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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04995/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Gli eredi di un contribuente deceduto hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, accogliendo l’appello dell’agente della riscossione, aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto contro una pluralità di estratti di ruolo dai quali risultavano cartelle di pagamento. I ricorrenti sostenevano che l’azione avesse ad oggetto, in sostanza, le cartelle esattoriali mai notificate al dante causa e conosciute solo tramite estratto di ruolo, deducendo violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c., e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2015 sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché il ricorso originario risultava effettivamente proposto avverso gli estratti di ruolo, sia pure per contestare l’eventuale inesistenza o invalidità della notificazione delle cartelle. La Corte ha quindi applicato lo ius superveniens derivante dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite del 2022, secondo cui l’interesse ad agire in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo è una condizione dinamica che deve essere specificamente dimostrata e che, nel caso concreto, non era stata allegata né provata dai ricorrenti. È stata perciò confermata la decisione impugnata, con correzione della motivazione, e le spese sono state integralmente compensate in ragione dello ius superveniens. Inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    È la norma invocata per sostenere l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e delle cartelle ad esso sottese; la Corte non accoglie la censura, valorizzando il diverso assetto derivante dallo ius superveniens.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di interesse ad agire; la Corte ribadisce che, in materia di estratto di ruolo, l’interesse ad agire deve essere specificamente dimostrato.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    La disposizione, introdotta dallo ius superveniens, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; si applica anche ai giudizi pendenti e incide sulla pronuncia.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    Norma introduttiva del comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, applicabile ai processi pendenti.

  • L. n. 215/2021

    Legge di conversione del d.l. n. 146/2021 che ha reso vigente la disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato quale mezzo per il deposito di documentazione in cassazione ai fini della dimostrazione dello specifico interesse ad agire.

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    Evocato in relazione ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nell’interesse della legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’interesse ad agire non è presunto in modo astratto, ma deve essere specificamente allegato e dimostrato in relazione alle ipotesi selezionate dalla disciplina sopravvenuta.
  • Lo ius superveniens che disciplina l’impugnazione della cartella non notificata o invalidamente notificata si applica ai processi pendenti e può incidere sulla decisione anche in cassazione.
  • La condizione dell’azione dell’interesse ad agire ha natura dinamica e può mutare fino al momento della decisione; la sua dimostrazione può avvenire, nel giudizio di legittimità, mediante i mezzi processualmente consentiti.
  • Quando il ricorso originario è stato effettivamente proposto contro l’estratto di ruolo, la censura sull’erronea inammissibilità va respinta se manca la dimostrazione dello specifico interesse ad agire richiesto dalla normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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