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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18/2023 del 02/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Rosa era stato condannato con pena sospesa subordinata al pagamento di euro 9.500 a favore delle persone offese. Il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione perché il condannato non aveva adempiuto l'obbligo risarcitorio entro il termine ritenuto rilevante (la data di passaggio in giudicato). Dopo il pagamento intervenuto successivamente al giudicato, il difensore ha chiesto la revoca in autotutela dell'ordinanza di revoca della sospensione; il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo irrilevante l'adempimento tardivo. De Rosa ha impugnato tale ordinanza in Cassazione, deducendo che il termine utile per il pagamento doveva essere valutato alla udienza camerale fissata per la revoca della sospensione e che, non essendo stata comunicata o fissata tale udienza, il pagamento doveva ritenersi tempestivo.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo esame in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti. La Corte ha censurato il rigetto de plano dell'istanza da parte del giudice dell'esecuzione, perché non ricorrevano i presupposti per una pronuncia di inammissibilità o per il rigetto senza esame collegiale (l'istanza non era manifestamente infondata né mera riproposizione), e ha richiamato l'esistenza di orientamenti contrastanti sulla determinazione del termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio in caso di sospensione condizionale della pena; ha indicato altresì che il termine va fissato dal giudice in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione, e che in mancanza di fissazione il termine coincide con i termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 c.p.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    "per difetto delle condizioni di legge" e "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi"

    Il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza de plano solo se emerge la manifesta infondatezza o la mera reiterazione; in assenza di tali condizioni l'istanza va esaminata in camera di consiglio nel contraddittorio

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce la procedura da seguire per l'esame dell'istanza in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; la Cassazione ha disposto il rinvio per nuovo esame secondo questa procedura

  • art. 163, cod. pen.

    La Corte richiama che, se il termine per l'adempimento dell'obbligo a cui è subordinata la sospensione non è fissato dal giudice, esso può coincidere con i termini di prescrizione previsti dall'art. 163 (cinque o due anni), seguendo l'orientamento indicato dalle Sezioni unite

  • Sezioni Unite della Cassazione, udienza 23 giugno 2022 (orientamento richiamato)

    "nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va individuato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello della esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen."

    Le Sezioni unite risolvono il contrasto giurisprudenziale stabilendo che il termine per adempiere l'obbligo risarcitorio è un elemento essenziale della sospensione condizionale e deve essere fissato esplicitamente; se non fissato, si ricorre ai termini previsti dall'art. 163 c.p.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può rigettare de plano un'istanza che non sia manifestamente infondata o mera riproposizione: in presenza di fatti nuovi la richiesta va esaminata in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti (art. 666 c.p.p.).
  • Il termine per adempiere l'obbligo cui è subordinata la sospensione condizionale della pena è elemento essenziale dell'istituto e deve essere indicato in sentenza; se non lo è, va fissato dal giudice dell'impugnazione o, in mancanza, dal giudice dell'esecuzione.
  • Se il termine non è stato fissato dal giudice, può farsi riferimento ai termini indicati dall'art. 163 c.p. (cinque o due anni) per determinare la scadenza dell'obbligo risarcitorio.
  • Un pagamento intervenuto dopo il passaggio in giudicato ma prima di un esame collegiale e del contraddittorio può costituire fatto nuovo rilevante che impone la riapertura dell'istruttoria o l'esame dell'istanza da parte del giudice in camera di consiglio.
  • Nelle situazioni similari, i difensori devono documentare tempestivamente ogni fatto nuovo (es. quietanze di pagamento) e sollecitare l'esame collegiale se il giudice dell'esecuzione tende a dichiarare l'inammissibilità senza contraddittorio.

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