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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30907/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un precetto di pagamento intimato dalla parte ricorrente alla banca resistente per euro 2.568,34, fondato su un assegno circolare risultato insoluto. La banca ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.; il Giudice di pace ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il titolo posto a base del precetto era stato nuovamente sottoposto a sequestro penale dopo un precedente dissequestro, con compensazione delle spese. Il Tribunale ha confermato. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) ha denunciato violazione di legge e omesso esame, sostenendo che il titolo fosse efficace al momento della notifica del precetto e che quindi non potesse dirsi cessata la materia del contendere; 2) ha invocato l'art. 55 d.lgs. 159/2011, sostenendo che il sequestro avrebbe dovuto determinare solo la sospensione dell'efficacia del precetto e del diritto di procedere esecutivamente, non la cessazione della materia del contendere, con conseguente condanna della banca alle spese per soccombenza virtuale; 3) ha dedotto che la cessazione della materia del contendere non avrebbe potuto essere dichiarata senza richiesta concorde delle parti e che, comunque, il sequestro del titolo ne avrebbe solo inibito temporaneamente la circolazione. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva fondato la decisione non solo sul sequestro, ma anche sul successivo pagamento della provvista all'amministratore giudiziario, circostanza che aveva definitivamente fatto venir meno l'interesse delle parti alla decisione sull'opposizione e alla stessa verifica della regolarità degli atti esecutivi preliminari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, fondata su un fatto sopravvenuto che aveva eliminato l'interesse a decidere. Ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il secondo motivo perché introduceva una questione nuova non risultante trattata nei gradi di merito e comunque errava nell'applicare l'art. 55 d.lgs. 159/2011 a una fase in cui non era ancora iniziata alcuna procedura esecutiva, essendo il precetto un atto stragiudiziale. Ha ritenuto infondato il terzo motivo sia perché la cessazione della materia del contendere opera oggettivamente quando sopravviene il difetto di interesse, sia perché il tribunale aveva valorizzato anche l'avvenuto pagamento della somma al custode/amministratore giudiziario, con definitiva caducazione dell'efficacia esecutiva del titolo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come norma posta a base dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla banca contro il precetto.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato come ulteriore base dell'opposizione agli atti esecutivi relativa al precetto.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare il difetto di interesse e la cessazione della materia del contendere.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma ritenuto non decisivo perché la ratio della sentenza impugnata era diversa.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso quale parametro sulla valutazione delle risultanze di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel ricorso quale parametro sulla valutazione delle prove.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    usato dalla ricorrente per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    usato dalla ricorrente per dedurre omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 55 d.lgs. 159/2011

    la Corte afferma che, anche a volerlo ritenere applicabile, riguarda la sospensione delle sole procedure esecutive già in corso e vieta l'inizio di nuove procedure; non consente la sospensione dell'efficacia del precetto in assenza di pignoramento.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte rileva che la questione nuova sulla sospensione dell'efficacia del precetto non era stata adeguatamente localizzata negli atti.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla regolazione delle spese, poi poste a carico della soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata d'ufficio quando, nel corso del giudizio, sopravvenga un fatto che elimini definitivamente l'interesse delle parti alla decisione, indipendentemente da una richiesta concorde delle stesse.
  • Nel giudizio di legittimità la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su un fatto sopravvenuto decisivo diverso da quello valorizzato dal ricorrente.
  • Una questione nuova non trattata nei gradi di merito e che richieda accertamenti di fatto non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione, soprattutto se il ricorrente non ne indica la precisa deduzione processuale ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • L'art. 55 d.lgs. 159/2011, anche ove applicabile, opera sulle procedure esecutive già iniziate e non consente di qualificare il mero precetto come procedura esecutiva pendente; in mancanza di pignoramento non vi è spazio per una sospensione dell'esecuzione.
  • Se il titolo esecutivo perde definitivamente efficacia per effetto di un fatto sopravvenuto, e la somma è stata comunque acquisita dall'autorità procedente nel procedimento di prevenzione, viene meno il diritto di procedere ad esecuzione forzata e, conseguentemente, l'interesse alla decisione sull'opposizione al precetto.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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