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direttiva

Direttiva 2009/97

Direttiva 2009/97/CE della Commissione, del 3 agosto 2009 , che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, allineando le specie vegetali interessate ai più recenti protocolli di prova dell’UCVV e alle linee direttrici dell’UPOV. L’obiettivo è garantire criteri uniformi per l’esame tecnico delle varietà che gli Stati membri iscrivono nei rispettivi cataloghi nazionali. È inoltre prevista una breve disciplina transitoria per gli esami già avviati prima del 1o gennaio 2010 e un termine di recepimento al 31 dicembre 2009.

Modifica degli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE sui protocolli UCVV/UPOV per l’esame delle varietà vegetali agricole e orticole.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, limitatamente alle procedure di esame delle varietà da inserire nei cataloghi nazionali ai fini del catalogo comune delle specie di piante agricole e della commercializzazione delle sementi di ortaggi. Riguarda, in concreto, le specie elencate negli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, per le quali vengono aggiornati o ampliati i riferimenti ai protocolli di prova dell’UCVV e alle linee direttrici dell’UPOV. È prevista una disciplina transitoria per gli esami iniziati prima del 1o gennaio 2010.

Direttiva 2009/97/CE della Commissione: aggiornamento dei protocolli di esame delle varietà vegetali

La direttiva interviene sulle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, adottate per assicurare che le varietà iscritte nei cataloghi nazionali degli Stati membri siano sottoposte a esami tecnici conformi ai protocolli dell’UCVV, o in mancanza alle linee direttrici UPOV. Il provvedimento recepisce l’aggiornamento tecnico intervenuto a livello internazionale e comunitario, estendendo e aggiornando gli elenchi delle specie interessate.

Finalità e contesto normativo

La base normativa è costituita dall’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2002/53/CE per le specie agricole e della direttiva 2002/55/CE per le sementi di ortaggi. La Commissione richiama il fatto che l’UCVV ha nel frattempo adottato nuovi protocolli e aggiornato quelli esistenti; perciò occorre adeguare gli allegati delle direttive di applicazione, così da mantenere omogeneità tecnica tra gli Stati membri e garantire criteri di esame uniformi.

Ambito di applicazione materiale

La direttiva non disciplina in via generale la commercializzazione delle sementi, ma solo il profilo tecnico dell’esame delle varietà ai fini dell’iscrizione nei cataloghi nazionali. L’intervento riguarda le specie elencate negli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, suddivise tra:

  • specie che devono conformarsi ai protocolli di prova dell’UCVV;
  • specie che risultano conformi alle linee direttrici dell’UPOV.

Modifiche agli allegati della direttiva 2003/90/CE

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il nuovo testo della parte A dell’allegato alla direttiva 2009/97/CE. La parte A aggiorna gli elenchi delle specie agricole, indicando per ciascuna il nome scientifico, il nome comune e il protocollo UCVV applicabile.

Tra le specie elencate figurano, tra le altre, pisello da foraggio, favino, colza, girasole, lino, avene, orzo, riso, segale, triticale, frumento, frumento duro, granturco e patata. La direttiva precisa anche che il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV.

Modifiche agli allegati della direttiva 2003/91/CE

L’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CEE con il testo della parte B dell’allegato della direttiva. Il nuovo elenco include le specie orticole e affini da conformare alle linee direttrici UPOV, con indicazione del relativo documento tecnico.

Tra le specie menzionate compaiono, tra le altre, cipolla, scalogno, porro, aglio, erba cipollina, sedano, asparago, barbabietola rossa, cavolfiore, broccoli, cavolo rapa, cavoli, peperone, indivia, cicoria, anguria, melone, cetriolo, zucchino, carciofo, carota, finocchio, lattuga, pomodoro, prezzemolo, fagioli, pisello, ravanello, melanzana, spinaci, valerianella, fava e granturco dolce/pop corn. Anche per queste specie è indicato che il testo delle linee direttrici è consultabile sul sito UPOV.

Disciplina transitoria

L’articolo 3 prevede una facoltà transitoria: per gli esami iniziati prima del 1o gennaio 2010 gli Stati membri possono continuare ad applicare le versioni precedenti delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. La disposizione evita discontinuità procedurali per i dossier già avviati prima dell’entrata a regime delle nuove tabelle tecniche.

Obblighi di recepimento degli Stati membri

L’articolo 4 stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2009 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali misure;
  • trasmettere una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
  • applicare le disposizioni dal 1o gennaio 2010.

La direttiva lascia agli Stati membri il margine di scegliere le modalità del rinvio alla direttiva nell’atto di recepimento, purché il riferimento sia contenuto nel testo nazionale o vi sia allegato al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, cui incombe l’obbligo di trasposizione e di applicazione uniforme delle nuove tabelle tecniche.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo contenuto nella parte A dell’allegato della direttiva; l’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il testo contenuto nella parte B dell’allegato. La modifica ha la finalità di includere nuove specie e di aggiornare i riferimenti ai protocolli di prova dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV.

Contenuto tecnico degli allegati

La parte A aggiorna l’elenco delle specie che devono conformarsi ai protocolli dei test dell’UCVV, indicando per ciascuna specie il nome scientifico, il nome comune e il protocollo pertinente; la parte B aggiorna l’elenco delle specie conformi alle linee direttrici dell’UPOV, con i relativi riferimenti tecnici. Gli allegati riguardano sia specie agricole sia specie orticole, incluse, tra le altre, cereali, foraggere, ortaggi e colture industriali.

Disciplina transitoria per esami avviati prima del 1o gennaio 2010

L’articolo 3 consente agli Stati membri di continuare ad applicare, per gli esami iniziati prima del 1o gennaio 2010, le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva. Si tratta di una facoltà transitoria, non di un obbligo.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1o gennaio 2010. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementivarietà vegetalicommercializzazione dei prodotti agricolimercato interno

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