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direttiva

Direttiva 2009/99

Direttiva 2009/99/CE della Commissione, del 4 agosto 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 98/8/CE iscrivendo il clorofacinone nell’allegato I, così da consentire l’autorizzazione dei biocidi rodenticidi che lo contengono in tutti gli Stati membri. L’iscrizione è accompagnata da condizioni stringenti di impiego e da misure di riduzione del rischio, motivate dai rischi per animali non bersaglio e, in parte, per l’uomo in caso di incidenti. L’iscrizione è limitata nel tempo a cinque anni e la sua eventuale reiscrizione è subordinata a una valutazione comparativa del rischio.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il clorofacinone nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi), con specifiche misure di riduzione del rischio e durata limitata dell’iscrizione.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 14, ossia ai rodenticidi contenenti clorofacinone, nell’ambito della direttiva 98/8/CE sull’immissione sul mercato dei biocidi. Vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere: adeguare le proprie norme di autorizzazione, modifica o revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale principio attivo, nel rispetto delle condizioni e dei termini fissati dalla direttiva. Non disciplina altri tipi di prodotto, salvo il richiamo ai prodotti contenenti più di un principio attivo per il termine di conformità all’articolo 16, paragrafo 3.

Direttiva 2009/99/CE: iscrizione del clorofacinone nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene nel quadro della disciplina europea sui biocidi per iscrivere il clorofacinone tra i principi attivi autorizzabili. La scelta è motivata dal fatto che la sostanza è ritenuta essenziale per ragioni di salute pubblica e igiene, pur in presenza di rischi da gestire, soprattutto per gli animali non bersaglio e, in caso di incidenti, per i bambini.

Finalità e contesto regolatorio

L’atto modifica la direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, sulla base della procedura di revisione dei principi attivi prevista dal regolamento (CE) n. 1451/2007. Il clorofacinone era già incluso nell’elenco dei principi attivi da esaminare ai fini di un’eventuale iscrizione negli allegati della direttiva 98/8/CE ed è stato oggetto di valutazione per il tipo di prodotto 14, cioè i rodenticidi.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti clorofacinone. Non introduce una disciplina generale per tutti i biocidi, ma incide sulle autorizzazioni dei prodotti che contengono tale principio attivo, imponendo condizioni uniformi agli Stati membri per il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

Iscrizione nell’allegato I e durata limitata

L’allegato della direttiva inserisce una nuova voce, la n. 12, per il clorofacinone nell’allegato I della direttiva 98/8/CE. Sono riportati i dati identificativi del principio attivo:

  • nome comune: clorofacinone;
  • denominazione IUPAC: clorofacinone;
  • numero CE: 223-003-0;
  • numero CAS: 3691-35-8;
  • purezza minima nel biocida immesso sul mercato: 978 g/kg;
  • data di iscrizione: 1º luglio 2011;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 30 giugno 2013;
  • scadenza dell’iscrizione: 30 giugno 2016;
  • tipo di prodotto: 14.

L’iscrizione è espressamente limitata nel tempo a cinque anni. Inoltre, la reiscrizione è subordinata a una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.

Condizioni specifiche e misure di riduzione del rischio

La direttiva richiede che gli Stati membri subordinino le autorizzazioni a una serie di condizioni specifiche, finalizzate a ridurre i rischi per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente. In particolare:

  • nei prodotti diversi dalla polvere tracciante, la concentrazione nominale del principio attivo non può superare 50 mg/kg;
  • sono autorizzati solo prodotti pronti per l’uso;
  • i prodotti da utilizzare come polvere tracciante possono essere commercializzati solo per l’impiego da parte di personale addestrato;
  • i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;
  • l’esposizione primaria e secondaria deve essere ridotta al minimo attraverso tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili, tra cui l’uso esclusivamente professionale, un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e l’obbligo di usare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.

La direttiva distingue tra misure imposte in modo uniforme e ulteriori condizioni che gli Stati membri possono valutare caso per caso in sede di autorizzazione.

Obblighi degli Stati membri e tempi di recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 30 giugno 2010 e applicarle dal 1º luglio 2011. È inoltre richiesto che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono poi trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e coordinamento applicativo

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I considerando evidenziano l’esigenza di applicazione simultanea negli Stati membri, per garantire parità di trattamento dei biocidi sul mercato e il corretto funzionamento del mercato interno dei biocidi. È inoltre previsto un periodo ragionevole prima dell’iscrizione per consentire agli operatori di adeguarsi e per preservare il periodo decennale di protezione dei dati previsto dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE.

Disposizioni principali

Iscrizione del clorofacinone nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva. Il clorofacinone è inserito come principio attivo per il tipo di prodotto 14 (rodenticidi), con numero CE 223-003-0 e numero CAS 3691-35-8.

Obbligo di recepimento e decorrenza applicativa

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 giugno 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1º luglio 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Condizioni specifiche di autorizzazione per i prodotti contenenti clorofacinone

Nell’allegato, gli Stati membri devono assicurare che le autorizzazioni dei prodotti siano soggette a condizioni puntuali: concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti diversi dalla polvere tracciante non superiore a 50 mg/kg; autorizzazione solo di prodotti pronti per l’uso; commercializzazione dei prodotti da impiegare come polvere tracciante solo per personale addestrato; presenza di un agente repulsivo e, se del caso, di un colorante; riduzione al minimo dell’esposizione primaria e secondaria per persone, animali non bersaglio e ambiente mediante tutte le misure idonee disponibili, incluse destinazione ad uso esclusivamente professionale, limite massimo delle dimensioni dell’imballaggio e uso di scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.

Durata dell’iscrizione e riesame

Il clorofacinone è iscritto nell’allegato I dal 1º luglio 2011. Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è fissato al 30 giugno 2013, mentre la scadenza dell’iscrizione è il 30 giugno 2016. La reiscrizione è subordinata, in ragione dei rischi rilevati per gli animali non bersaglio, a una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute pubblicatutela dell’ambientesicurezza dei prodottimercato interno

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