Cassazione Penale, Sentenza n. 30073/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revisione della sentenza di patteggiamento del 17/03/2016, proposta da AMBROSETTI sulla base del giudicato assolutorio irrevocabile a favore dei coimputati ROSA Mirko e DE LUCA Giacomo (giudicati con rito abbreviato). Il ricorrente sostiene che l'assoluzione dei coimputati, avendo questi ruoli apicali nel presunto sodalizio, rende incompatibile la condanna concordata di AMBROSETTI e dovrebbe estendersi a lui, che avrebbe avuto un ruolo minore. La Corte territoriale aveva rigettato la richiesta ritenendo che l'assoluzione dei coimputati derivasse da una diversa valutazione delle risultanze probatorie e non da un accertamento di fatti incompatibile con quelli alla base della sentenza di patteggiamento di AMBROSETTI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, conformandosi al percorso argomentativo della Corte d'Appello: l'assoluzione dei coimputati è il frutto di una diversa valutazione delle prove (insufficienza probatoria per configurare l'associazione) e non di accertamenti di fatto inconciliabili con la sentenza di patteggiamento. È stata inoltre esclusa l'incidenza dell'assoluzione sul numero minimo dei partecipanti all'associazione, dato che altri imputati avevano definito la propria posizione con patteggiamento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento al rito del patteggiamento: la sentenza di patteggiamento può essere oggetto di revisione ma secondo criteri restrittivi; nel caso non è stata ritenuta la revisione ammissibile.
art. 416 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina l'associazione per delinquere: la decisione dell'assoluzione dei coimputati ha riguardato la valutazione degli elementi costitutivi dell'associazione e non un accertamento di fatti diversi e incompatibili.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto all'esclusione della sua applicabilità nella sentenza di AMBROSETTI; la Corte ha ritenuto che l'assoluzione dei coimputati non produca effetti automatici sull'interpretazione applicata al ricorrente.
Giurisprudenza consolidata della Cassazione (ex Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023 e Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021 richiamate)
Principio secondo cui la revisione per inconciliabilità tra sentenze è ammissibile solo se l'inconciliabilità riguarda gli accertamenti di fatto alla base della condanna e non la diversa valutazione delle stesse risultanze; la Corte territoriale ha correttamente applicato questo orientamento.
Massime di principio
- La richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento fondata sull'assoluzione di altri imputati è ammissibile solo se l'assoluzione si fonda su accertamenti di fatto oggettivamente incompatibili con quelli posti a base della condanna, non quando l'assoluzione derivi da una diversa valutazione probatoria.
- Un giudizio abbreviato che assolve per insufficienza probatoria non produce automaticamente effetti liberatori sugli imputati che hanno patteggiato: bisogna dimostrare identità degli accertamenti di fatto e la loro incompatibilità con la precedente condanna.
- La presenza di numerosi patteggiamenti tra gli imputati può ridurre la possibilità che una sentenza assolutoria incida sul numero minimo dei partecipanti all'associazione, rendendo meno probabile la revisione sulla base di esclusivi mutamenti valutativi.
- Chi chiede la revisione ha l'onere di provare che gli accertamenti contenuti nella sentenza assolutoria risultino inconciliabili, in termini di fatto, con quelli che hanno retto la condanna o il patteggiamento impugnato.
- È necessario distinguere sempre tra accertamento di fatto (che può determinare l'inammissibilità del patteggiamento) e diversa valutazione delle stesse risultanze probatorie: solo il primo giustifica la revisione.
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