Risposta n. 164 del 28/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, l’esenzione prevista dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis, TUIR dovrebbe applicarsi solo alla parte di spesa rimasta effettivamente a carico, cioè al netto del bonus asilo nido già percepito.
Cumulabilità del bonus asilo nido con il welfare aziendale ex art. 51, comma 2, lett. f-bis, TUIR
Il quesito
Il contribuente chiede se il bonus asilo nido di 1.000 euro ricevuto dall’INPS per le rette dell’asilo della figlia sia cumulabile con il beneficio fiscale del welfare aziendale per i rimborsi delle spese di frequenza dell’asilo nido, anche se erogato in sostituzione del premio di produttività, oppure se il welfare agevolato possa operare solo sulla quota di spesa non coperta dal bonus.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il regime di favore dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis, TUIR non sia applicabile sulla spesa già coperta dal bonus asilo nido, perché tale spesa non è rimasta effettivamente a carico del lavoratore. L’agevolazione opera solo sulla differenza tra il rimborso del datore di lavoro e il contributo INPS; il medesimo criterio vale anche se il rimborso è corrisposto in sostituzione del premio di risultato.
Cumulabilità tra bonus asilo nido e welfare aziendale
La risposta riguarda la possibilità di cumulare il contributo pubblico per il pagamento delle rette dell’asilo nido con il regime fiscale di favore previsto per i servizi di educazione e istruzione offerti dal datore di lavoro ai dipendenti. Il tema è affrontato con riferimento al bonus asilo nido introdotto dalla legge n. 232 del 2016 e all’art. 51, comma 2, lett. f-bis, del TUIR.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante riferisce di aver ottenuto dall’INPS, per l’anno 2017, il contributo di 1.000 euro previsto dall’art. 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, destinato al pagamento delle rette per la frequenza dell’asilo nido della figlia. Il contributo è indicato come parametrato a undici mensilità, mentre il nido privato aziendale frequentato dalla figlia risulta aperto per dodici mensilità.
Il contribuente evidenzia che il bonus asilo nido non è cumulabile, per espressa previsione normativa, con la detrazione d’imposta per le spese di frequenza degli asili nido. Da qui il dubbio se il medesimo bonus sia cumulabile con il beneficio fiscale collegato al welfare aziendale oppure se quest’ultimo possa riguardare soltanto la parte di spesa non già rimborsata dal bonus pubblico.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Il quesito verte quindi sulla portata dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis, TUIR: il contribuente chiede se il datore di lavoro possa rimborsare in esenzione le spese per l’asilo nido anche quando il lavoratore abbia già percepito il bonus INPS, oppure se l’agevolazione fiscale debba essere limitata alla quota effettivamente rimasta a carico del dipendente.
Soluzione interpretativa prospettata
Il contribuente propone un’interpretazione restrittiva: il regime esentativo dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis, TUIR dovrebbe applicarsi soltanto alla quota di spesa non coperta dal bonus asilo nido, cioè solo per l’importo rimasto effettivamente a carico del lavoratore.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, che ha istituito, per i nati dal 1º gennaio 2016, un buono annuo di 1.000 euro per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati, specificando che il beneficio non è cumulabile con le detrazioni previste da altre disposizioni indicate nella norma stessa.
Richiama poi l’art. 51, comma 1, TUIR, quale regola generale di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, e l’art. 51, comma 2, lett. f-bis, TUIR, come disposizione derogatoria che esclude dalla formazione del reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12 TUIR, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali e per borse di studio.
La risposta richiama inoltre la prassi dell’Agenzia: il regime di favore opera sia nel caso di erogazione diretta sia nel caso di rimborso delle spese sostenute dal dipendente, a condizione che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione che provi l’utilizzo delle somme per le finalità previste. Viene richiamata anche la circolare n. 5/E del 2018, secondo cui il rimborso rileva nell’anno in cui il datore di lavoro restituisce al lavoratore l’onere sostenuto, non necessariamente nello stesso anno in cui la spesa è stata sostenuta. Infine, viene richiamata la circolare n. 7/E del 2018, che afferma il principio per cui la detrazione spetta solo se l’onere resta effettivamente a carico del contribuente; se la spesa è rimborsata e il rimborso non concorre al reddito, la detrazione non spetta, e se il rimborso è inferiore alla spesa la detrazione si calcola solo sulla parte non rimborsata.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che, nel caso concreto, non possa applicarsi il regime esentativo di cui all’art. 51, comma 2, lett. f-bis, TUIR sulla parte di spesa coperta dal bonus asilo nido, perché tali spese non sono rimaste effettivamente a carico del lavoratore: per esse il contribuente ha già ricevuto dall’INPS un contributo di 1.000 euro, che non ha concorso a formare il reddito imponibile.
Ne consegue che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente opera soltanto sulla differenza tra l’importo rimborsato dal datore di lavoro e il contributo già erogato dall’INPS. Solo su tale differenza, infatti, le somme erogate dal datore di lavoro possono dirsi riferite effettivamente a spese rimaste a carico del dipendente e coerenti con la finalità di educazione e istruzione.
Estensione del principio al premio di risultato
L’Agenzia precisa infine che le medesime conclusioni valgono anche quando il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido sia riconosciuto in sostituzione del premio di risultato, ai sensi dell’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni. In sostanza, anche in tale ipotesi l’agevolazione non può riguardare la parte di spesa già coperta dal bonus pubblico.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello chiarisce che il bonus asilo nido e il welfare aziendale non sono integralmente cumulabili sulla medesima spesa. Il datore di lavoro può applicare il regime di favore solo sulla quota effettivamente rimasta a carico del lavoratore, ossia al netto del bonus INPS già percepito. Questo criterio vale sia per i rimborsi ordinari sia per quelli erogati in sostituzione del premio di produttività.
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