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direttiva

Direttiva 2009/98

Direttiva 2009/98/CE della Commissione, del 4 agosto 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’anidride borica come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva iscrive l’anidride borica nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo la commercializzazione e l’autorizzazione, a determinate condizioni, dei biocidi del tipo 8 contenenti tale principio attivo. Il testo introduce però restrizioni e misure di riduzione del rischio, soprattutto per la protezione del suolo e delle acque e per alcuni usi all’aperto considerati problematici. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 agosto 2010 e applicarla dal 1 settembre 2011.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere l’anidride borica nell’allegato I come principio attivo dei biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire la modifica della direttiva 98/8/CE e adeguare le autorizzazioni dei biocidi contenenti anidride borica. Riguarda in particolare i biocidi del tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno, con specifiche restrizioni per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno destinato a essere esposto agli agenti atmosferici. La direttiva contiene inoltre indicazioni operative per la valutazione, da parte degli Stati membri, di scenari/esposizioni non rappresentati nella valutazione comunitaria.

Modifica della direttiva 98/8/CE per l’anidride borica come principio attivo biocida

La direttiva 2009/98/CE della Commissione interviene sulla disciplina dei biocidi di cui alla direttiva 98/8/CE, iscrivendo l’anidride borica nell’allegato I quale principio attivo utilizzabile nel tipo di prodotto 8, relativo ai preservanti del legno. Il provvedimento si fonda sulla valutazione effettuata nell’ambito del programma di riesame di cui al regolamento (CE) n. 1451/2007 e dà rilievo sia all’esito positivo generale della valutazione sia alle criticità emerse per alcuni impieghi specifici.

Finalità e contesto regolatorio

La Commissione richiama il percorso di valutazione previsto dalla normativa biocidi: l’anidride borica è stata esaminata per l’uso come preservante del legno e, in base alla relazione di valutazione, i biocidi contenenti tale sostanza possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. L’iscrizione nell’allegato I consente agli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni secondo l’articolo 16, paragrafo 3, assicurando un approccio armonizzato nel mercato dell’Unione.

Ambito di applicazione e prodotto interessato

La disciplina riguarda i biocidi del tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno, con riferimento specifico all’anidride borica, identificata anche come triossido di diboro. L’allegato fissa i dati identificativi del principio attivo, la purezza minima nel biocida immesso sul mercato e le scadenze temporali della misura di iscrizione.

Valutazione del rischio e limiti agli usi autorizzabili

La direttiva evidenzia che sono stati riscontrati rischi inaccettabili per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno trattato esposto agli agenti atmosferici. Per tali utilizzi, l’autorizzazione non deve essere concessa salvo dimostrazione, sulla base di dati concreti, che il prodotto può essere impiegato senza rischi inaccettabili per l’ambiente. Inoltre, poiché a livello comunitario non tutti i possibili scenari di esposizione sono stati valutati, gli Stati membri devono esaminare, caso per caso, le popolazioni e gli scenari non rappresentati in modo sufficiente nella valutazione comunitaria.

Obblighi per gli Stati membri in sede di autorizzazione

Nel rilascio delle autorizzazioni, gli Stati membri devono assicurare che siano adottate misure di riduzione del rischio o condizioni specifiche adeguate. In particolare:

  • per gli usi industriali e professionali, i prodotti autorizzati devono essere impiegati con dispositivi di protezione individuale idonei, salvo prova di mitigazione del rischio con altri mezzi;
  • per il trattamento in situ di legno all’esterno o di legno destinato a essere esposto alle intemperie, l’autorizzazione è preclusa salvo presentazione di dati che dimostrino il rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI, se necessario mediante misure di riduzione del rischio;
  • le etichette e/o le schede di sicurezza devono indicare che il legno trattato industrialmente sia conservato in luogo riparato e/o su supporti rigidi impermeabili, così da evitare lo scolo nel suolo o nelle acque e consentire la raccolta degli eventuali residui.

Iscrizione nell’allegato I: dati tecnici e tempistiche

L’allegato inserisce la voce n. 23 con i seguenti elementi principali:

  • nome comune: anidride borica;
  • denominazione IUPAC: triossido di diboro;
  • numeri di identificazione: CE 215-125-8 e CAS 1303-86-2;
  • purezza minima: 975 g/kg;
  • data di iscrizione: 1 settembre 2011;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 agosto 2013;
  • scadenza dell’iscrizione: 31 agosto 2021;
  • tipo di prodotto: 8.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2010 le misure interne necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1 settembre 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Profili pratici per operatori e professionisti

Per i soggetti che operano nel settore dei biocidi, la direttiva comporta l’ingresso dell’anidride borica tra i principi attivi ammissibili per i preservanti del legno, ma con una disciplina di autorizzazione rigorosa e con specifiche cautele ambientali e operative. In concreto, i dossier autorizzativi dovranno dimostrare la gestione del rischio, la compatibilità con l’uso previsto e, ove necessario, l’adozione di dispositivi di protezione e di istruzioni di impiego idonee a prevenire contaminazioni del suolo e delle acque.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’anidride borica nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo l’allegato della direttiva 2009/98/CE, inserendo la voce n. 23 relativa all’anidride borica (denominazione IUPAC: triossido di diboro; numeri CE 215-125-8 e CAS 1303-86-2).

Ambito di utilizzo e condizioni tecniche del principio attivo

L’iscrizione riguarda il tipo di prodotto 8, preservanti del legno. La purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato è fissata a 975 g/kg. La data di iscrizione è il 1 settembre 2011, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è il 31 agosto 2013 e la scadenza dell’iscrizione è il 31 agosto 2021.

Misure di riduzione del rischio e limiti autorizzativi

Nell’esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono valutare anche popolazioni ed esposizioni non rappresentate in modo rappresentativo nella valutazione comunitaria. L’autorizzazione può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili; in caso contrario, gli Stati membri devono imporre misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi individuati.

Condizioni obbligatorie per le autorizzazioni dei prodotti

Per i prodotti autorizzati per usi industriali e professionali è imposto l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo prova nella domanda che i rischi possano essere ridotti con altri mezzi. Inoltre, non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento in situ di legno in esterno o di legno che sarà esposto agli agenti atmosferici, salvo presentazione di dati che dimostrino la conformità ai requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI, se necessario mediante opportune misure di riduzione del rischio.

Prescrizioni su etichettatura e istruzioni di sicurezza

Per i prodotti autorizzati per uso industriale, etichette e/o schede con istruzioni di sicurezza devono specificare che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e consentire la raccolta degli scoli per riutilizzo o smaltimento.

Recepimento nazionale e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, applicandole dal 1 settembre 2011. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiprodotti chimicitutela ambientalemercato interno

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