Ordinanza n. 190/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 18 novembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro l'accertamento negativo di compatibilità paesaggistica relativo a un abuso edilizio oggetto di domanda di condono
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva realizzato, anteriormente al 2001, un locale di circa 50 mq sulla terrazza sovrastante il proprio appartamento, in ampliamento dell'unità immobiliare sottostante, presentando domanda di condono ai sensi dell'art. 32 della legge n. 326/2003. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina aveva adottato, il 21 marzo 2024, un accertamento negativo di compatibilità paesaggistica dell'abuso, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L'appello cautelare contro la sentenza di rigetto del TAR deduceva, con il primo motivo, la nullità dell'atto per difetto assoluto di attribuzione, la violazione del principio tempus regit actum e la carenza di potere sanzionatorio della Soprintendenza. Con il secondo motivo venivano contestati il parere della Soprintendenza e l'asserita formazione di un provvedimento tacito comunale, invocando l'art. 17-bis della legge n. 241/1990 e il silenzio-assenso previsto dall'art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
La decisione
Il CGARS ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a., perché introduceva questioni mai dedotte in primo grado. Il secondo motivo è stato ritenuto non fondato: l'art. 17-bis della legge n. 241/1990 non si applica, poiché l'istanza alla Soprintendenza era stata presentata dallo stesso interessato e, comunque, il silenzio-assenso generale nei rapporti tra amministrazioni non opera nella disciplina speciale del condono edilizio. Quanto all'asserito silenzio-assenso comunale previsto dall'art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003, la sua formazione presuppone che la domanda di condono sia completa e assistita da tutti i requisiti di accoglibilità; tale completezza non è stata provata. L'assenza di fumus ha comportato il rigetto dell'istanza cautelare e la condanna dell'appellante alle spese della fase incidentale, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello, oggetto della decisione incidentale.
art. 101, comma 1, c.p.a.
Impone di dedurre in appello specifiche censure contro la sentenza impugnata e preclude la proposizione di questioni nuove non dedotte in primo grado; il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per tale ragione.
art. 21-septies l. 241/1990
Invocato dall'appellante per sostenere la nullità dell'accertamento paesaggistico per difetto assoluto di attribuzione, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché nuova.
art. 17-bis l. 241/1990
Il silenzio-assenso nei rapporti tra amministrazioni non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie, sia perché l'istanza era stata presentata dallo stesso privato alla Soprintendenza, sia per la prevalenza della disciplina speciale del condono edilizio.
art. 32 l. 326/2003
Costituisce la disciplina del condono edilizio invocata per l'abuso; il silenzio-assenso comunale previsto dal comma 37 presuppone la completezza della domanda e la sussistenza di tutti i requisiti di accoglibilità.
art. 32, comma 37, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Il silenzio-assenso sulla domanda di condono può operare soltanto se la domanda è completa e assistita da tutti i presupposti di accoglibilità; in mancanza della prova della completezza documentale, non può ritenersi formato.
Massime di principio
- In appello amministrativo è inammissibile il motivo che introduca per la prima volta questioni di nullità, carenza di potere o altri vizi non dedotti nel giudizio di primo grado, in violazione dell'art. 101, comma 1, c.p.a.
- Il silenzio-assenso generale previsto dall'art. 17-bis l. 241/1990 nei rapporti tra amministrazioni non si applica quando la fattispecie è regolata da una disciplina speciale, quale quella prevista per il condono edilizio.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio, previsto dall'art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003, presuppone non solo il decorso del termine, ma anche la completezza della domanda e la sussistenza di tutti i requisiti necessari alla sua accoglibilità; la formazione del titolo tacito non può essere riconosciuta in assenza della prova di tali presupposti.
- Nella fase cautelare d'appello, la mancata dimostrazione del fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda di sospensione della sentenza impugnata.
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