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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 16729 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Bari ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado, favorevole a D.C. e T.M.A. in relazione a distinti avvisi di liquidazione ICI 1998. Il Comune ha sostenuto che la notifica dell'appello, effettuata in un'unica copia presso il difensore costituito e domiciliatario delle parti, fosse valida, anche perché il difensore rappresentava entrambe le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo valida la notifica dell'impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all'unico difensore costituito in rappresentanza di più parti. Ha quindi cassato la sentenza della CTR, che aveva erroneamente disposto la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., e ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia per l'esame nel merito e per la regolazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17

    La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti nel processo tributario. Nel caso esaminato, la sua applicazione è stata coordinata con le regole del processo civile sulla notifica delle impugnazioni.

  • Codice di procedura civile, art. 330

    La disposizione riguarda il luogo e le modalità di notificazione dell'impugnazione. La Corte ha ritenuto compatibile con essa la notifica di una sola copia dell'atto al difensore costituito per più parti.

  • Codice di procedura civile, art. 291

    La rinnovazione della notificazione non era necessaria, poiché la notifica originaria dell'appello era valida. La CTR ha quindi errato nel disporre la rinnovazione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 29290/2008

    È valida la notifica dell'impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all'unico difensore costituito in rappresentanza da più parti.

    Quando più parti sono rappresentate dallo stesso difensore costituito, la consegna di una sola copia dell'impugnazione al difensore è sufficiente e rende valida la notificazione.

  • Cassazione, sezione tributaria, n. 24801/2014

    Il principio elaborato dalle Sezioni Unite sulla validità della notifica unica al difensore comune si applica anche al processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando più parti sono rappresentate dallo stesso difensore costituito, la notificazione dell'impugnazione può essere validamente effettuata consegnando una sola copia al difensore comune.
  • La notifica al difensore costituito può essere equiparata, ai fini della conoscenza processuale dell'atto, alla notifica alla parte presso il domicilio eletto, purché il difensore rappresenti effettivamente tutte le parti interessate.
  • Non deve essere disposta la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. quando la notifica originaria è già conforme alle regole applicabili.
  • La validità della notifica dipende dalla concreta esistenza del rapporto di rappresentanza processuale e dalla coincidenza del difensore destinatario con il difensore costituito per le parti, non dalla mera presenza di un domicilio indicato negli atti.
  • La cassazione della decisione per un errore sulla validità della notifica non decide necessariamente il merito della controversia: la causa può essere rinviata al giudice competente per l'esame delle questioni sostanziali.

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