Ordinanza n. 637/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: “a) della nota del Comune di Cuneo prot. n. -OMISSIS-, datata -OMISSIS-, rubricata “Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura, consegna, installazione e posa in opera di arredi per la -OMISSIS- di Cuneo in -OMISSIS- [CIG -OMISSIS- - CUP -OMISSIS-] – Comunicazione esclusione”, con la quale l’Ufficio Appalti ha comunicato l’esclusione delle odierne ricorrenti dalla procedura di gara; b) della nota del Comune di Cuneo del -OMISSIS-, rubricata “Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura, consegna, installazione e posa in opera di arredi per la -OMISSIS- di Cuneo in -OMISSIS- [CIG -OMISSIS- - CUP -OMISSIS-] – Avvio procedura di esclusione”, di avvio del procedimento di esclusione; c) della nota del Comune di Cuneo del -OMISSIS-, con la quale l’Ufficio Appalti ha comunicato che in data -OMISSIS- la commissione giudicatrice si sarebbe riunita per dare atto dell’intervenuta esclusione e proseguire nelle attività di valutazione delle offerte pervenute; d) del verbale del seggio di gara del -OMISSIS-, convocato per la verbalizzazione dell’intervenuta esclusione delle odierne ricorrenti dalla procedura di gara e di ripresa delle attività di valutazione delle offerte, nonché di tutti gli eventuali verbali dei seggi di gara successivi a tale data, ancorché non conosciuti, dell’eventuale nuova graduatoria e dell’eventuale nuova proposta di aggiudicazione adottate all’esito di tale attività di rivalutazione delle offerte; e) nonché - per quanto occorrer possa - specificatamente del bando di gara e di tutta la documentazione afferente alla procedura medesima, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dalle ricorrenti, ove lesivi”; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato medio tempore, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto delle ricorrenti a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto ed il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente stipulato); nonché, in via subordinata, per il risarcimento per equivalente dei danni ingiustamente patiti dalle ricorrenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 17/11/2025: per l'annullamento “a) del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 17 c. 5 D. Lgs.36/2023, prot. n. 1959 del 23 ottobre 2025, in favore del costituendo r.t.i. “-OMISSIS-”; b) della comunicazione da parte del Comune di Cuneo di avvenuta aggiudicazione dell’appalto in favore del costituendo r.t.i. “-OMISSIS-”, rubricata "Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura, consegna, installazione e posa in opera di arredi per la -OMISSIS- di Cuneo in -OMISSIS- [CIG - CUP -OMISSIS-] - Comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 90, comma c, del D.Lgs. 36/2023”, a firma della Dirigente […], datata-OMISSIS-; c) del contratto d’appalto eventualmente stipulato medio tempore; d) di tutti i verbali dei seggi di gara, ancorché non conosciuti, successivi al seggio di gara del -OMISSIS-, convocato per la verbalizzazione dell’intervenuta esclusione delle odierne ricorrenti dalla procedura di gara e di ripresa delle attività di valutazione delle offerte, nonché della nuova graduatoria e della nuova proposta di aggiudicazione adottate all’esito di tale attività di rivalutazione delle offerte; e) nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dalle ricorrenti, ove lesivi”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione del costituendo RTI da una gara europea telematica per la fornitura, consegna, installazione e posa in opera di arredi, nonché successiva aggiudicazione a un altro RTI
Esito
La controversia
Le ricorrenti, componenti di un costituendo RTI, hanno impugnato l'esclusione dalla procedura di gara, gli atti di avvio del procedimento di esclusione, gli atti di prosecuzione della valutazione delle offerte e gli ulteriori atti di gara, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l'aggiudicazione e il subentro oppure, in via subordinata, il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti una delle ricorrenti ha impugnato anche il provvedimento di aggiudicazione in favore di altro RTI e i relativi atti. Nel corso del giudizio il Comune ha chiesto la dichiarazione di interruzione del processo, rappresentando che una delle società originarie componenti del RTI era stata sottoposta a liquidazione giudiziale. Il TAR ha accertato che l'apertura della liquidazione giudiziale era intervenuta dopo la notificazione del ricorso introduttivo e che la società era parte processuale del giudizio quale componente originaria del RTI destinatario dell'esclusione. Ha inoltre chiarito che l'identificazione della società risultava dal codice fiscale e dall'indirizzo PEC utilizzati per la notificazione, nonostante una diversa denominazione fosse stata indicata negli atti di parte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo. Ha ritenuto decisivo che, dopo la notificazione del ricorso introduttivo, fosse stata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di una società parte del giudizio. In applicazione dell'art. 79, comma 2, c.p.a., che rinvia alla disciplina del codice di procedura civile sull'interruzione, e dell'art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, secondo cui l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo, il Collegio non ha esaminato i motivi relativi all'esclusione, all'aggiudicazione, all'inefficacia del contratto o alle pretese risarcitorie. È stato disposto anche l'oscuramento dei dati identificativi dei soggetti coinvolti.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
L’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L’interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria
La disposizione rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina civilistica dell'interruzione e prevede la dichiarazione immediata dell'interruzione da parte del presidente.
art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019
L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo
L'apertura della liquidazione giudiziale di una parte processuale determina l'interruzione del processo anche nel giudizio amministrativo, per effetto del rinvio operato dall'art. 79, comma 2, c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Sussistendone i presupposti, consente l'oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti, insieme alla disciplina nazionale, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una parte processuale determina l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, applicabile tramite il rinvio dell'art. 79, comma 2, c.p.a. alla disciplina civilistica dell'interruzione.
- Ai fini dell'interruzione, è sufficiente che la società sottoposta a liquidazione giudiziale sia effettivamente parte del processo e che la procedura concorsuale sia stata aperta dopo la notificazione del ricorso; l'eventuale erronea indicazione della denominazione sociale negli atti di parte non esclude l'identificazione della parte quando codice fiscale e indirizzo PEC consentano di individuarla senza incertezze.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 42/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 121/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 122/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 123/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 124/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 125/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →