Sentenza del 06/05/2019 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
TOSAP - Passo carrabile "a raso" - Presupposto impositivo - Non sussiste - Modifica suolo pubblico - Opere visibili - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano impugnato cinque avvisi di pagamento relativi alla TOSAP per gli anni 2012-2016, per un importo complessivo di euro 2.058, sostenendo che i due accessi fossero passi carrabili "a raso", posti su strada privata e privi di opere visibili idonee a determinare un'occupazione permanente o una sottrazione di suolo pubblico all'uso collettivo. La CTP aveva accolto il ricorso. ICA ha impugnato tale decisione sostenendo che gli accessi non fossero a raso, poiché il marciapiede pubblico era stato abbassato e raccordato alla sede stradale per consentire il passaggio dei veicoli, con conseguente modifica visibile del suolo pubblico.
La decisione
Il giudice d'appello ha accolto l'impugnazione di ICA e ha ritenuto legittimi gli avvisi TOSAP. Dalla documentazione fotografica è emerso che il marciapiede, posto a quota superiore rispetto alla strada, era stato modificato e abbassato gradualmente per agevolare l'accesso dei veicoli alle proprietà private. Tale intervento è stato considerato un'opera visibile e incontestabile, idonea a rendere concreta l'occupazione, anche minima, di una superficie pubblica e a sottrarla all'uso generale. Gli accessi non sono quindi stati qualificati come semplici passi carrabili a raso. Il Collegio ha rilevato un possibile dubbio sull'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento, eventualmente il condominio anziché i singoli contribuenti, ma tale questione non era stata specificamente sottoposta al giudizio. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia e per l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
Norme richiamate
Art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
La nozione di passo carrabile comprende non solo manufatti formalmente identificati, ma anche qualsiasi modifica del piano stradale realizzata per agevolare l'accesso dei veicoli a una proprietà privata.
Art. 44, comma 7, D.Lgs. n. 507/1993
La disposizione consente l'esenzione per i semplici accessi carrabili o pedonali a raso, purché non vi siano opere visibili che rendano concreta l'occupazione del suolo pubblico e certa la superficie sottratta all'uso collettivo.
Art. 26, comma 2, del Regolamento TOSAP del Comune di Terni
Ai sensi dell'art. 44 comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
L'esenzione comunale riguarda gli accessi effettivamente a filo con il manto stradale e privi di opere visibili. La presenza di modifiche strutturali del marciapiede o della sede stradale esclude l'applicazione dell'esenzione.
Cassazione, sentenza n. 16733/2007
Sono esclusi dalla tassazione i passi carrabili a raso, privi di una modifica concreta e visibile del suolo pubblico.
Cassazione, sentenza n. 10733/2016
La tassa è collegata all'utilizzazione particolare o eccezionale del bene pubblico da parte del singolo, quale corrispettivo di una concessione reale o presunta, anche in caso di occupazione abusiva; non è indispensabile una totale sottrazione del suolo all'uso collettivo.
Massime di principio
- Un accesso è realmente "a raso" quando il cancello o il portone si apre direttamente sulla strada senza modifiche del marciapiede, del cordolo o del piano stradale.
- Anche una modifica minima del marciapiede, se visibile e funzionale a facilitare il passaggio dei veicoli verso una proprietà privata, può integrare un'occupazione tassabile ai fini TOSAP.
- Non è decisiva la presenza del cartello di passo carrabile: l'obbligo tributario può derivare dalla concreta modifica e utilizzazione particolare del suolo pubblico.
- La superficie occupata non deve necessariamente essere sottratta integralmente all'uso pubblico; è sufficiente un'utilizzazione speciale o privilegiata da parte dei proprietari o fruitori dell'accesso.
- In presenza di accessi condominiali, occorre verificare chi sia il soggetto passivo corretto, potendo assumere rilievo il condominio o il titolare dell'area, anziché i singoli condomini; tale eccezione deve però essere specificamente proposta nel giudizio.
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