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Sentenza

Sentenza n. 267/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione direttoriale del Dipartimento Sanità Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022 e dei relativi allegati, ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 6.7.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022); - del Decreto del Ministro della Salute del 6.10. 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022); - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022, nonché le deliberazioni e gli atti adottati dalle Amministrazioni Sanitarie, nessuno escluso, ed in particolare, le deliberazioni di D. G. della Asl 01 Avezzano Sulmona L'Aquila n. 1493 del 22.8.2019 (“Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018”) e n. 2110 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”); della ASL 02 Lanciano Vieste Chieti n. 373 del 13.8.2019 (“Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” e n. 1601 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”); della ASL 03 Pescara n. 1043 del 22.8.2019 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”) e n. 1708 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”); della ASL 04 Teramo n. 1513 del 22.8.2019 (“Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”) e n. 1994 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”)”, come richiamate nella determinazione direttoriale regionale n. DPF/121 del 13.12.2022, nonché la non conosciuta “relazione rimessa con nota prot.n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità, con la quale si significa la compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022” e la pure sconosciuta nota 10.11.2022 del Dipartimento sanità come richiamate nella determinazione direttoriale regionale n. DPF/121 del 13.12.2022;

Giustizia amministrativa202300060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi al ripiano pro quota del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusa la determinazione direttoriale regionale di richiesta del pagamento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione direttoriale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo e gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo in Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli atti di ricognizione del fatturato adottati dalle aziende sanitarie, contestando la pretesa di ripiano pro quota del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018. Dal testo della sentenza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo introdotto dall'art. 7 del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, versando alla Regione il 25 per cento dell'importo richiesto, pari a euro 1.228,00, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'adesione della ricorrente alla definizione agevolata prevista dall'art. 7 del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, e del pagamento della quota ridotta del 25 per cento dell'importo indicato nel provvedimento regionale. La disposizione applicata stabilisce che tale pagamento determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi promossi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Le amministrazioni costituite non si sono opposte. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    le aziende fornitrici di dispositivi medici che avessero proposto ricorso avverso i provvedimenti regionali e provinciali avrebbero potuto estinguere l'obbligazione mediante versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disposizione comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato contro i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite.

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamato quale fondamento del sistema dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del relativo ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel rito della decisione adottata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di dispositivi medici che abbiano impugnato i provvedimenti di ripiano di definire l'obbligazione mediante pagamento di una quota ridotta e stabilisce che tale pagamento determina la cessazione della materia del contendere, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere se l'impresa dimostra di avere aderito al regime e di avere effettuato il versamento previsto.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, per effetto del pagamento agevolato previsto dalla legge, venga meno l'interesse concreto alla decisione sull'impugnazione degli atti relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici.
  • In presenza della specifica previsione normativa che collega il pagamento ridotto alla definizione del giudizio, le spese di lite possono essere compensate tra le parti secondo quanto stabilito dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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