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Sentenza

Sentenza del 06/05/2019 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IVA - associazione sportiva - sponsorizzazione e pubblicità - distinzione - detraibilità dell'IVA - conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione contestava il recupero fiscale relativo alla detrazione forfettaria IVA applicata ai ricavi derivanti da attività promozionali. Sosteneva che si trattasse di semplice pubblicità, con conseguente detrazione forfettaria del 50% prevista dal regime della legge n. 398/1991, e non di sponsorizzazione, soggetta alla detrazione ridotta al 10%. L'associazione rilevava inoltre l'assenza di un contratto di sponsorizzazione, la presenza di molteplici imprese inserzioniste e il carattere limitato delle prestazioni, consistenti nell'apposizione di adesivi sulle autovetture o nell'indicazione dei nomi nelle locandine. Contestava anche la sanzione di euro 1.032 per irregolare tenuta della contabilità, sostenendo di avere numerato, conservato e annotato correttamente fatture e registri.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'associazione, confermando la decisione di primo grado e la qualificazione dei ricavi come proventi da sponsorizzazione. Secondo i giudici, la continuità nel tempo della prestazione escludeva il rapporto di mera occasionalità tipico della pubblicità e dimostrava una connessione specifica tra i marchi promossi e gli eventi sportivi. Di conseguenza, era applicabile il limite di detraibilità IVA del 10% previsto per le sponsorizzazioni, oltre alle relative sanzioni. L'associazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • Legge n. 398/1991

    Detrazione forfettaria IVA del 50% sui ricavi da pubblicità e detrazione forfettaria del 10% sui ricavi da sponsorizzazioni, secondo la disciplina applicata nel caso.

    La diversa qualificazione dell'attività come pubblicità o sponsorizzazione incide direttamente sulla percentuale di detraibilità forfettaria dell'IVA.

  • Art. 3, comma 2, lettera c), D.P.R. n. 640/1972

    La sponsorizzazione richiede una relazione di "connessione" con lo spettacolo o l'evento.

    La sponsorizzazione si distingue dalla pubblicità quando tra il marchio promosso e l'evento sportivo esiste uno specifico abbinamento, non una semplice occasione promozionale.

  • Art. 9, comma 3, D.P.R. n. 544/1999

    Obbligo di numerare e conservare le fatture secondo la disciplina applicabile.

    Le associazioni sportive dilettantistiche in regime agevolato devono rispettare gli obblighi documentali e contabili previsti dalla norma.

  • Art. 39, D.P.R. n. 633/1972

    Obblighi di numerazione e conservazione delle fatture ai fini IVA.

    La norma costituisce il riferimento per gli obblighi di conservazione della documentazione fiscale.

  • D.M. 11 febbraio 1997

    Obbligo di annotazione delle operazioni nel registro previsto dalla disciplina agevolata.

    Le fatture e le operazioni devono essere annotate nel registro fiscale prescritto, anche per le associazioni sportive che applicano il regime forfettario.

  • Cassazione, sentenza n. 428/1996

    La sponsorizzazione si distingue dalla mera pubblicità quando tra la promozione di un nome o marchio e l'avvenimento agonistico viene istituito uno specifico abbinamento.

    La pubblicità è caratterizzata da un rapporto di semplice occasionalità con l'evento; la sponsorizzazione, invece, presuppone una connessione qualificata e un abbinamento tra sponsor ed evento.

  • Decreto 10 marzo 2014, n. 55

    Parametri per la liquidazione dei compensi professionali.

    È stato richiamato per la liquidazione delle spese processuali, con le riduzioni previste dalla legge.

Massime di principio

  • Per distinguere pubblicità e sponsorizzazione non è decisiva la denominazione utilizzata dalle parti né la sola presenza o assenza di un contratto formalmente intitolato "sponsorizzazione"; occorre valutare concretamente il contenuto e le modalità dell'attività promozionale.
  • La pubblicità ricorre quando il messaggio commerciale è collegato all'evento solo occasionalmente, come nel caso di cartelli o inserzioni che potrebbero essere presenti in qualunque manifestazione.
  • La sponsorizzazione ricorre quando esiste uno specifico abbinamento tra il marchio o il nome dell'impresa e l'evento, soprattutto se la prestazione è continuativa nel tempo o integra un rapporto stabile con l'organizzazione sportiva.
  • La continuità delle prestazioni costituisce un indice rilevante, anche se non necessariamente esclusivo, per escludere la mera occasionalità e qualificare il rapporto come sponsorizzazione.
  • La qualificazione fiscale produce conseguenze dirette sulla detraibilità forfettaria dell'IVA: in situazioni analoghe è quindi essenziale applicare la percentuale prevista per la sostanza economica del rapporto e non quella corrispondente alla denominazione contrattuale.
  • Le associazioni sportive devono conservare contratti, fatture, registri e documentazione che descrivano puntualmente durata, modalità, corrispettivo e contenuto delle prestazioni, così da poter dimostrare la natura effettiva dell'attività promozionale.
  • La mancata o inesatta osservanza degli obblighi contabili può comportare sanzioni autonome rispetto al recupero dell'IVA, anche quando la controversia principale riguarda la qualificazione dei ricavi.

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