Sentenza del 06/05/2019 n. 734 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda le cartelle di pagamento relative ai contributi di bonifica dovuti per gli anni 2011, 2012 e 2013. I contribuenti contestavano l'esistenza del beneficio derivante dall'attività di bonifica, la genericità della relazione tecnica prodotta dal Consorzio, l'illegittimità degli atti adottati dalla Commissione provvisoria e dal Commissario straordinario e la legittimità costituzionale degli artt. 28 e 29 della legge della Regione Toscana n. 79/2012 per asserita violazione dell'art. 23 Cost. Il Consorzio sosteneva invece che l'immobile fosse incluso nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, che il beneficio fosse esistente o concretamente fruibile e che l'onere di contestare specificamente tali atti gravasse sui contribuenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Consorzio e riformato la sentenza di primo grado, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Ha affermato che la Commissione provvisoria e il Commissario straordinario erano legittimati ad adottare gli atti relativi alla perimetrazione di contribuenza e al piano di classifica. Poiché la cartella richiamava un piano di classifica approvato dall'autorità competente, spettava ai contribuenti contestarne specificamente la legittimità o il contenuto; tale prova non è stata fornita. In materia di difesa idraulica, il beneficio può inoltre ritenersi intrinseco e concretamente fruibile. I contribuenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del grado, liquidate in 700 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 23 della Costituzione
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La norma non impedisce che la disciplina regionale del contributo di bonifica demandi aspetti tecnici ad atti amministrativi, purché la legge individui gli elementi essenziali del tributo. L'imposizione è legittima quando il beneficio per l'immobile sia effettivo o concretamente fruibile.
Art. 2697 del Codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Quando la cartella richiama un piano di classifica approvato dall'autorità competente, il Consorzio non deve fornire ulteriori prove generali oltre alla riferibilità dell'immobile al piano; il contribuente deve contestare specificamente la legittimità o il contenuto del piano e dimostrare l'assenza del beneficio.
Artt. 28 e 29 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 79
Le disposizioni regionali costituiscono la base normativa della contribuzione consortile toscana. La questione di legittimità costituzionale sollevata dai contribuenti è stata ritenuta manifestamente infondata.
Sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018
Il beneficio derivante dall'attività di bonifica è requisito indispensabile per il tributo e non può essere sostituito dalla sola inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza o nel piano di classifica. Tuttavia il beneficio può consistere anche nella fruibilità concreta e non soltanto nella fruizione attuale.
Cassazione civile n. 13130 del 24 maggio 2017
In tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio altrimenti gravando sul consorzio.
Il richiamo al piano di classifica trasferisce sul contribuente l'onere di una contestazione specifica; non sono sufficienti doglianze generiche sull'assenza di beneficio o sulla metodologia del piano.
Cassazione civile n. 7157/2011
In materia di difesa idraulica il beneficio può essere considerato intrinseco, purché collegato alla concreta utilità o fruibilità dell'attività consortile per l'immobile.
Massime di principio
- La semplice inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza non basta da sola: deve esistere un beneficio diretto, specifico e concreto, anche nella forma della fruibilità dell'attività di bonifica.
- Se la cartella richiama un piano di classifica regolarmente approvato, il contribuente deve contestare in modo puntuale la legittimità, i criteri applicati o l'inclusione del proprio immobile; una contestazione generica normalmente non è sufficiente.
- In materia di difesa idraulica, il beneficio può essere ritenuto intrinseco quando l'attività consortile tutela concretamente l'immobile da rischi o dissesti, senza necessità di dimostrare un intervento materiale eseguito ogni anno sul singolo fondo.
- Gli atti adottati da organi commissariali o provvisori possono essere validi se tali organi erano legittimamente incaricati di svolgere le funzioni del Consorzio, comprese la perimetrazione e l'approvazione tecnica del piano di classifica.
- Chi contesta il contributo deve normalmente produrre elementi tecnici specifici, come la mancata inclusione nel perimetro, errori nella classificazione, assenza di collegamento con le opere o inesistenza di qualsiasi beneficio concreto.
- Il giudice tributario può valutare la legittimità della pretesa contributiva e l'esistenza del beneficio, ma non sostituisce il proprio giudizio alle scelte tecniche del piano se queste non sono specificamente impugnate o dimostrate irragionevoli.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 mag 2019Sentenza del 06/05/2019 n. 40 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 6 mag 2019Sentenza del 06/05/2019 n. 78 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 6 mag 2019Sentenza del 06/05/2019 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 6 mag 2019Sentenza del 06/05/2019 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 6 mag 2019Sentenza del 06/05/2019 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 6 mag 2019Sentenza del 06/05/2019 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →