Sentenza n. 705/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - della nota Prot. Gen. n. -OMISSIS-del Responsabile del III Settore - Servizi Territoriali e Urbanistici - Servizio 1 Pianificazione Urbana e Edilizia Privata con cui è stata rigettata la SCIA in sanatoria n. -OMISSIS- del 13.02.2023; - di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della SCIA in sanatoria relativa alla divisione mediante tramezzatura di un’area parcheggio condominiale e alla regolarizzazione di un soppalco
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria/detentrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva rigettato o comunque dichiarato improduttiva di effetti la SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001. La prima censura deduceva la violazione degli artt. 11, 23 e 37 d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, poiché il Comune aveva ritenuto necessaria la produzione del titolo di proprietà. La ricorrente sosteneva che la legittimazione alla sanatoria spettasse anche a chi avesse la disponibilità materiale qualificata del bene e, in particolare, al responsabile dell’abuso, senza necessità di essere proprietario. La seconda censura contestava l’assunto comunale secondo cui l’assenza di un identificativo catastale autonomo impedisse la sanatoria. La ricorrente evidenziava che la SCIA indicava la particella catastale dell’area, oltre a planimetrie e descrizioni tecniche idonee a individuare senza equivoci le opere. Sosteneva inoltre che l’aggiornamento catastale non costituisse un presupposto per l’accertamento di conformità, ma fosse eventualmente conseguente alla regolarizzazione edilizia. Il Collegio ha inoltre esaminato la documentazione sopravvenuta, rilevando che l’atto doveva essere valutato secondo la situazione esistente al momento della sua adozione e che l’accertamento giudiziale dell’usucapione e il successivo frazionamento catastale non potevano incidere ex post sulla legittimità del diniego, pur potendo essere considerati dall’amministrazione in successivi atti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego comunale è stato annullato. Il TAR ha affermato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, 11, 20 e 27 d.P.R. 380/2001, l’amministrazione deve verificare la legittimazione del richiedente, ma non deve svolgere complessi accertamenti dominicali né sostituirsi al giudice civile in presenza di contestazioni, salvo che emergano contestazioni di terzi fondate su elementi di immediata evidenza. La legittimazione a presentare una SCIA in sanatoria non spetta soltanto al proprietario, ma anche al responsabile dell’abuso, nozione che comprende non solo l’esecutore materiale dell’opera, ma anche chi abbia la disponibilità materiale del bene al momento dell’adozione della misura repressiva e possa farsi carico della regolarizzazione o rimozione. La ricorrente, titolare del diritto di posteggio e avente la piena disponibilità materiale del box, era pertanto legittimata a presentare la SCIA, anche se non aveva materialmente realizzato le opere. Nel caso concreto non risultavano opposizioni di condomini o di altri soggetti titolari di posizioni incompatibili. È stata ritenuta illegittima anche la motivazione relativa alla mancata identificazione catastale. La SCIA indicava la particella catastale dell’area e conteneva elementi tecnici e descrittivi sufficienti a individuare l’ubicazione e la consistenza delle opere, già note al Comune perché oggetto di ordinanza di demolizione. La normativa sull’accertamento di conformità non impone il previo aggiornamento catastale quale condizione per la sanatoria; tale adempimento è invece espressamente previsto nella disciplina del condono edilizio. Pretendere l’aggiornamento catastale prima dell’esame della sanabilità introdurrebbe un onere non previsto dalla legge e potenzialmente inutile e gravoso. Le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti del Comune non costituito, in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 380/2001
«ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, […]»
La disposizione riconosce la legittimazione a presentare la SCIA in sanatoria non solo al proprietario, ma anche al responsabile dell’abuso, inteso come soggetto che ha la disponibilità materiale del bene e può provvedere alla sua regolarizzazione.
art. 11, comma 1, d.P.R. 380/2001
La legittimazione al titolo edilizio richiede una relazione qualificata con l’immobile, ma non necessariamente la titolarità della proprietà; l’amministrazione deve verificare la disponibilità materiale del bene senza compiere complessi accertamenti dominicali.
art. 20, comma 1, d.P.R. 380/2001
È richiamato quale parte del quadro normativo relativo alla verifica della legittimazione del richiedente il titolo edilizio.
art. 27 d.P.R. 380/2001
È richiamato nel quadro dei poteri comunali di vigilanza e controllo edilizio rilevanti per la verifica della legittimazione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La legittimazione alla sanatoria è riconosciuta anche al responsabile dell’abuso; i principi elaborati per l’accertamento di conformità sono trasponibili alla SCIA in sanatoria.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La formulazione vigente conferma, secondo il TAR, la legittimazione alternativa del proprietario e del responsabile dell’abuso alla sanatoria.
art. 29 d.P.R. 380/2001
Rileva per interpretare in senso ampio la nozione di responsabile dell’abuso, includendovi il soggetto che, in ragione della relazione attuale con il bene, può e deve occuparsi della sua regolarizzazione o rimozione.
art. 39 l. 724/1994
La disciplina del condono edilizio prevede la preventiva denuncia catastale quale adempimento specifico, diversamente dalla sanatoria ordinaria.
art. 32, comma 37, d.l. 30 settembre 2003, n. 269
Nel condono edilizio la preventiva denuncia in catasto costituisce un prerequisito della procedura; tale requisito non è esteso alla SCIA in sanatoria ordinaria.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La produzione documentale depositata tardivamente è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione, poiché la legittimità dell’atto va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione.
art. 54 c.p.a.
Il TAR ha rilevato che, in ragione dell’irrilevanza della documentazione sopravvenuta, non sorgevano esigenze di autorizzazione alla produzione o di espunzione.
Massime di principio
- La legittimazione a presentare una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 spetta non solo al proprietario dell’immobile, ma anche al responsabile dell’abuso, inteso in senso ampio come l’esecutore materiale dell’opera oppure il soggetto che abbia la disponibilità materiale del bene al momento dell’adozione della misura repressiva e possa provvedere alla sua regolarizzazione o rimozione.
- L’amministrazione comunale, nel verificare la legittimazione del richiedente un titolo edilizio o una sanatoria, deve accertare la disponibilità materiale qualificata dell’immobile, ma non è tenuta a svolgere complessi accertamenti sulla titolarità dominicale né può sostituirsi al giudice civile, salvo che risultino contestazioni di terzi fondate su elementi di immediata evidenza.
- In assenza di opposizioni o contestazioni concrete da parte di terzi titolari di posizioni incompatibili, la disponibilità materiale del bene e la relazione qualificata con esso sono sufficienti a fondare la legittimazione alla presentazione della SCIA in sanatoria.
- L’esatta identificazione catastale autonoma dell’opera non costituisce, di per sé, un presupposto legale per l’esame o il perfezionamento della sanatoria edilizia ordinaria, purché la documentazione presentata contenga elementi catastali, tecnici e descrittivi idonei a individuare inequivocabilmente l’intervento.
- L’aggiornamento catastale non deve necessariamente precedere l’accertamento della sanabilità dell’opera; esso può conseguire alla regolarizzazione edilizia. L’amministrazione non può introdurre, a pena di inammissibilità della sanatoria, un onere non previsto dalla normativa vigente.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; sopravvenienze quali l’accertamento giudiziale dell’usucapione o il frazionamento catastale non incidono automaticamente ex post sulla validità dell’atto, ferma la possibilità di considerarli in successivi provvedimenti.
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