Ordinanza n. 65/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del verbale modello BL/S - n. -OMISSIS- datato 15.12.2025 emesso e/o dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma, notificato all’interessato in data 16.12.2025, con il quale l’App. Sc. Q.S. -OMISSIS- è stato giudicato “NON IDONEO” al servizio di istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto; b) della comunicazione di avvio del procedimento di dispensa dal servizio permanente, di cui prot. n. -OMISSIS---OMISSIS-del 22.01.2026, con la quale il Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna - SM Ufficio Personale, ha comunicato all’App. Sc. Q.S. -OMISSIS- la non idoneità permanente al servizio militare incondizionato a seguito di processo verbale della Commissione Medica Ospedaliera, disponendo la dispensa del Militare dal servizio permanente ai sensi dell’art. 929 comma 1° lett. a) del D.lgs. n. 66/2010, con riserva di emanare il decreto dirigenziale di cessazione dal servizio permanente con contestuale collocamento in congedo assoluto all’acquisizione della documentazione necessaria; c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità assoluta al servizio di istituto nell'Arma dei Carabinieri e comunicazione di avvio del procedimento di dispensa dal servizio permanente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale della Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma con cui era stato giudicato non idoneo in modo assoluto al servizio di istituto nell'Arma dei Carabinieri e destinato al congedo assoluto. Ha inoltre impugnato la comunicazione di avvio del procedimento con cui il Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna aveva comunicato la non idoneità permanente al servizio militare incondizionato e disposto la dispensa dal servizio permanente ai sensi dell'art. 929, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 66/2010, riservando l'adozione del decreto dirigenziale di cessazione dal servizio permanente. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione degli atti impugnati. Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, la patologia accertata dalla Commissione Medica di II grado è stata ritenuta idonea a sostenere il giudizio di non idoneità al servizio di istituto nell'Arma dei Carabinieri. Il giudice ha precisato che tale valutazione è stata effettuata senza definire la questione della causalità della patologia e nonostante fosse ancora pendente il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 929, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 66/2010
dispensa del militare dal servizio permanente
La disposizione è indicata dall'Amministrazione quale base normativa del procedimento di dispensa dal servizio permanente conseguente alla non idoneità permanente al servizio militare incondizionato.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente supportato il giudizio di non idoneità al servizio militare quando la patologia accertata dalla competente commissione medica appaia idonea, allo stato degli atti, a fondare la valutazione di non idoneità.
- La pendenza del procedimento volto ad accertare la dipendenza della patologia da causa di servizio non impedisce, di per sé, la valutazione cautelare della non idoneità al servizio, quando la questione della causalità sia distinta da quella dell'idoneità psicofisica.
- La sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare deve essere valutata allo stato degli atti e può fondarsi anche sui chiarimenti resi dall'Amministrazione nel giudizio.
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