Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10834/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato applicando gli artt. 38 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e irrogando la sanzione per infedele dichiarazione. Dopo il rigetto in primo e in secondo grado, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha lamentato che la sentenza d'appello avesse attribuito valore decisivo a una quietanza contenuta in atto pubblico, trascurando altre prove; ha censurato il modo in cui erano state valutate le prove; ha contestato l'applicazione delle norme sulla compensazione dei crediti; ha dedotto che la CTR non avrebbe esercitato i poteri istruttori d'ufficio per acquisire prova della dedotta compensazione con una banca; ha infine denunciato vizio di motivazione per non avere la sentenza valorizzato elementi probatori che, a suo dire, escludevano l'effettiva riscossione della somma posta a base del recupero a tassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, l'inammissibilità del deposito documentale richiamato genericamente nella memoria, richiamando i limiti dell'art. 372 c.p.c. Ha poi ritenuto il ricorso carente del requisito di autosufficienza, perché non esponeva adeguatamente i fatti di causa e non consentiva di comprendere l'operazione negoziale oggetto dell'accertamento. Inoltre, i motivi tendevano sostanzialmente a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove, attività non consentita in cassazione; la doglianza sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi è stata ritenuta inidonea, poiché tali poteri sono discrezionali e non possono supplire alle carenze probatorie delle parti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione è consentito il deposito solo di documenti specificamente ammessi dalla norma, tra cui quelli relativi alla nullità della sentenza, all'ammissibilità del ricorso o del controricorso, ad attività processuali compiute nel giudizio di cassazione o a un giudicato esterno formatosi dopo la sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge sostanziale, ma i motivi così formulati sono stati ritenuti in concreto diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché volte a contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non per contestare il diverso peso attribuito alle prove.

  • art. 2699 c.c.

    Invocato dalla parte ricorrente in relazione al valore probatorio dell'atto pubblico.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato dalla parte ricorrente in relazione alla fede privilegiata dell'atto pubblico.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato dalla parte ricorrente in tema di presunzioni semplici e valutazione degli indizi.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato dalla parte ricorrente in tema di presunzioni semplici e gravità, precisione e concordanza degli indizi.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base dell'accertamento sul reddito ai fini IRPEF.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come ulteriore fondamento normativo della rettifica del reddito dichiarato.

  • art. 1 d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato in relazione alla sanzione per infedele dichiarazione.

  • art. 68, commi 1 e 7, lett. f) d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte entrasse nel merito della censura per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dal ricorrente per vizi della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in tema di poteri istruttori del giudice tributario, che la Corte ha definito discrezionali e non surrogatori dell'onere probatorio delle parti.

  • art. 111, commi 2 e 6 Cost.

    Richiamato per il requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla compensazione dei crediti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in relazione alla motivazione della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: i fatti di causa e il contenuto degli atti rilevanti devono essere esposti in modo chiaro e completo, altrimenti il giudice di legittimità non è posto in condizione di comprendere il substrato della controversia.
  • La censura che miri solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile in cassazione; il sindacato di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la contestazione del diverso peso attribuito a singoli elementi di prova.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice tributario hanno natura discrezionale e non possono essere utilizzati per supplire alle carenze probatorie della parte onerata della prova.
  • Nel giudizio di cassazione il deposito documentale è ammesso soltanto nei limiti tassativi previsti dall'art. 372 c.p.c., non potendo essere introdotti documenti estranei a tali ipotesi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.