Cassazione Penale, Sentenza n. 26029/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso la dichiarazione di inammissibilita' dell'incidente di esecuzione con cui aveva chiesto il beneficio dell'indulto (istanza del 17/02/2021). Denunciava errata applicazione di norme (tra cui art. 1 legge n.241/2006, artt. 416-bis c.p., 74 d.P.R. 309/1990, artt. 656, 666, 670 c.p.p.) e vizio di motivazione sostenendo, in particolare, che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato correttamente la data di cessazione della condotta permanente contestata in relazione al riconoscimento della continuazione (provvedimento del 17/02/2016) e che la mancata decisione di merito sulla revoca dell'indulto sarebbe dovuta alla rinuncia all'impugnazione e non a una valutazione definitiva del merito; inoltre il ricorrente sosteneva che vi fossero elementi non esaminati che costituiscono novita' rilevanti rispetto alla precedente pronuncia di revoca dell'indulto del 13/02/2018.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che l'istanza del 17/02/2021 fosse mera reiterazione della precedente richiesta del 22/12/2017, gia' superata dalla revoca dell'indulto disposta il 13/02/2018 e divenuta definitiva per rinuncia all'impugnazione in Cassazione. La Corte ha ritenuto assente una effettiva novita' di fatti o questioni giuridiche non gia' valutate in sede esecutiva e ha applicato il principio per cui il provvedimento esecutivo divenuto irrevocabile preclude una nuova pronuncia sullo stesso petitum salvo la proposizione di elementi nuovi, concreti e non gia' valutati. Ha inoltre richiamato il criterio secondo cui, in caso di reato permanente 'aperto', se la data di cessazione non e' indicata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione accertarla mediante l'analisi degli elementi a sua disposizione; nel caso di specie il ricorrente non ha allegato sentenze o elementi idonei a contestare la determinazione operata in sede esecutiva. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e il ricorrente e' stato condannato, in via consequenziale, al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 1 citato dalla difesa)
La norma citata dalla difesa non e' stata ritenuta determinante dalla Corte; il vizio prospettato per errata applicazione non e' stato accolto per mancanza di pregnanti elementi nuovi o di corretta specificazione della domanda.
Art. 416-bis cod. pen.
Riferimento al reato associativo di tipo mafioso come parte della vicenda sostanziale; la decisione ha valorizzato le valutazioni eseguite in sede esecutiva circa la durata e la permanenza delle condotte associate, senza ritenere che vi fosse stata una diversa applicazione sostanziale della norma penale che giustificasse la riapertura.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74 citato)
Richiamato tra le norme soggette alla contestazione difensiva in relazione ai reati eseguiti; la Corte non ha ritenuto che la questione relativa a tali contestazioni costituisse novita' idonea a mutare la decisione di inammissibilita'.
Art. 656 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di procedimento esecutivo; la Corte ha valutato la regolarita' del procedimento esecutivo e l'assenza di fatti nuovi tali da aprire nuovamente la valutazione.
Art. 666 cod. proc. pen. (comma 2)
Interpretato come fondamento per dichiarare inammissibile la riproposizione di una istanza gia' decisa quando non emergano elementi nuovi, effettivamente tali da costituire nuova questione giuridica o nuovo elemento di fatto non gia' valutato; la Corte ha applicato questo principio per escludere la riapertura del petitum.
Art. 670 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle impugnazioni e ai rimedi nell'ambito dell'esecuzione; trova rilievo insieme alle altre norme procedurali per la valutazione della ammissibilita' e della repetita propositio.
Massime di principio
- Una istanza di incidente di esecuzione viene dichiarata inammissibile se costituisce mera reiterazione di una richiesta gia' decisa, salvo che siano prodotti elementi nuovi, concreti e non gia' esaminati.
- Se la data di cessazione di un reato permanente non e' precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione determinarla sulla base degli elementi disponibili; per impugnare tale accertamento e' necessario allegare prove o sentenze idonee a contestarne l'esito.
- La qualificazione di 'novita'' non puo' limitarsi a una diversa veste formale di questioni gia' conosciute: occorrono fatti o questioni giuridiche sopravvenuti o preesistenti ma non valutati nella precedente decisione.
- Un provvedimento esecutivo divenuto formalmente irrevocabile (anche per rinuncia alle impugnazioni) preclude la riapertura della stessa questione sul medesimo petitum, salvo che emergano elementi nuovi rilevanti.
- Chi propone un incidente di esecuzione volto a ottenere benefici (es. indulto) deve corredare la domanda delle sentenze e dei provvedimenti esecutivi rilevanti per dimostrare diversita' di valutazione rispetto alle pronunce precedenti; la mera allegazione di un'ordinanza di riconoscimento della continuazione, senza le sentenze esecutive, puo' essere insufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26001/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26007/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →