Sentenza n. 1930/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 498/2025 pubblicata in data 03.02.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 498/2025, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per l'anno scolastico 2024-2025 e condannato il Ministero al pagamento di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 498/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2024-2025, con condanna del Ministero al pagamento di 500 euro. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale e chiesto il rilascio della carta docente. Il TAR ha precisato che il giudizio non comprendeva l’ottemperanza relativa alle spese di lite liquidate nella sentenza civile, poiché distratte in favore del difensore e non oggetto dell’azione proposta. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l’esistenza o l’ammontare del credito, né ha fornito indicazioni sull’esecuzione. È inoltre risultato decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e accertato l’inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente per compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio sono state compensate, poiché la ricorrente aveva depositato la prova della notificazione del titolo solo dopo il rilievo d’ufficio della questione ai sensi dell’art. 73 c.p.a., determinando una dilatazione dei tempi processuali.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l’anno scolastico 2024-2025
La disposizione costituisce il fondamento del diritto al beneficio della carta docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, unitamente alla notifica e al passaggio in giudicato del titolo, consente di accertare l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di pagamento.
art. 73 c.p.a.
Il rilievo d’ufficio della questione relativa alla prova della notificazione del titolo ha consentito al giudice di sollecitare il deposito della documentazione; il comportamento processuale conseguente è stato valutato ai fini della compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, unitamente al passaggio in giudicato e alla rituale notificazione del titolo, consente di accertare l’inottemperanza dell’amministrazione in assenza di pagamento, anche parziale.
- Quando l’amministrazione non contesta né l’esistenza né l’ammontare del credito risultante dal titolo esecutivo e non fornisce indicazioni sull’esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato con la sentenza.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare contestualmente un commissario ad acta, individuando anche la facoltà di delega e il termine entro cui procedere agli adempimenti necessari.
- L’oggetto del giudizio di ottemperanza è delimitato dalle obbligazioni specificamente azionate: le spese di lite distratte in favore del difensore non sono comprese se l’azione esecutiva non è stata proposta anche per tale capo del titolo.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal comportamento processuale della parte ricorrente che abbia prodotto tardivamente, solo dopo un rilievo d’ufficio, la prova della notificazione del titolo, causando una dilatazione dei tempi di definizione del giudizio.
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