Cassazione Penale, Sentenza n. 46476/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione a seguito della conferma della condanna per lesioni: 1) censura per vizi motivazionali e violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (si contestava che le parole minacciose della parte civile costituissero "fatto ingiusto" idoneo a giustificare l'ira dell'imputata); 2) censura per mancato riconoscimento della prescrizione intervenuta prima della sentenza di secondo grado (interruzione/estinzione del reato).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo in relazione alla valutazione della provocazione ma ha constatato che, in epoca successiva alla sentenza di secondo grado, il reato si è estinto per prescrizione (termine di sette anni e mezzo decorrente dal 2/4/2013, con i 64 giorni di sospensione ex art.83 d.l. n.18/2020 insufficienti a impedirne l'estinzione). Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato; ha altresì annullato la sentenza sugli effetti civili e rinviato la trattazione degli aspetti civili al giudice civile competente.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi utilizzabili in Cassazione alle materie consentite; il ricorso è stato ammesso nei limiti richiesti da tale norma.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con l. 18/12/2020, n.176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con l. 18/12/2020, n.176
Disposizione richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale (procedura telematica/conclusioni scritte in sede di Cassazione durante emergenza COVID).
art. 157, primo comma, cod. pen.
art. 157, primo comma, cod. pen.
Stabilisce i termini di prescrizione del reato; qui utilizzato per calcolare il termine di sette anni e mezzo dalla commissione del reato.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Prevede modalità di calcolo dell'estinzione per prescrizione in relazione alle pene spettanti; combinato con l'art.157 ha determinato il termine applicato.
art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020, n.18, conv. con l. 24/04/2020, n.27
art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020, n.18, conv. con l. 24/04/2020, n.27
Prevede la sospensione di termini processuali durante l'emergenza COVID; considerata per il conteggio della prescrizione (64 giorni) ma non idonea a evitare l'estinzione del reato.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che indica le cause di non punibilità; la Corte ha verificato l'assenza di evidenza di tali cause prima di dichiarare l'annullamento per prescrizione.
art. 622, cod. proc. pen.
Regola gli effetti civili connessi all'annullamento della sentenza penale; la Corte ha disposto l'annullamento sugli effetti civili e il rinvio al giudice civile.
Massime di principio
- La circostanza attenuante della provocazione richiede un "fatto ingiusto altrui" di carattere oggettivo (contrarietà a norme giuridiche, morali e sociali percepite dalla collettività), non valutabile sulla base delle sole convinzioni personali dell'imputato.
- La provocazione non opera se la sproporzione tra il fatto ingiusto e la reazione è così macroscopica da escludere il nesso causale tra provocazione e reazione violenta.
- La prescrizione si calcola normalmente a partire dalla data del reato e può estinguere il reato anche dopo la pronuncia di una sentenza di secondo grado; se il reato è estinto per prescrizione la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio gli effetti penali.
- Le sospensioni dei termini processuali (es. disposizioni emergenziali COVID) vanno considerate nel computo della prescrizione ma potrebbero non impedire l'estinzione del reato se la differenza temporale è insufficiente.
- L'annullamento della sentenza penale per estinzione del reato incide anche sugli aspetti civili: la Cassazione può annullare gli effetti civili e rinviare al giudice civile competente per la decisione sulle pretese risarcitorie.
- Prima di chiedere l'annullamento per prescrizione conviene verificare se esistono cause di non punibilità (art.129 c.2) rilevanti: l'assenza di tali cause rende percorribile la declaratoria di estinzione per prescrizione.
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