DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2026, n. 51
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto adegua la normativa italiana al regolamento UE 2023/2411 sulle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali. Disciplina domanda, esame, opposizione, registrazione, protezione temporanea, modifiche e cancellazione delle IGP, controlli e sanzioni. Prevede anche una procedura transitoria per i nomi esistenti entro 90 giorni dall’entrata in vigore, con comunicazione UE entro il 2 dicembre 2026.
Adeguamento nazionale sulla protezione delle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali
Protezione delle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali
Il decreto adegua l’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2023/2411 in materia di protezione delle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali. Definisce autorità competenti, procedura di registrazione, opposizione, modifiche, cancellazione, controlli e regime sanzionatorio.
Ambito di applicazione e definizioni
Il provvedimento si applica alla disciplina nazionale necessaria per attuare il regolamento (UE) 2023/2411. Vengono richiamate e integrate le definizioni europee, con precisazione dei soggetti e degli organismi rilevanti per la procedura.
- Il Ministero delle imprese e del made in Italy è l’autorità competente nazionale.
- La DGPI-UIBM gestisce operativamente la fase nazionale.
- Per “richiedente” si intendono associazioni di produttori, singoli produttori che rispettano i requisiti europei e altri soggetti legittimati.
- Sono disciplinare e documento unico i documenti previsti dal regolamento UE.
Procedura di registrazione: deposito ed esame nazionale
Le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti sono depositati esclusivamente tramite il portale telematico della DGPI-UIBM. Al deposito viene rilasciata ricevuta con numero e data di riferimento.
La domanda di registrazione deve essere presentata dal richiedente con indicazione del domicilio per le comunicazioni e notificazioni e comprende:
- disciplinare di produzione;
- documento unico su modello standard europeo;
- documentazione di accompagnamento.
La divisione competente verifica ricevibilità e completezza e trasmette la documentazione alle regioni interessate per il parere. Decorso il termine di 45 giorni dalla trasmissione, può procedere anche senza parere regionale. L’esame verifica:
- requisiti oggettivi del nome protetto;
- requisiti soggettivi del richiedente;
- completezza di disciplinare, documento unico e documentazione allegata.
Se la domanda è incompleta o inesatta, il richiedente può integrarla o rettificarla entro 60 giorni dalla notifica. L’istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dal deposito, con sospensione per integrazioni e per la fase di consultazione regionale.
In caso di mancata risposta o mancata rimozione dei rilievi, la domanda è rifiutata con atto motivato. Contro il rifiuto è ammesso ricorso secondo il codice della proprietà industriale. Se l’esito è positivo, la domanda è pubblicata nel Bollettino DGPI-UIBM insieme al disciplinare.
Opposizione alla registrazione
Entro 2 mesi dalla pubblicazione nel Bollettino, i soggetti legittimati possono proporre opposizione. L’opposizione deve essere in lingua italiana e contenere, a pena di inammissibilità:
- identificazione del richiedente, numero e data della domanda contestata;
- motivi dell’opposizione;
- documentazione sull’interesse legittimo;
- se basata su marchi anteriori o ipotesi analoghe, identificazione del marchio o dei marchi anteriori e dei prodotti rilevanti.
L’opposizione può fondarsi sui motivi previsti dal regolamento UE e su fattispecie connesse.
La DGPI-UIBM verifica ricevibilità e ammissibilità entro un mese dalla ricezione e notifica l’opposizione alla controparte, invitando le parti a tentare una composizione amichevole entro 3 mesi, prorogabili di ulteriori 3 su istanza comune. Dopo tale fase, l’opponente deposita la documentazione integrativa entro 2 mesi dalla scadenza del termine per l’accordo.
La controparte può presentare deduzioni scritte; la DGPI-UIBM può richiedere ulteriori documenti e osservazioni, con termine massimo di 30 giorni non prorogabile.
Sono previste prove specifiche d’uso se l’opposizione si fonda su marchio registrato da almeno 5 anni, e prova dell’uso effettivo o dei motivi della mancata utilizzazione se l’opposizione si fonda su indicazione di origine registrata da almeno 7 anni.
L’opposizione si conclude con accoglimento e rigetto della domanda oppure con rigetto dell’opposizione. Le decisioni sono impugnabili davanti alla Commissione dei ricorsi.
Sospensione ed estinzione dell’opposizione
La procedura di opposizione si sospende d’ufficio in diversi casi, tra cui:
- periodo concesso per la composizione amichevole;
- opposizione basata su domanda di registrazione di indicazione geografica, fino alla protezione;
- opposizione basata su domanda di marchio, fino alla registrazione;
- opposizione basata su marchio internazionale, fino alla scadenza dei termini o alla conclusione dei procedimenti di esame/opposizione.
La sospensione può essere chiesta anche di parte, ad esempio se pendono procedure di cancellazione, nullità o decadenza. Su istanza del richiedente la sospensione può essere revocata in alcuni casi.
La procedura si estingue, tra l’altro, se:
- le parti raggiungono l’accordo;
- l’opposizione è ritirata;
- la domanda è ritirata o rigettata;
- l’indicazione geografica sulla quale l’opposizione si fonda è cancellata;
- viene meno la legittimazione o l’interesse ad agire;
- il marchio posto a base dell’opposizione è dichiarato nullo o decaduto.
Decisione nazionale e trasmissione all’EUIPO
In assenza di opposizioni, o dopo la loro definizione, la divisione competente decide sulla registrazione se risultano soddisfatti i requisiti europei e le informazioni richieste. In caso positivo adotta la decisione favorevole alla registrazione; in caso contrario respinge la domanda.
La decisione è comunicata al richiedente e, se favorevole, anche alle regioni interessate e pubblicata sul sito DGPI-UIBM con il disciplinare.
Dopo la decisione favorevole, la divisione competente redige la dichiarazione di conformità e trasmette la domanda all’EUIPO tramite il sistema informatico europeo, informando richiedente e regioni interessate.
Ritiro della domanda e protezione nazionale temporanea
Il richiedente può ritirare la domanda in qualunque fase della procedura nazionale o unionale. Se il ritiro interviene nella fase europea, la divisione competente ne informa l’EUIPO.
Dalla data di trasmissione della domanda all’EUIPO il richiedente può chiedere la protezione nazionale temporanea dell’indicazione geografica, con effetto dalla data di presentazione della domanda all’EUIPO. La divisione competente decide entro 30 giorni.
Se la protezione è concessa, i prodotti devono riportare esclusivamente la dicitura “indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea”. È vietato usare il simbolo UE, la dicitura “indicazione geografica protetta” e l’abbreviazione “IGP” fino alla registrazione europea.
La protezione temporanea vale solo in Italia e cessa con la decisione di registrazione UE o con il ritiro della domanda.
Registrazione dei nomi esistenti: regime transitorio
I soggetti legittimati possono chiedere la protezione per nomi già giuridicamente protetti o acquisiti con l’uso, se conformi ai requisiti europei, presentando domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Alla procedura si applicano le regole di esame e opposizione previste per la fase nazionale, con l’obbligo di tentare una composizione amichevole entro 3 mesi non prorogabili. Non si applica la procedura di opposizione a livello unionale.
Se l’esito è positivo, i nomi devono essere comunicati alla Commissione europea e all’EUIPO entro il 2 dicembre 2026. La decisione è comunicata al richiedente e alle regioni interessate e pubblicata sul sito DGPI-UIBM. Il rigetto è impugnabile.
Modifica del disciplinare di produzione
I soggetti legittimati possono chiedere l’approvazione di modifiche del disciplinare. Le modifiche ordinarie sono presentate alla divisione competente, che le esamina e, se approvate, le trasmette all’EUIPO.
La richiesta deve contenere:
- descrizione delle modifiche;
- sintesi delle ragioni della modifica;
- motivazione della qualificazione come modifiche ordinarie;
- revisione aggiornata dell’intero disciplinare e del documento unico.
Se la modifica riguarda la delimitazione della zona di produzione, la domanda deve essere approvata da almeno il 51% dei produttori.
La divisione competente richiede il parere non vincolante della regione o delle regioni interessate, da esprimere entro 30 giorni. Se le modifiche sono rilevanti, può riaprire i termini per l’opposizione limitatamente alla parte modificata del disciplinare.
Per i produttori che utilizzano un’indicazione geografica ai sensi dell’articolo 47 del regolamento UE, la proposta di modifica è trasmessa al richiedente dell’IGP per osservazioni entro 60 giorni.
Se sussistono le condizioni europee, è possibile chiedere una modifica temporanea del disciplinare per un massimo di 12 mesi rinnovabile, che la divisione valuta anche in relazione alla ragionevolezza della durata richiesta.
Le modifiche dell’Unione europea sono presentate alla divisione competente e, verificata la regolarità documentale, sono trasmesse all’EUIPO. In caso di modifiche sostanziali, la DGPI-UIBM può avviare una nuova opposizione in fase nazionale.
Cancellazione delle IGP registrate
Chiunque abbia interesse legittimo può chiedere la cancellazione di una IGP se ricorrono i presupposti europei. La richiesta può essere presentata anche dal richiedente in nome del quale la registrazione è stata effettuata.
La divisione competente, valutata la richiesta, attiva la procedura nazionale. Se la cancellazione è accolta, la decisione è trasmessa all’EUIPO. La divisione può anche avviare d’ufficio la procedura di cancellazione.
Responsabilità dei produttori e controlli
La verifica della conformità al disciplinare si basa sull’autodichiarazione prevista dal regolamento UE. Ogni produttore è responsabile della completezza, coerenza e accuratezza delle informazioni e deve poter fornire le prove necessarie.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM è autorità competente per i controlli ufficiali e per i controlli amministrativi sugli obblighi connessi alle IGP. Può delegare alcune funzioni a organismi di certificazione e si avvale della Guardia di finanza per il monitoraggio dell’uso dei nomi registrati, anche online, potendo delegarle funzioni ispettive.
Restano ferme le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Sanzioni
Il decreto modifica l’articolo 517-quater del codice penale estendendone l’ambito ai prodotti artigianali e industriali.
Prevede inoltre un articolato sistema di sanzioni amministrative per le principali violazioni delle norme sulla protezione delle indicazioni geografiche, tra cui uso commerciale indebito, evocazione, imitazione, indicazioni ingannevoli, uso scorretto del simbolo UE, commercializzazione di prodotti non conformi al disciplinare e violazioni connesse al commercio online, ai domini internet e alle merci in transito doganale.
Sono previste anche:
- sanzione accessoria dell’inibizione all’uso dell’indicazione protetta per le quantità accertate o per il comportamento sanzionato;
- possibile pubblicazione del provvedimento sanzionatorio a spese del trasgressore;
- ulteriore sanzione per il mancato rispetto dell’inibizione.
Le informazioni pubblicitarie e commerciali relative a violazioni della protezione delle indicazioni geografiche, quando diffuse tramite servizi intermediari e piattaforme online, sono considerate contenuti illegali ai sensi della normativa europea sui servizi digitali, con applicazione delle relative sanzioni nazionali.
Accertamento e irrogazione delle sanzioni
Le sanzioni sono applicate secondo la legge n. 689 del 1981. Gli accertamenti spettano agli organi di polizia amministrativa, fermo restando il potere di accertamento della polizia giudiziaria. Il rapporto è trasmesso all’ufficio della camera di commercio competente per provincia in base alla residenza o sede legale del soggetto sanzionato.
Partecipazione alle associazioni di produttori
Le associazioni dei produttori possono prevedere la partecipazione ai propri lavori di organismi pubblici e altri portatori di interesse, come associazioni dei consumatori, dettaglianti e fornitori, in qualità di uditori, soci promotori o sostenitori.
Disposizioni organizzative e finanziarie
Per l’attuazione del decreto il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad assumere un dirigente non generale e dieci funzionari. Sono previste anche misure organizzative interne, reclutamento nel triennio 2026-2028 e, nelle more, utilizzo di personale in comando.
Gli oneri sono coperti mediante risorse già stanziate dalla legge di delegazione europea 2024. È inoltre prevista la clausola di invarianza finanziaria, salvo quanto espressamente disposto per gli oneri organizzativi.
Disposizioni finali
Entro un anno dall’entrata in vigore, sulla base del primo monitoraggio ministeriale, potranno essere individuati eventuali meccanismi integrativi o correttivi per rendere più efficace la verifica dei requisiti richiesti ai produttori. Il decreto non introduce, salvo quanto previsto per i costi organizzativi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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