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Sentenza

Sentenza n. 1051/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto del primo agosto 2025 emesso dal Comando Legione Carabinieri Veneto di Padova della richiesta di aspettativa avanzata dal ricorrente in data 19 luglio 2025 per la sola frequenza del corso di formazione nella Polizia di Stato; - della comunicazione del 15 luglio 2025 del medesimo Comando Carabinieri richiamata nel provvedimento principale; - di ogni atto presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202501245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’aspettativa richiesta per frequentare il corso di formazione per la nomina a vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, con richiamo alla precedente comunicazione del Comando del 15 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, carabiniere scelto risultato settimo nella graduatoria del concorso per 177 posti di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato nel settore della sicurezza cibernetica, era stato convocato per frequentare dal 1° settembre 2025 al 15 giugno 2026 il relativo corso di formazione. Aveva chiesto il 19 luglio 2025 di essere collocato in aspettativa, invocando l’art. 18, comma 2, del bando e l’art. 28 della legge n. 668/1986. Il Comando Legione Carabinieri Veneto aveva respinto la richiesta il 1° agosto 2025, ritenendo che l’Arma, in quanto Forza armata e non «Corpo di polizia a ordinamento militare», non rientrasse nell’ambito applicativo della disposizione e che l’art. 884 del codice dell’ordinamento militare non contemplasse l’aspettativa richiesta. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa di settore. L’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il ricorso è accolto e il diniego è annullato. Il TAR ha ritenuto fondata la censura di violazione dell’art. 18, comma 2, del bando, attuativo dell’art. 28 della legge n. 668/1986. Quest’ultima disposizione, interpretata in modo costituzionalmente orientato, si applica a tutte le forze di polizia, anche se non formalmente costituite in «Corpi»: l’Arma dei Carabinieri è infatti forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza e non può essere esclusa dal beneficio, attribuito anche alla Guardia di finanza, per la sola differenza di denominazione o di collocazione ministeriale, pena una disparità di trattamento non giustificata ai sensi dell’art. 3 Cost. Il richiamo all’art. 884 del codice dell’ordinamento militare è stato giudicato apodittico quanto all’inapplicabilità dell’aspettativa per motivi privati prevista dagli artt. 884, comma 2, lett. c), e 901; inoltre, l’incompatibilità prevista dall’art. 894 non osta all’aspettativa, poiché l’assunzione nel nuovo ruolo e lo svolgimento della diversa professione si verificano solo dopo il superamento del corso e la firma del nuovo contratto. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 2, del bando di concorso

    “I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981 e 28 della legge n. 668 del 1986”.

    La clausola del bando attua la disciplina legislativa dell’aspettativa per la frequenza del corso e va applicata anche al vincitore appartenente all’Arma dei Carabinieri.

  • art. 28 l. 10 ottobre 1986, n. 668

    Un’interpretazione costituzionalmente orientata non consente, tuttavia, di escludere dall’aspettativa la sola Arma dei Carabinieri includendovi, invece, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria per la sola ragione che questi ultimi, oltre a essere forze di polizia, sono anche costituiti in “Corpi”, pena l’evidente violazione dell’art. 3 della Costituzione.

    La previsione dell’aspettativa per la frequenza del corso si estende a tutte le forze di polizia, compresa l’Arma dei Carabinieri, senza che la diversa denominazione formale rispetto agli altri Corpi di polizia possa giustificare un trattamento deteriore.

  • art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121

    L’Arma dei Carabinieri è, dunque, oltre che Forza armata, forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza.

    La qualificazione dell’Arma come forza di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza sostiene la sua inclusione nell’ambito applicativo dell’art. 28 della legge n. 668/1986.

  • art. 155 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    L’Arma dei Carabinieri è, dunque, oltre che Forza armata, forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza.

    La natura dell’Arma quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza impedisce di escluderla dal beneficio riconosciuto alle altre forze di polizia.

  • art. 3 Cost.

    Un’interpretazione costituzionalmente orientata non consente, tuttavia, di escludere dall’aspettativa la sola Arma dei Carabinieri includendovi, invece, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria per la sola ragione che questi ultimi, oltre a essere forze di polizia, sono anche costituiti in “Corpi”, pena l’evidente violazione dell’art. 3 della Costituzione.

    Escludere l’Arma dei Carabinieri dall’aspettativa riconosciuta alle altre forze di polizia sulla sola base della sua mancata qualificazione formale come «Corpo» determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento.

  • art. 894 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    In disparte il fatto che la norma fa salvi i casi previsti da disposizioni speciali, il Collegio condivide quanto già osservato in materia dal T.A.R. Lazio, Latina, con sentenza n. 423 del 2022, allorquando afferma che l’assunzione in servizio avviene solo all’esito positivo della frequentazione del corso di formazione e alla firma del nuovo contratto, configurandosi solo in tale ipotesi lo svolgimento di altra professione.

    Il divieto di esercitare un’altra professione durante il servizio militare non impedisce l’aspettativa per il corso: la nuova assunzione e l’inizio della diversa attività si producono soltanto dopo il superamento del corso e la firma del nuovo contratto.

Massime di principio

  • La disciplina che colloca in aspettativa, per la durata del corso, i vincitori appartenenti alle forze di polizia che frequentano un corso di formazione per l’accesso a una diversa qualifica si applica anche agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri: la mancata costituzione dell’Arma in un «Corpo» non giustifica l’esclusione quando essa è, secondo la legge, forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza.
  • La previsione dell’aspettativa per la frequenza del corso deve essere interpretata in modo da evitare una disparità di trattamento tra forze di polizia che si trovano in posizione comparabile; la diversa collocazione ministeriale o la diversa denominazione formale non costituiscono, da sole, ragioni sufficienti per negare il beneficio.
  • L’incompatibilità tra la professione militare e l’esercizio di un’altra professione non osta all’aspettativa per frequentare un corso propedeutico a una nuova nomina quando l’assunzione nel nuovo ruolo e l’effettivo svolgimento della diversa professione avvengono solo dopo il positivo completamento del corso e la sottoscrizione del nuovo contratto.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiProporzionalità e ragionevolezza

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