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Sentenza

Sentenza del 06/05/2019 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA, con cui era stato accertato un maggior reddito imponibile di 19.976,00 euro, sostenendo, tra l'altro, la carenza di motivazione della sentenza di primo grado e dell'avviso, l'assenza di un processo verbale di constatazione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, l'invalidità della sottoscrizione dell'atto per asserita mancanza di valida delega, nonché l'erronea qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti anziché come abuso del diritto o sovrafatturazione. La controversia riguardava fatture emesse per l'utilizzo di un immobile che una società aveva preso in locazione e successivamente concesso al contribuente e alla sua società, con una rilevante sproporzione tra il canone pagato al proprietario e quello fatturato all'utilizzatore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello, ritenendo adeguatamente motivata, seppur sinteticamente, la sentenza di primo grado. Ha escluso l'obbligo di redigere un PVC e di instaurare un contraddittorio preventivo generalizzato negli accertamenti cosiddetti "a tavolino", non derivanti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente. Quanto all'IVA, ha affermato che l'omissione del contraddittorio avrebbe potuto determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente avesse indicato concretamente le ragioni difensive idonee a condurre a un esito diverso, onere non assolto. È stata ritenuta valida la sottoscrizione dell'avviso, essendo stata prodotta una delega formale, mentre le contestazioni sulla delega sono state comunque considerate tardive ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, il collegio ha ritenuto provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni, poiché il contribuente non aveva fornito documentazione idonea a giustificare la sproporzione dei corrispettivi e la genericità delle fatture. L'assenza di un autonomo accertamento nei confronti della società per il 2011 non ha inciso sulla legittimità dell'accertamento personale, anche perché l'ufficio aveva trasmesso una notizia di reato alla Procura. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000,00 euro.

Norme richiamate

  • Art. 10-bis, legge n. 212/2000

    La disciplina dell'abuso del diritto non si applica quando l'amministrazione contesta invece operazioni oggettivamente inesistenti; si tratta di fattispecie giuridicamente distinte, con presupposti e garanzie procedurali differenti.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    Il contraddittorio e il termine successivo alla chiusura della verifica sono obbligatori, secondo la decisione, in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali dell'attività, ma non per i controlli documentali svolti a tavolino.

  • Art. 42, DPR n. 600/1973

    L'atto può essere validamente sottoscritto da un funzionario non dirigente se l'amministrazione dimostra l'esistenza di una delega formale conferita dal dirigente a uno specifico funzionario appartenente alla carriera direttiva.

  • Art. 57, D.Lgs. n. 546/1992

    Le nuove eccezioni non proposte in primo grado sono inammissibili in appello; nel caso concreto, la contestazione della delega è stata ritenuta tardiva anche per tale ragione.

  • Art. 8, D.Lgs. n. 74/2000

    La trasmissione della notizia di reato relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti è stata considerata sufficiente a escludere la fondatezza della censura relativa alla mancata contestazione autonoma alla società emittente.

  • Art. 3 della Costituzione

    Il collegio ha escluso che l'assenza di un contraddittorio generalizzato determini, di per sé, una violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015

    Non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi armonizzati come l'IVA, l'omissione può comportare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra concretamente quali argomenti avrebbe prospettato e la loro potenziale decisività.

Massime di principio

  • Negli accertamenti svolti a tavolino, basati su documenti e informazioni senza accessi o verifiche nei locali dell'impresa o del professionista, il contraddittorio preventivo e il PVC non sono normalmente obbligatori, salvo specifiche disposizioni di legge.
  • In materia IVA, non è sufficiente lamentare genericamente l'assenza del contraddittorio: il contribuente deve indicare in giudizio le concrete difese che avrebbe presentato e dimostrare che avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
  • La sproporzione significativa tra costi sostenuti e ricavi fatturati, unita all'assenza di contratti, documentazione e descrizioni specifiche nelle fatture, può fondare la presunzione di operazioni oggettivamente inesistenti.
  • Operazioni inesistenti, abuso del diritto e semplice sovrafatturazione sono qualificazioni differenti; la difesa deve contestare puntualmente la qualificazione utilizzata dall'amministrazione e fornire la documentazione coerente con la ricostruzione alternativa.
  • La validità della firma di un funzionario non dirigente dipende dalla possibilità per l'amministrazione di provare una delega formale e specifica; la contestazione deve essere sollevata tempestivamente, già nel primo grado di giudizio.
  • L'assenza di un autonomo avviso di accertamento nei confronti della società emittente non esclude automaticamente l'accertamento nei confronti del soggetto che ha utilizzato le fatture, se l'amministrazione dispone di elementi probatori autonomi e ha correttamente contestato l'indebita deduzione o detrazione.

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