Cassazione Penale, Sentenza n. 2014/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare a suo carico per i reati di usura aggravata, sostenendo che la pronuncia del G.U.P. che aveva dichiarato nulla la richiesta di rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. aveva fatto regredire il procedimento alla fase delle indagini e imponeva il previo interrogatorio dell'indagato su tutte le contestazioni. Il Pubblico Ministero, invece, dopo la separazione dei procedimenti ex art. 453, comma 1‑bis c.p.p., aveva chiesto l'emissione del decreto di giudizio immediato per i soli reati oggetto della misura cautelare senza nuovo interrogatorio, sicché il ricorrente denunciava la nullità del decreto di giudizio immediato e la perdita di efficacia della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo e manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la separazione dei procedimenti da parte del P.M. e conforme all'art. 453, comma 1‑bis, la richiesta di giudizio immediato per i reati oggetto del provvedimento coercitivo. Ha inoltre affermato che l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. soddisfa il requisito di cui alla disciplina del giudizio immediato e che la nullità del decreto di giudizio immediato è ipotesi eccezionale e non ricorrente nel caso di specie. Per tali ragioni il decreto di giudizio immediato non è stato ritenuto nullo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 453 c.p.p. (commi 1‑bis e 2)
Consente la separazione dei procedimenti e disciplina la richiesta di giudizio immediato per alcune imputazioni; la Corte ha ritenuto che, ricorrendone i presupposti, il P.M. abbia legittimamente chiesto il decreto di giudizio immediato per i reati oggetto della misura cautelare
art. 294 c.p.p.
L'interrogatorio di garanzia previsto da questa norma è considerato idoneo a soddisfare il requisito richiesto ai fini della legittimità della richiesta di giudizio immediato, perché assicura all'indagato la possibilità di addurre elementi a sua difesa
art. 415‑bis c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla fase procedurale successiva alla notifica dell'avviso di garanzia; la regressione del procedimento a seguito della declaratoria di nullità del rinvio a giudizio ricondurrebbe il procedimento alla fase successiva all'avviso
art. 416 c.p.p. (comma 1)
Norma che disciplina la nullità di atti; il ricorrente ha invocato una nullità ai sensi di questa disposizione, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza rispetto al decreto di giudizio immediato
art. 512‑bis c.p.
Rilevante perché la nullità dichiarata dal G.U.P. riguardava la richiesta di rinvio a giudizio per il reato previsto da questa norma, evento che secondo la difesa avrebbe imposto un nuovo interrogatorio
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La separazione dei procedimenti da parte del P.M. è legittima quando sussistono i presupposti previsti dall'art. 453 c.p.p. e permette di chiedere il giudizio immediato per alcune imputazioni anche se altre sono rimaste in una fase diversa
- L'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. può valere come interrogatorio richiesto ai fini della legittimità della richiesta di giudizio immediato, salvo che emergano fatti nuovi e decisivi successivi che rendano necessario un nuovo interrogatorio
- La nullità del decreto di giudizio immediato è un'ipotesi limitata e va provata con riferimenti precisi alle cause tassative di nullità previste dalla legge; eccezioni generiche sulla regressione del procedimento non bastano
- Chi propone ricorso con argomentazioni già valutate e ritenute infondate rischia l'inammissibilità e la condanna per spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la novità e la fondatezza dei motivi prima di proporre impugnazioni
- Se la difesa ritiene necessario un ulteriore interrogatorio deve dimostrare l'esistenza di nuovi elementi probatori successivi all'interrogatorio già effettuato che giustifichino la richiesta
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