per un massimo di 5 anni, entro 50 000 hl/anno per esperimento, con obbligo di notifica iniziale alla Commissione e agli altri Stati membri, indicazione nel documento di accompagnamento e nel registro, e relazione finale entro 3 mesi dalla scadenza. È possibile chiedere la prosecuzione per altri 3 anni, con decisione della Commissione secondo la procedura dell’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Vini spumanti e vini liquorosi

Gli articoli 5 e 6 rinviano rispettivamente agli allegati II e III per le pratiche specifiche applicabili ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico, nonché ai vini liquorosi e ai vini liquorosi DOP/IGP.

Definizione di taglio e divieti

L’articolo 7 definisce il "taglio" come miscelazione di vini o mosti di diversa provenienza, varietà, vendemmia o categoria; esclude arricchimento e dolcificazione. L’articolo 8 vieta, tra l’altro, la produzione di vino rosato mediante taglio di vino bianco senza DOP/IGP con vino rosso senza DOP/IGP, salvo per la preparazione di cuvée o di vini frizzanti, e vieta il taglio tra prodotti sottoposti e non sottoposti a una specifica pratica di cui al punto 11.1 della tabella 2 dell’allegato I.

Requisiti di purezza e specifiche delle sostanze

L’articolo 9 stabilisce che, se non fissati dal regolamento (UE) n. 231/2012, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze enologiche sono quelli dell’allegato I, parte A, tabella 2; enzimi e preparati enzimatici devono inoltre rispettare il regolamento (CE) n. 1332/2008.

Prodotti non conformi e loro destinazione

L’articolo 10 prevede che i prodotti non conformi non siano commercializzati e siano distrutti, salvo che gli Stati membri ne consentano l’impiego in distilleria, in fabbriche di aceto o per usi industriali. Ne disciplina la detenzione, la circolazione solo verso destinazioni autorizzate, l’eventuale denaturazione/identificazione e consente di mantenere al consumo i vini prodotti prima del 1o agosto 2009 se conformi alla normativa previgente.

Arricchimento, acidificazione e disacidificazione

L’articolo 11 richiede che le operazioni autorizzate siano effettuate in un’unica volta, salvo diversa previsione nazionale per operazioni frazionate che migliorino la vinificazione; in tal caso i limiti dell’allegato VIII si applicano all’operazione complessiva.

Pratiche tradizionali specifiche

L’articolo 12 disciplina il versamento di vino o mosto su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú/výber pressata, secondo le disposizioni nazionali vigenti al 1o maggio 2004, e individua le modalità per Tokaji fordítás e Tokaji máslás/Tokajský forditáš e Tokajský mášláš, con uso di prodotti della stessa vendemmia.

Sottoprodotti della vinificazione

Gli articoli 13 e 14 disciplinano la percentuale minima di alcole nei sottoprodotti e il loro ritiro/eliminazione sotto vigilanza delle autorità competenti. Gli Stati membri fissano la percentuale minima in modo oggettivo e non discriminatorio; se non raggiunta, l’operatore deve consegnare vino fino a copertura. Sono previsti valori standard del titolo alcolometrico naturale per zona viticola (A 8,0 %, B 8,5 %, C I 9,0 %, C II 9,5 %, C III 10,0 %). Il ritiro deve avvenire senza indugio e comunque entro la fine della campagna; può esservi esonero per produttori sotto 50 hl. È ammessa la distillazione come forma di eliminazione, e gli Stati membri possono imporla obbligatoriamente.

Disposizioni transitorie e abrogazione

L’articolo 15 consente l’immissione in libera pratica per il consumo umano delle scorte ottenute prima dell’entrata in vigore in conformità alle norme previgenti. L’articolo 16 abroga il regolamento (CE) n. 606/2009.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 17 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 7 dicembre 2019.

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