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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23693/2020 del 28/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la erronea interpretazione data dalla CTR Campania/CTR di primo grado che aveva ammesso la "prenotazione a debito" del contributo unificato a favore della concessionaria (Equitalia) anche nei giudizi tributari relativi all'an della pretesa impositiva. Il MEF sosteneva che l'art. 48 del d.P.R. 602/1973 riguarda i procedimenti di riscossione coattiva e non può essere esteso ai giudizi tributari che non costituiscono esercizio dell'attività esecutiva, e che comunque la prenotazione a debito prevista dal d.P.R. 115/2002 opera solo per le "amministrazioni pubbliche" espressamente ammesse dalla legge, non per il concessionario alla riscossione come Equitalia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando l'originario ricorso proposto da Equitalia Sud S.p.A. La Corte ha ritenuto che: (i) l'art. 48 d.P.R. 602/1973 si riferisce ai tributi ed agli atti giudiziari "in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva" e può comprendere attività preliminari e propedeutiche all'esecuzione, ma (ii) la prenotazione a debito del contributo unificato prevista dal d.P.R. 115/2002 opera solo nei processi "in cui è parte l'amministrazione pubblica" e tale nozione richiede un concreto riconoscimento normativo che non sussiste per il concessionario alla riscossione; inoltre, quando il concessionario agisce in senso difensivo o come semplice parte non assimilabile all'amministrazione pubblica ammessa, deve essere assoggettato alle ordinarie regole sul contributo unificato. Per tali ragioni l'esonero invocato da Equitalia non poteva trovare applicazione e le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 48

    "Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario."

    La Corte interpreta l'art. 48 come norma riferita al procedimento di riscossione coattiva, comprendente anche le attività preliminari e propedeutiche all'esecuzione, ma destinata al recupero delle tasse e diritti per atti giudiziari nelle procedure di riscossione delle imposte; non costituisce una deroga generale alla disciplina del contributo unificato a favore del concessionario.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 157

    "In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia."

    Stabilisce che la annotazione come prenotati a debito è posta a carico del concessionario nella "procedura esecutiva"; la Corte distingue tra procedura esecutiva e procedimento di riscossione coattiva ma riconosce che quest'ultimo include atti preparatori; tuttavia la norma non conferisce automaticamente al concessionario lo status soggettivo necessario per la prenotazione a debito prevista dall'art. 158/115.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 158

    "Nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; [...]"

    La prenotazione a debito del contributo unificato opera nel processo "in cui è parte l'amministrazione pubblica"; la Corte ne ricava che lo status soggettivo (essere amministrazione dello Stato o altra amministrazione ammessa dalla legge) è requisito essenziale per l'esonero e il meccanismo di prenotazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 3, lett. q)

    "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico; [...]"

    Fornisce la definizione soggettiva di "amministrazione pubblica" ammessa alla prenotazione a debito; la Corte ne trae la conseguenza che il concessionario alla riscossione non è automaticamente ricompreso senza un esplicito intervento legislativo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 11

    "Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno."

    Conferma che la prenotazione a debito trova applicazione secondo categorie tassative previste dalla legge (amministrazioni espressamente ammesse, parti con patrocinio a spese dello Stato, ecc.), rinforzando l'idea che il concessionario non è di per sé destinatario dell'agevolazione.

Massime di principio

  • La prenotazione a debito del contributo unificato ex art. 48 DPR 602/1973 riguarda l'ambito della riscossione coattiva e può comprendere atti preliminari strumentali all'esecuzione, ma non comporta automaticamente un esonero generale del concessionario dal pagamento del contributo unificato.
  • L'applicabilità della prenotazione a debito prevista dal d.P.R. 115/2002 dipende anche dallo status soggettivo della parte: essa opera nei processi "in cui è parte l'amministrazione pubblica" intesa secondo la definizione normativa; un concessionario alla riscossione non è automaticamente equivalente a tale amministrazione salvo disposizione di legge.
  • Se il concessionario si limita a difendere la pretesa impositiva nell'ambito di un giudizio tributario connesso alla riscossione coattiva (es. opposizione ad una cartella), l'atto può essere considerato "occasionato" dal procedimento di riscossione; tuttavia l'esonero dal contributo richiede il requisito soggettivo previsto dalla normativa sul contributo unificato.
  • Se il concessionario agisce come ricorrente per impugnare atti impositivi (ossia non nell'esercizio tipico dell'attività esecutiva), quel comportamento non è compatibile con la ratio dell'art. 48 e il concessionario dovrà soggiacere alle ordinarie regole sul contributo unificato come qualsiasi altro privato.
  • In assenza di un chiaro intervenuto normativo che equipari il concessionario all'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, i giudici devono negare l'esonero e, in caso di questione giuridica nuova, possono compensare le spese di lite.

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