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Sentenza

Sentenza del 06/05/2019 n. 78 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego di rimborso dell’IVA relativa al 2003, pari a 32.617,00 euro. L’Agenzia aveva negato il rimborso perché la dichiarazione IVA 2003 non era stata trasmessa telematicamente e il relativo credito era stato utilizzato in compensazione nel 2004, determinando l’iscrizione a ruolo dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni. La società ha sostenuto che il credito risultava comunque effettivamente maturato, come dimostrato da fatture e liquidazioni periodiche, e che l’istanza di rimborso era stata presentata tempestivamente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. Ha inoltre invocato il principio di neutralità dell’IVA.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo provata l’esistenza del credito IVA 2003 mediante la documentazione contabile prodotta. Il precedente giudizio sulla cartella riguardava soltanto l’illegittimo utilizzo del credito in compensazione a causa dell’omessa dichiarazione telematica, non l’esistenza sostanziale del credito; pertanto, su quest’ultimo punto non si era formato alcun giudicato. L’omessa presentazione della dichiarazione impediva l’utilizzo del credito nell’anno successivo, ma non escludeva il diritto alla restituzione dell’IVA oggettivamente non dovuta. L’istanza, presentata entro due anni dal pagamento della cartella, è stata ritenuta tempestiva. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare 32.617,00 euro, oltre agli interessi di legge, nonché a rifondere le spese del grado d’appello, liquidate in 1.000,00 euro oltre IVA e accessori.

Norme richiamate

  • Art. 54-bis del D.P.R. 633/1972

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA; nel caso concreto, il controllo aveva disconosciuto il credito riportato nella dichiarazione dell’anno successivo per mancata presentazione della dichiarazione relativa al 2003.

  • Art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    L’istanza di rimborso è stata ritenuta tempestiva perché presentata entro due anni dal pagamento della cartella e dall’esito del contenzioso relativo alla pretesa tributaria.

  • Art. 6, comma 2, della legge n. 212/2000

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di informazione e comunicazione dell’amministrazione finanziaria, ma non costituisce il fondamento decisivo della pronuncia.

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 6 agosto 2012

    Il contribuente sarà ammesso a presentare istanza di rimborso del credito, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, entro due anni dal pagamento degli esiti della liquidazione ovvero dell’esito del contenzioso relativo alla cartella di pagamento.

    Le eccedenze IVA maturate in annualità con dichiarazione omessa possono essere rimborsate se il contribuente dimostra documentalmente l’effettiva spettanza del credito. L’Ufficio deve effettuare i controlli contabili necessari e la procedura può applicarsi anche quando non sia più esercitabile l’ordinario potere di accertamento sull’annualità.

  • Principio unionale e nazionale di neutralità dell’IVA

    L’IVA deve gravare sul consumatore finale e non sull’impresa che ha sostenuto l’imposta sugli acquisti. Di conseguenza, l’omessa dichiarazione annuale può impedire l’utilizzo immediato del credito, ma non necessariamente la restituzione di somme effettivamente versate in eccedenza, purché il credito sia provato.

  • Art. 210 c.p.c.

    La richiesta di esibizione della dichiarazione cartacea è stata formulata dalla contribuente, ma la decisione si è basata sulla documentazione direttamente prodotta, senza necessità di ordinare l’esibizione all’Ufficio.

Massime di principio

  • La mancata presentazione della dichiarazione IVA può impedire il riporto o l’utilizzo del credito nell’anno successivo, ma non elimina automaticamente il credito sostanziale né il diritto al rimborso, se l’eccedenza è dimostrata con fatture, registri, liquidazioni e altra documentazione contabile attendibile.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve fornire la prova dell’effettiva esistenza e spettanza del credito; il principio di neutralità dell’IVA non sostituisce l’onere probatorio.
  • Un precedente giudizio relativo a una cartella o all’impossibilità di utilizzare un credito non forma necessariamente giudicato sull’esistenza sostanziale del credito, se tale questione non costituiva oggetto della domanda e della decisione.
  • L’istanza di rimborso deve essere presentata, in assenza di termini speciali, entro due anni dal pagamento oppure, se successivo, dal momento in cui si verifica il presupposto per la restituzione, considerando anche l’esito definitivo del contenzioso presupposto.
  • L’amministrazione finanziaria deve verificare concretamente la spettanza del credito e non può respingere automaticamente il rimborso soltanto perché la dichiarazione annuale è stata omessa o trasmessa irregolarmente.
  • Le affermazioni meramente incidentali contenute in una precedente sentenza, non necessarie alla decisione e non riferite al suo effettivo oggetto, non producono di regola un giudicato vincolante su questioni diverse.

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