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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13402/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui il concessionario della riscossione ha liquidato la TARSU per l’anno 2013 sugli immobili della società contribuente, contestando l’omessa denuncia di alcune aree. In primo grado la pretesa era stata respinta, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello del concessionario ritenendo provata l’estensione delle superfici tassabili sulla base di una scheda di rilevazione comunale e di una planimetria fornita dalla stessa società, senza che quest’ultima avesse offerto prova contraria adeguata. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la pretesa tributaria sulla base di una scheda di censimento non sottoscritta dalla contribuente e di una planimetria contestata, attribuendo alla scheda valore probatorio non corretto; (2) violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 24 Cost., per asserita motivazione criptica, omessa o insufficiente, lamentando anche che la CTR avesse considerato asseverata una planimetria che sarebbe stata invece solo una copia fotostatica di uno stralcio priva di certa paternità e che la motivazione fosse ambigua nell’uso dei termini ricorrente/appellante.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha escluso sia il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., sia quello dell’art. 116 c.p.c., sia la violazione dell’art. 2697 c.c., osservando che la CTR ha fondato la decisione su prove ritualmente acquisite e liberamente valutate, attribuendo rilievo alla scheda di rilevazione e alla planimetria prodotta dalla stessa contribuente, nonché alla mancata prova contraria. Ha inoltre ritenuto assorbita la censura sulla supposta asseverazione della planimetria e infondata la doglianza di motivazione insufficiente, ricordando che il vizio di insufficienza motivazionale non è più autonomamente deducibile al di fuori dei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha infine chiarito che, nel testo della sentenza impugnata, il termine appellante si riferiva al concessionario e ricorrente alla contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L’indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda è sufficiente se gli stessi sono individuati con precisione; non è richiesto che siano richiamate giurisprudenza o massime a sostegno dei motivi.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fonti di prova inesistenti; non quando si contesti il diverso apprezzamento o la diversa forza persuasiva attribuita alle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o applica una regola di valutazione non corretta; non è censurabile in cassazione il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice ripartisce l’onere della prova in modo errato tra fatti costitutivi ed eccezioni, non se valuta in modo non condiviso l’esito dell’istruttoria.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Il vizio motivazionale non può essere dedotto come mera insufficienza della motivazione al di fuori dei rigorosi limiti del vizio di motivazione ancora ammesso in cassazione.

  • art. 24 Cost.

    La doglianza richiamata dalla ricorrente è stata respinta perché la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di comprendere il percorso logico e le parti processuali cui si riferivano i termini usati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per far valere in cassazione la violazione di norme di diritto, ma non per ottenere un nuovo giudizio sul merito della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non consente di censurare la sentenza per mera asserita insufficienza della motivazione quando il vizio non integra una nullità processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è oggi ammesso solo nei limiti rigorosi previsti dalla norma, non per contestare la sufficienza della motivazione in sé.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non acquisite al processo o informazioni non riconducibili alla fonte probatoria; non è sufficiente lamentare una valutazione delle prove ritenuta sbagliata.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca a una prova un regime di efficacia legale diverso da quello previsto o disattenda una specifica regola legale di valutazione; non può essere usata per contestare il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. presuppone un errore nella ripartizione formale dell’onere probatorio tra le parti, non la mera insoddisfazione per il modo in cui il giudice ha ritenuto assolto o non assolto tale onere nel caso concreto.
  • In cassazione non è deducibile la semplice insufficienza della motivazione come vizio autonomo, se non nei limiti attualmente consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.; il controllo di legittimità non si traduce in un nuovo esame del merito.
  • Quando la decisione di merito si fonda su documenti e risultanze istruttorie introdotti dalle parti, il giudice può attribuire a tali elementi valore probatorio liberamente apprezzabile, purché non li trasformi in prove legali e renda comprensibile il ragionamento decisorio.
  • Se la sentenza di merito identifica chiaramente le parti processuali tramite il contesto, l’uso di espressioni sintetiche o talvolta ambigue non integra di per sé nullità della motivazione ove sia comunque possibile ricostruirne il significato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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