Sentenza del 06/05/2019 n. 40 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Imposta di registro - Cessione delle quote di partecipazione - Natura intrinseca dell'atto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta qualificazione, ai fini dell’imposta di registro, di una cessione totalitaria di quote di partecipazione effettuata prima del 1° gennaio 2018. L’Amministrazione aveva considerato l’operazione come una cessione indiretta di azienda, valorizzando elementi esterni all’atto, eventuali negozi collegati e l’interesse economico perseguito dalle parti. La decisione ha invece affermato che, alla luce dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986, come modificato dalla legge n. 205/2017 e interpretato autenticamente dalla legge n. 145/2018, l’atto deve essere tassato in base alla sua natura intrinseca e agli effetti giuridici direttamente prodotti, senza riqualificarlo sulla base di elementi estrinseci o dello scopo economico complessivo.
La decisione
La cessione totalitaria delle quote non può essere equiparata, ai fini dell’imposta di registro, a una cessione di azienda. La disciplina introdotta dalla legge n. 205/2017 è stata qualificata come interpretazione autentica dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986 dalla legge n. 145/2018; pertanto, essa si applica anche alle controversie pendenti relative ad atti anteriori al 1° gennaio 2018, purché la questione sia ancora controversa. Ne consegue l’esclusione della riqualificazione dell’atto come cessione di azienda.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per gli atti presentati alla registrazione l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La tassazione deve basarsi sul contenuto giuridico dell’atto registrato e non su elementi esterni, negozi collegati o sugli interessi economici perseguiti dalle parti.
Art. 1, comma 87, lettera a), n. 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Ha modificato l’art. 20 del D.P.R. 131/1986, limitando la possibilità di riqualificare un atto sulla base di elementi estranei all’atto stesso.
Art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Ha stabilito che la modifica dell’art. 20 introdotta dalla legge n. 205/2017 costituisce interpretazione autentica; la disciplina si applica quindi anche alle liti pendenti e agli atti anteriori alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, un atto deve essere qualificato principalmente in base alla sua struttura, al contenuto e agli effetti giuridici immediati, non in base al risultato economico complessivo perseguito dalle parti.
- La cessione totalitaria di quote e la cessione di azienda sono operazioni giuridicamente diverse: la prima trasferisce partecipazioni societarie, mentre la seconda trasferisce direttamente il complesso aziendale. Non possono essere automaticamente equiparate ai fini fiscali.
- Gli elementi esterni all’atto, inclusi contratti collegati, operazioni successive o il collegamento negoziale, non possono essere utilizzati per trasformare la qualificazione giuridica dell’atto registrato, salvo specifiche disposizioni applicabili.
- Una norma qualificata come interpretazione autentica può incidere anche sulle controversie pendenti e sugli atti formati prima della sua entrata in vigore, se la questione interpretativa non è ancora definitivamente decisa.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra la qualificazione civilistica dell’operazione e il suo trattamento fiscale, verificando anzitutto il testo dell’atto e la normativa vigente, comprese eventuali norme di interpretazione autentica.
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