Cassazione Penale, Sentenza n. 45690/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 25/11/2022 contestando principalmente vizi di motivazione e insufficienza/contraddittorietà delle prove. Nello specifico: Eduzola ha dedotto motivi di carenza e contraddittorietà della motivazione rispetto alla sua partecipazione all'associazione e al concreto ruolo di intermediazione bancaria vs. attività criminale, lamentando uso apodittico di sms, foto e videoriprese e mancata considerazione della mancata prova di guadagno dalla associazione; Aroboinosen ha censurato le condanne per vari capi (acquisti di ovuli) sostenendo che le captazioni non dimostravano cessione né quantità, e che le condotte erano compatibili con uso personale; Okoro ha dedotto nullità del capo di imputazione per genericità, carenza di prova del concorso (sia morale sia materiale), vizio nella negazione della messa alla prova (art. 464-bis), mancato riconoscimento delle attenuanti e irragionevolezza della dosimetria; Ebojele ha contestato la penale responsabilità fondata su captazioni criptiche, la mancata valutazione delle attenuanti generiche e la discrezionalità sugli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p. In tutti i ricorsi è stato invocato il vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p. e si è chiesto annullamento o riforma delle condanne o della quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per le ragioni esposte: i ricorrenti si sono limitati a riproporre contestazioni di merito e atomistiche senza confrontarsi con il complessivo e articolato ragionamento probatorio della Corte d'appello. In particolare la Cassazione ha ritenuto che le captazioni, integrate da videoriprese, sequestri e quadro indiziario complessivo, fossero state valutate coerentemente dalla Corte territoriale; ha respinto la nullità del capo contestato ad Okoro rilevando che la difesa poteva comprendere l'addebito alla luce dell'intero fascicolo; ha rigettato le doglianze sulla tardività della richiesta di messa alla prova, confermando che la richiesta deve essere proposta nei termini di legge; ha ritenuto infine generiche e non confrontate le censure sulle attenuanti e sulla dosimetria. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende (conseguenze pecuniarie disposte dalla Corte).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma principale in tema di traffico e di detenzione di stupefacenti; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto provati reati-fine ex art. 73 sulla base delle captazioni, dei sequestri e delle videoriprese
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha valutato la partecipazione associativa sulla base di conversazioni, compiti organizzativi e flussi di denaro
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Censura sul vizio di motivazione: la Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a scardinare il complessivo ragionamento motivazionale della Corte d'appello
codice penale, art. 110
Concorso di persone nel reato: la valutazione del concorso (morale e materiale) è stata ritenuta fondata dalla Corte d'appello e confermata dalla Cassazione alla luce delle captazioni e degli elementi istruttori
codice di procedura penale, art. 464-bis
Istituto della messa alla prova: la Corte ha richiamato che la richiesta deve essere proposta nei termini di legge e che la successiva riqualificazione del fatto non legittima la proposizione tardiva dell'istanza
codice penale, art. 62-bis
Attenuanti generiche: la Corte d'appello ha motivato la negativa valutazione per assenza di elementi positivi successivi al fatto; la Cassazione ha ritenuto la censura generica
codice penale, art. 133
Criteri di determinazione della pena: la Corte d'appello ha motivato la dosimetria e la Cassazione ha ritenuto le ragioni adeguate rispetto al quadro probatorio
codice penale, art. 81
Aumenti per continuazione: la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente riqualificato e motivato la determinazione degli aumenti e la loro entità in relazione ai precedenti separati
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Richiesta di sintesi dei motivi di ricorso: la ricostruzione delle censure è stata eseguita conformemente al disposto e la Cassazione ha valutato l'assenza di un confronto puntuale con la motivazione di merito
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020)
Regola la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; nel giudizio è stata disposta trattazione scritta e depositate conclusioni per iscritto
Corte costituzionale, sentenza n. 131 del 2019
Riferimento giurisprudenziale sulla possibilità di chiedere la messa alla prova in presenza di errata qualificazione: la Cassazione ha precisato che la richiesta deve comunque essere tempestiva nei termini di legge
codice penale, art. 445
Norma citata in relazione ad addebiti specifici (es. falsità o reati relativi a documenti): la fattispecie è stata ritenuta valutata nel complesso delle prove
T.U.B., art. 132
Norma in materia bancaria richiamata rispetto ad addebiti di esercizio abusivo di attività bancaria/intermediazione; la Corte ha valutato i fatti nel quadro complessivo degli altri elementi probatori
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito o analisi 'atomistiche' senza affrontare il complesso e articolato ragionamento probatorio della corte di merito è frequentemente dichiarato inammissibile.
- Le captazioni telefoniche (intercettazioni), se lette in modo organico e integrate da riscontri materiali (sequestri, videoriprese, movimenti di denaro), possono costituire base probatoria solida per affermare responsabilità in reati di traffico di stupefacenti e associazione criminale.
- La nullità del capo di imputazione per presunta genericità va valutata anche alla luce dell'intero fascicolo processuale: l'imputato deve essere posto in condizione di conoscere il thema probandum; la mera formula testuale non è sempre sufficiente a dichiarare la nullità.
- La richiesta di ammissione alla messa alla prova deve essere proposta nei termini previsti dalla legge; la successiva riqualificazione del fatto in dibattimento non autorizza automaticamente una istanza tardiva.
- Le doglianze sulle attenuanti e sulla dosimetria della pena richiedono un concreto e specifico confronto con le ragioni adottate dal giudice di merito: il semplice disaccordo non è sufficiente alla cassazione se la motivazione appare complessivamente coerente.
- Quando la difesa contesta la qualificazione delle condotte (es. attività bancaria vs. attività illecita), è necessario offrire elementi alternativi specifici e coerenti nel ricorso; affermazioni generiche o autoreferenziali risultano inefficaci in sede di legittimità.
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